Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute


Decreto interministeriale recante modifica del decreto interministeriale 9 agosto 2022, che "disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale".


VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
VISTO, in particolare, l'articolo 129, comma 4, lettera d) del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, il quale sancisce che sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri: (....) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli albi professionali o dalle associazioni di categoria della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute 9 agosto 2022 il quale "disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale";
VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 1 del citato decreto 9 agosto 2022, che prevede "Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall'ISIN, dall'INAIL, dall'ISS, dagli albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 100 ore, ogni tre anni o i corrispondenti crediti formativi universitari";
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 203 del 2022, rubricato: "Modifihee all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione’ il quale, al comma 1 statuisce che "All'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: (a.) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da università, albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formati vi universitari » ";
CONSIDERATA la necessità di dover procedere all'adeguamento dei contenuti del summenzionato decreto 9 agosto 2022 alle previsioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203;
SENTITI il Ministero dell'università e della ricerca, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto nazionale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
 

DECRETA


Articolo 1
Modifica dell'articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale 9 agosto 2022

L'articolo 13, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute 9 agosto 2022, è modificato come segue:
"Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall'ISIN, dall'INAIL, dall'ISS, dagli albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 60 ore, ogni tre anni o i corrispondenti crediti formativi universitari’'.

Roma, 6 febbraio 2024
 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro della salute
Orazio Schillaci