T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 11 gennaio 2024, n. 546 - Domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: l'infermità insorta nel corso del servizio non basta ad integrare la prova della dipendenza in questione. Onere della prova



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6041 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Mastrantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, n. 7/D Posizione 665321/A del 29.01.2019, notificato il 22.02.2019 e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

FattoDiritto


1. Il ricorrente, -OMISSIS-, presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo per le infermità sofferte in data 18.11.2008.

Con verbale redatto in data 01.08.2018 dalla coesistente Commissione Medica Ospedaliera (CMO) su richiesta del Comitato di Verifica per le cause di Servizio (CVCS), il ricorrente è stato giudicato affetto dalle seguenti infermità:

1. "Esiti di pregresso -OMISSIS-" non ascrivibile;

2. "Esiti di-OMISSIS- con impegno funzionale in atto" ascrivibile alla Tabella A categoria (...).

Nondimeno, il C. con parere 952102017 del 13.11.2018 riteneva l'infermità sub 1) come dipendente da "causa di servizio, mentre giudicava l'infermità sub 2) (i.e. "-OMISSIS- con impegno funzionale in atto) "non dipendente da fatti di servizio".

L'Amministrazione, con decreto n. 0008814 del 25.1.2019, conformandosi al parere di cui sopra, respingeva l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità sub 2), sopra indicata.

Con ricorso proposto al T.A.R. del Lazio, il ricorrente impugnava il provvedimento dell'Amministrazione, chiedendone l'annullamento.

Questo l'articolato motivo di ricorso:

- VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'atto del Comitato di verifica sarebbe viziato da un determinante errore di fatto sul quale è stato fondato tale diniego, laddove incentra la propria argomentazione sul solo presupposto che il ricorrente, dal 2000 ad oggi, sia incorso in oltre 200 episodi di infortuni sul lavoro.

Il ricorrente ha subito circa 20 infortuni all'anno, come si rileva dallo stato di servizio dello stesso, all'evidenza non consultato con attenzione.

Ne discende un'ulteriore carenza di motivazione del parere con la conseguente, l'irragionevolezza del provvedimento di rigetto dell'istanza.

Il ricorrente lamenta altresì il difetto di motivazione del decreto impugnato che si sarebbe limitato a recepire acriticamente quanto espresso con parere dal Comitato di verifica, senza verificarne i presupposti.

L'istanza in questione avrebbe dovuto essere accolta in quanto le due patologie in esame sono state riconosciute come derivanti da accadimenti occorsi durante il servizio e in ragione di esso, stante il nesso di causalità evidente tra le stesse, l'una da considerarsi come aggravamento dell'altra nel corso del tempo, anche a causa del tipo di attività svolta dal ricorrente.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per resistere al ricorso, quest'ultimo chiedendo in via preliminare l'estromissione dal giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; entrambi i Dicasteri hanno depositato una puntuale relazione sui fatti di causa, corredata di documentazione.

3. In vista della trattazione del merito, il ricorrente in data 14.11.2023 ha depositato breve memoria.

4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2024.

5. In via preliminare, va disposta l'estromissione dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in quanto il parere del suddetto Organo, reso in data 13.11.2018 ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, si configura quale mero atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione del decreto del Ministero della Difesa in questa sede gravato.

6. Nel merito il ricorso è infondato.

6.1 Va premesso che il giudizio medico legale, recepito dall'Amministrazione, ai fini dell'accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, appare fondato su nozioni scientifiche nonché su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata, i quali, se supportati da idonea ed adeguata motivazione e se basati su premesse coerenti con le circostanze emerse nel procedimento di accertamento, sono insindacabili ed incensurabili.

Come afferma il Consiglio di Stato, per poter sindacare la legittimità le conclusioni di un organo tecnico sanitario si rende necessario poter ricostruire evidenti e dimostrabili profili di incoerenza e/o illogicità, tali da inficiare in modo certo il processo valutativo, anche dal punto di vista della mancata valutazione di elementi documentali acquisiti: solo ove tale esame ab externo del processo logico valutativo confermi, su basi documentate e dimostrabili, tali carenze logiche, è possibile configurare un vizio di legittimità riconducibile alla vasta tipologia della carenza della motivazione o dell'eccesso di potere per erroneità dei presupposti (Cfr. Cons. Stato II, 26.09.2012 n. 4089).

Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Amministrazione che recepiscono il parere del C. sulla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito Il giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte (Cfr. Cons. Stato, sez. II 21/10/2021 n. 7085; Sez. IV, 12/11/2019 n. 7761; id. 8/10/2019, n. 6778).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del D.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato di Verifica si impone, nel suo contenuto tecnico - discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In sostanza, quindi, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione Medica ex art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Non rientra, invece, tra i poteri del Comitato quello di richiedere un supplemento documentale all'Amministrazione, competente ai sensi dell'art. 7 a redigere la relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o la lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato. Pertanto, il Comitato di Verifica esprime un giudizio conclusivo che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quali la C.M.O. Si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche e amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico - legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicché l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato (Cfr. Tar Lazio, sez. I, 08/10/2021, n. 10345).

6.2 Venendo al caso di specie, le affermazioni del ricorrente non trovano conforto nella circostanziata motivazione resa dal verbale della adunanza del 13.11.2018 con riferimento alla infermità in questione. E invero il Comitato, mentre per l'infermità sub 1), "Esiti di pregresso -OMISSIS-" ha ritenuto che "PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO", in quanto "la lesione è conseguente a traumatismo avvenuto durante il servizio del -OMISSIS- (allorché cadeva in caserma), nello svolgimento di attività ricollegabili ai propri compiti, in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o colpa grave"; ha ritenuto l'infermità sub 2), "Esiti di -OMISSIS- trattate chirurgicamente con impegno funzionale in atto" … "non dipendente da fatti di servizio" in quanto "le circostanze di modo, in cui si è verificato l'incidente (cadeva in caserma sulla -OMISSIS- -OMISSIS-), escludono la possibilità di riconoscerlo come dipendente da causa di servizio stante il carattere recidivante di -OMISSIS- -OMISSIS- presente nell'anamnesi del militare (circa 200 episodi dal 2000) tutti precedenti di servizio risultanti dagli atti",

Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.

Il Comitato di verifica, pertanto, con una compiuta motivazione, ha dato atto di aver avuto piena cognizione della situazione di fatto sulla quale si è fondato il diniego, vale a dire, le circostanze in cui si è verificato l'incidente, considerate nei loro effetti alla luce dell'anamnesi del militare.

A revocare in dubbio la correttezza dell'operato del Comitato non appare sufficiente, d'altra parte, la censura attorea volta a contestare l'erronea indicazione nel verbale de quo degli episodi di -OMISSIS- sofferti dal ricorrente, che sarebbero 20 e non già 200, trattandosi di un mero refuso nella stesura del parere. Anzi, gli episodi pregressi, riferiti in numero di 20 circa dal ricorrente, confermano la caratteristica recidivante dell'infermità.

A parere del Collegio, dunque, non sussistono il difetto di motivazione e l'errore di fatto lamentati dal ricorrente. Appare evidente, di contro, la logicità estrinseca del giudizio espresso dal Comitato di Verifica, la cui motivazione è frutto di una completa istruttoria che ha considerato tutti i precedenti di servizio dell'interessato e tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso.

In definitiva, seppure l'infermità lamentata è insorta nel corso del servizio, ciò non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano: ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità - onere che nel presente giudizio non risulta assolto - incombe sul ricorrente, mentre la coincidenza cronologica tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in parola (cfr. Corte dei Conti, Sez. IV, Pens. Mil., 19/06/1990 n. 75351; Id., 22/09/1990, n. 75696; Tar Puglia, n. 631/2016).

Per le suesposte considerazioni, vanno disattese pure le censure relative al difetto di motivazione del decreto impugnato per automatico recepimento del contenuto del parere del C.V.C.S..

7. Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione, tuttavia, delle spese, ricorrendone giusti motivi.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- dispone l'estromissione dal presente giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario