Tipologia: CIRL
Data firma: 9 giugno 2023
Validità: quadriennale
Parti: Regione Molise e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Molise
Fonte: flai.it


Sommario:


Contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del Molise
Approvato con Delibera della Giunta Regionale del Molise n° 144 del 21.04.2023


L’anno 2023 il giorno 9 del mese di giugno alle ore 10:00, presso la sede dell’Arsarp in via G. Vico, 4 - Campobasso, sono presenti i componenti della Delegazione Regionale e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del Molise, che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, stipulato a Roma il 9 dicembre 2021;
[…] Regione Molise […], per le Organizzazioni Sindacali le seguenti delegazioni di categoria firmatarie del contratto nazionale: Fai-Cisl […], Flai -Cgil […], Uila-Uil […]

Premesso
- che in data 09.12.2021 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli "Addetti lavori sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" condiviso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 02.12.2021 ai sensi deU’art.7 bis del DL 120/2021 convertito in Legge n.155/2021;
- che l’art.2 del contratto nazionale prevede che alcune materie siano riservate alla contrattazione di II livello e pertanto demandante ed integrate a livello regionale attraverso la sottoscrizione del CIRL;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 194 del 22.06.2022 è stata attivata la procedura per l’adozione del CIRL per le materie previste dall’art. 2 del CCNL ed è stata nominata la delegazione trattante in rappresentanza della Regione Molise;
- che all’esito di incontri e confronti sui vari temi di interesse tra la delegazione Regionale e le Organizzazioni Sindacali è stata condivisa in data 18.04.2023 un’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale di Lavoro - CIRL per la Regione Molise, che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 9.12.2021, per i “Lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”,
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 144 del 21.04.2023 è stato tra l’altro disposto:
1. di recepire l'’IPOTESI di Contratto Integrativo Regionale di Lavoro - CIRL per la Regione Molise, che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 9.12.2021, per i “Lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria’’, condivisa in data 18 aprile 2023 tra la Regione Molise e le OO.SS. firmatarie del CCNL, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la Delegazione regionale di cui alla DGR 194/2022 alla stipula del contratto integrativo nella forma e nei contenuti riportati nell’IPOTESI;
Tutto ciò premesso, facendo seguito ad incontri e confronti sui vari temi di interesse, si conviene quanto segue.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto regionale di lavoro (di seguito CIRL), di natura privatistica, integra il contratto collettivo di lavoro (di seguito CCNL) stipulato a Roma il 09.12.2021
Il CIRL si applica ai rapporti di lavoro fra i lavoratori previsti nel CCNL e la Regione Molise o altri Enti Pubblici del “Sistema Regione Molise” che con finanziamento pubblico e in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo con particolare riferimento alla lotta attiva agli incendi boschivi AIB;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- arboricoltura da legno;
- pratiche silvocolturali;
- filiera bosco-legna-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell’energia;
- gestione forestale sostenibile e/o attiva;
- programmazione forestale
- attività vivaistica.

Art. 2 - Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1.
Il CCNL stabilisce le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il CIRL si fonda.
Le parti riconoscono che formeranno oggetto della presente contrattazione a livello territoriale le seguenti materie:
- art. 3 - riassunzione OTD;
- art. 4 - centri di raccolta - rimborso chilometrico;
- art. 5 - indennità di alta responsabilità, indennità per particolari responsabilità e mansioni, indennità di disagio;
- art. 6 - permessi retribuiti per attività sindacale, politica, amministrativa e art.51 CCNL;
- art. 7 - salano integrativo regionale - S.I.R.;
- art. 8 - Classificazione, inquadramenti (art. 49 CCNL);
- art. 9 - Qualifica professionale;
- art. 10 - Spettanze mensili - fondo di riserva;
- art. 11 - decorrenza, durata e norme transitorie

Art. 5 - Indennità di alta professionalità - indennità per particolari responsabilità e mansioni - indennità di disagio
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL per gli operai sono riconosciute le seguenti indennità dovute in ragione ad incarichi e funzioni formalmente assegnati al lavoratore. L’incarico è da intendersi quale incarico temporaneo a tempo determinato, disposto dal datore di lavoro su proposta della direzione dei lavori e/o dal responsabile dei vivai.
Indennità di Capo Vivaista
All’operaio in possesso del V livello (operaio specializzato super), formalmente individuato per lo svolgimento della funzione di Capo Vivaista, è riconosciuta una indennità nella misura pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del V livello, per le effettive giornate di svolgimento dell'incarico.
Indennità di Capo Cantiere
All’operaio in possesso del V livello (operaio specializzato super), formalmente individuato per lo svolgimento della funzione di Capo Cantiere operaio, è riconosciuta una indennità nella misura pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del V livello, per le effettive giornate di svolgimento dell’incarico.
Indennità di Capo Operaio
All’operaio in possesso almeno del IV livello (operaio specializzato), formalmente individuato per lo svolgimento della funzione di Capo Operaio (coordinamento di più squadre), è riconosciuta una indennità nella misura pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del IV livello, per le effettive giornate di svolgimento dell'incarico.
Indennità di Capo Squadra
All’operaio in possesso almeno del III livello (operaio qualificato super), formalmente individuato per lo svolgimento della funzione di Capo Squadra, verrà riconosciuta una indennità nella misura pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del III livello, per le effettive giornate di svolgimento dell'incarico.
Indennità per conduttori di automezzi e mezzi meccanici
All’operaio adibito alla guida di automezzi nonché al conducente di macchine agricole operatrici e macchine operatrici, formalmente individuato ed autorizzato alla guida dei mezzi, è riconosciuta una indennità pari ad euro 3,00 (tre) giornaliera lorda per l’effettivo utilizzo e/o guida dell’automezzo. Tale somma è comprensiva anche degli oneri per il rinnovo dell'eventuale Carta di Qualificazione del Conducente - CQC.
Indennità per utilizzo di attrezzature meccaniche
Al solo operaio di II livello (operaio qualificato) che, formalmente individuato e con specifica capacità, svolge la propria attività lavorativa utilizzando l'attrezzatura meccanica assegnata quale motosega, decespugliatere, mototrivella, cippatrice, mototrincia, ecc. è riconosciuta una indennità pari ad euro 1,50 (uno e cinquanta) giornaliera lorda per l'effettivo utilizzo dell’attrezzatura. L’indennità è comprensiva della tenuta, conservazione e manutenzione ordinaria dell’attrezzatura. L’assegnazione e la rilevazione dell’effettivo uso verrà fatta dal capo squadra.
Indennità per conduttore di automezzi antincendio
All’operaio adibito alla guida di automezzi antincendio, formalmente individuato ed autorizzato alla guida del mezzo, in possesso di adeguata e specifica capacità di intervento ed in grado di garantire una manutenzione ordinaria dell'automezzo affidato, è riconosciuta una indennità giornaliera lorda per l’effettiva presenza di:
• euro 5,00 (cinque) per conduttore di automezzo fuoristrada AIB;
• euro 7,00 (sette) per conduttori di automezzo AIB quale autobotte, autocarro, ecc.
Tali somme sono comprensiva anche degli oneri per il rinnovo dell'eventuale Carta di Qualificazione del Conducente - CQC.
Indennità per lavori disagiati addetto AIB
All’operaio che svolge il servizio di antincendio boschivo - AIB è riconosciuta una indennità di euro 1,00 (uno) giornaliera lorda per l’effettiva presenza.
Indennità di esperto inoculatore
All’operaio in possesso di V livello, (operaio specializzato super) che con specifica capacità e formazione svolge la funzione di “esperto inoculatore”, è riconosciuta una indennità di alta professionalità pari ad euro 10,00 (dieci) giornalieri lordi, per le effettive giornate di svolgimento dell’incarico.
Indennità DOS
All’operaio in possesso del V livello, (operaio specializzato super) che con specifica capacità e formazione svolge la funzione di “Direttore delle Operazioni di Spegnimento” - DOS nel servizio di antincendio boschivo regionale AIB, è riconosciuta una indennità di alta professionalità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del V livello, per le effettive giornate di svolgimento dell'incarico.

Art. 6 - Permessi retribuiti per attività sindacale, politica e amministrativa
[…]
Recupero permessi
I permessi usufruiti dagli operai a t.d. e non rientranti tra quelli previsti dal presente accordo o dal CCNL, non saranno retribuiti. Gli stessi potranno essere recuperati con prestazioni di giornate di lavoro attraverso modalità stabilite a livello aziendale con le OO.SS. tenuto conto delle singole attività e sempreché vi sia la disponibilità di risorse finanziane, la presenza di cantieri o vivai aperti, la fattibilità tecnica ed organizzativa ed il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 8 - Classificazione, inquadramenti (art. 49 CCNL)
Le parti concordano nel ritenere che tra le maestranze operaie in forza ad Enti pubblici del “Sistema Regione Molise” possano essere individuati prestatori di lavoro che rivestono ruoli di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e nella realizzazione di attività particolarmente complesse sul piano tecnico-organizzativo e con notevole capacità di assunzione di responsabilità ed attitudine al lavoro.
Ai sensi dell’art. 2 del CCNL le parti stabiliscono di integrare il sistema classificatorio art. 49 del CCNL aggiungendo al 5° livello - operaio specializzato super i seguenti profili:
Direttore Operazioni di Spegnimento DOS
L’operaio che, con specifica capacità e formazione ed in possesso di idoneità ottenuta a seguito di apposito corso organizzato dalla Regione Molise, svolge la funzione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento - DOS nell’ambito delle operazioni di effettivo spegnimento e bonifica agli incendi boschivi.
Capo cantiere operaio
L’operaio che, con specifica capacità, formazione ed esperienza maturata, in rapporto alla limitata complessità tecnica e dell’importo dei lavori, svolge le funzioni di capo cantiere.
A titolo esemplificativo le mansioni attengono l’applicazione delle direttive e indicazioni del Direttore Tecnico e/o Direttore dei Lavori, delle semplici pianificazioni delle attività di cantiere, controllo della qualità dei materiali e delle forniture, l’avanzamento operativo dei lavori, il coordinamento dei Capi Squadra e/o Capi Operai assegnati, la vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro.
Dichiarazione congiunta
Al fine di rendere organico e coerente il sistema classificatorio previsto dall’art 49 del CCNL con le professionalità dei lavoratori e ravvisata la necessità di acquisire ulteriori elementi provenienti dalle realtà territoriali, si concorda di promuovere un confronto su tale materia entro il 31.12.2023, finalizzato ad un affinamento ulteriore.

Art. 11 - Decorrenza, durata e norme transitorie
[…]
Per tutto quanto concerne l’organizzazione del lavoro vi saranno incontri specifici e periodici su richiesta di una delle parti.
[…]