Tipologia: CIRL
Data firma: 28 dicembre 2010
Validità: 07.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Uncem e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria, Calabria
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Costituzione delle parti
Premessa
Parte comune
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazione
Art. 3 Osservatorio Regionale
Art. 4 Formazione Professionale
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Lavoro a tempo parziale Part - Time
Art. 7 Indennità chilometrica e mezzi di trasporto
Art. 8 Congedo matrimoniale
Art. 9 Permessi straordinari
Art. 10 Ferie
Art. 11 Mensilità aggiuntive (13° e 14°)
Art. 12 Trattamento economico per i giorni festivi, festività nazionali e infrasettimanali
Art. 13 Norme di trattamento economico. Retribuzione
Art. 14 Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 15 Costituzione FIMIF Calabria
Art. 16 Quote Sindacali per delega
Art. 17 Diritti sindacali
Art. 18 Commissione Paritetica Regionale
Art. 19 Contributo per l’Assistenza Contrattuale Contributo per la gestione del CIRL
Art. 20 Condizioni di miglior favore
Parte impiegati
Art. 21 Classificazione del personale

 

Art. 22 Quadri
Art. 23 Aumenti contrattuali integrativi
Art. 24 Indennità di mensa
Parte operai
Art. 25 Classificazione del personale
Art. 26 Addetti a compiti di guardiamo, custodia e vigilanza

Art. 27 Lavori pesanti e nocivi.
Art. 28 Prevenzione ed attività di spegnimento incendi e calamità naturali
Art. 29 Indennità per lavori disagiati
Art. 30 Indennità attrezzi
Art. 31 Indennità di mensa
Art. 32 Infortunio sul lavoro e Malattia
Art. 33 Conservazione del posto in caso di malattia o infortunio
Art. 34 Rimborso spese per rinnovo Permesso Prefettizio
Art. 35 Anticipazione ANF - C.LG. - Infortunio - Malattia
Art. 37 Assenze OTD
Art. 38 Trattamento di fine rapporto
Art. 39 Aspettativa
Art. 40 Locali ad uso ricoveri e servizi
Art. 41 Cassette pronto soccorso
Art. 42 Equipaggiamento protettivo
Art. 43 Capo Operaio e Capo Squadra - Incarico e relative indennità
Art. 44 Disposizione Finale
Dichiarazioni a verbale
Allegato B


Contratto integrativo regionale per gli addetti alla sistemazione idraulico - forestale ed idraulico agraria

Costituzione delle parti
Il giorno presso la sede dell’Uncem, sita a Catanzaro, in Via Lungomare, n°53, tra Uncem Regionale della Calabria [...] e Fai - Cisl […], Flai - Cgil […], Uila - Uil […], si è sottoscritto il seguente Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico - agraria scaduto il 31/12/07.

Premessa
La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell’art. 44 della costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale.
In questo ambito, il patrimonio boschivo calabrese costituisce una risorsa preziosa di riequilibrio ambientale e fattore importante di sviluppo economico e sociale per le popolazioni che vivono condizioni di grande disagio nelle aree interne che sono le più svantaggiate e marginali della Regione.
È importante che si pervenga ad una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva - produttiva - ricreativa) e degli aspetti socio-economici legate alle attività forestali ed idraulico - agrarie al fine di collocarle nel quadro complessivo delle moderne politiche di sviluppo.
Gli obiettivi fondamentali di una nuova politica forestale devono basarsi sul metodo ordinario della programmazione degli interventi da attuare con il coinvolgimento attivo della “periferia” mediante una organizzazione per “soggetti” espressi nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.
Il nuovo sistema istituzionale del comparto idraulico - forestale in Calabria, in attuazione del principio di cooperazione, deve determinare una diversa distribuzione delle competenze fra Regione, Enti gestori ed Autonomie locali.
L’ Uncem, la Fai - Cisl la Flai - Cgil e la Uila - Uil ribadiscono la convinzione che le Comunità Locali sono le autentiche titolari delle “ricchezze” del bosco.
Solo il pieno coinvolgimento degli Enti Locali può garantire la reale salvaguardia del territorio e dell’ambiente, gli usi plurimi e produttivi del patrimonio boschivo, il perseguimento degli obiettivi di stabilità e sviluppo dell’occupazione e della connessa valorizzazione della professionalità degli addetti.
La politica forestale in Calabria dovrà essere liberata da ogni condizionamento ed essere allineata alle Scelte nazionali e comunitarie, al fine di affermare una nuova qualità dello sviluppo e della vita, con la valorizzazione delle rilevanti risorse ambientali e per un effettivo sostegno al sistema dei parchi, che può costituire un importante volano per lo sviluppo della Regione.
Bisogna puntare con forza e determinazione ad un credibile progetto di rilancio e riqualificazione delle aree più interne e svantaggiate della montagna calabrese e costruire un nuovo e più efficiente sistema forestale.
Le parti auspicano che nel corso del 2010 sia attuata con il concorso di tutti i soggetti interessati una riforma del settore, finalizzata a determinare effettivi processi di sviluppo compatibile, un più attivo coinvolgimento dei lavoratori ed a creare nuova occupazione.
A tal fine le parti ritengono indispensabile costruire un sistema corretto di relazioni sindacali, del quale l’introduzione di una metodica di confronto e informazione costante e precisa, ne è la premessa. Informazione e confronto necessari sulle questioni relative ai programmi, ai progetti, ai finanziamenti, alle prospettive produttive e occupazionali.

Parte comune
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione

Il presente contratto integra il CCNL per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico - forestale e idraulico - agraria 01.01.2006 - 31.12.2009 per gli istituti indicati nell’art. 2, rinnova il CIRL 01.01.2004 - 31.12.2007, annulla e sostituisce tutti i CIRL precedenti. Esso disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti ed i Soggetti Gestori, che svolgono attività di: sistemazione e manutenzione idraulico - forestale e idraulico - agraria;
imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica;
attività vivaistica forestale;
verde Pubblico.

Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazione
Nell’intento di instaurare corrette e sistematiche relazioni sindacali e allo scopo di realizzare un efficace sistema di informazione e conoscenza del settore forestale, le parti stipulanti riconoscendo la complessità delle politiche e della gestione, convengono di articolare l’intera materia su due livelli di confronto: Regionale, Provinciale e/o territoriale.
Livello regionale:
A tale livello, basato sul criterio del confronto preventivo, sono demandati i seguenti compiti: Programmazione degli interventi e progetti operativi; attività della Regione in materia di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo delle politiche del settore Forestale e ambientale; formazione professionale ed utilizzo delle risorse umane (avviamento dei lavoratori, mobilità, servizio AIB, etc).
A tale livello è inoltre demandato il comune esame di ipotesi legate ad eventuali diverse articolazioni in tema di rapporto di lavoro.
È demandata, altresì, su segnalazione di una delle parti stipulanti, anche di livello provinciale e/o territoriale, la valutazione sulla qualità, quantità ed utilità di talune attrezzature e/o indumenti di lavorò nonché quella sulle misure di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in applicazione di quanto previsto dalla legge 626 del 19 settembre 1994 e s.m.i.
Livello provinciale e/o territoriale:
A tale livello, sono demandati i seguenti compiti:
gestione e applicazione del CCNL e del CIRL; organizzazione del servizio AIB; attuazione degli interventi sul territorio e relative ricadute sulla manodopera; utilizzo delle risorse umane (mobilità, attribuzioni di qualifiche, assegnazioni incarichi di Capo Squadra, Capo Operaio e coordinatori).

Art. 3 Osservatorio Regionale
Al fine di creare tra le parti stipulanti il CIRL un sistema di informazione che abbia precise conoscenze degli andamenti territoriali sulle materie previste dall’art. 3 del CCNL, dovrà essere costituito ed insediato entro e non oltre 1 Mese dalla stipula del presente contratto l’Osservatorio Regionale. Tale organismo, ha i seguenti compiti:
- Esaminare i piani ed i programmi proposti dalle parti datoriali e dagli enti delegati e verificare la loro attuazione;
- valutare i flussi occupazionali e le dinamiche delle assunzioni;
- verificare l’applicazione del contratto integrativo regionale;
- valutare i fabbisogni, le proposte e/o le domande di formazione professionale;
- monitorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per superare eventuali stati di criticità;
- monitorare le tipologie degli infortuni anche in rapporto alle mansioni svolte dai lavoratori;
- valutare l’impatto e la portata di eventuali rapporti di lavoro atipici, eventualmente presenti nel settore, sulle disponibilità finanziarie destinate alla forestazione;
- verificare il livello di utilizzo di macchine complesse e/o tecnologie elevate, nonché eventuali piani e programmi sull’utilizzazione delle stesse;
- promuovere la parità uomo-donna nel lavoro.
Oltre ai suddetti compiti, l’Osservatorio avrà anche quello di individuare nuove risorse: europee, nazionali e regionali, per creare nuova occupazione nelle zone montane.
Inoltre le parti firmatarie il presente CIRL, si impegnano a definire con la Regione Calabria un sistema di informazione permanente, con lo scopo di concorrere all’elaborazione di adeguate strategie di riconversione e diversificazione degli interventi nel settore.
L’osservatorio avrà sede all’interno del competente Dipartimento regionale che ne curerà il coordinamento e sarà composto in modo paritetico dai rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Le parti si impegnano a costituire entro tre mesi dalla stipula del presente contratto un Organismo Bilaterale, da utilizzare a sostegno delle attività del settore.

Art. 5 Orario di lavoro
L’orario di lavoro, fissato in 39 ore settimanali dall’art. 9 del CCNL è ripartito in 5 giorni, nella misura di 8 ore giornaliere da lunedì a giovedì e di 7 ore giornaliere il venerdì.
È escluso il lavoro nella giornata di sabato, che sarà considerata lavorativa ai fini previdenziali secondo quanto disposto dell’art. 5 della legge 16/02/1977, n. 37.
L’inizio e il termine dell’orario giornaliero di lavoro sarà di norma dalle ore 7,00 alle ore 15,00, fermo restando una pausa per la consumazione del pasto, non computabile nell’orario di lavoro, la cui durata verrà stabilita d’intesa con le RSA o RSU.
Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro, e/o l’utilizzo per prestazioni maggiori a quello di cui al 1° comma del presente articolo, potrà essere concordata a livello territoriale con gli Enti gestori per particolari esigenze durante i periodi del servizio antincendio, fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti e dal CCNL.

Art. 18 Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica, presieduta dall’Uncem, è composta da un numero pari di componenti, per metà designati dalle OO.SS. firmatarie del presente Contratto e la rimante metà in rappresentanza della parte datoriale.
Per ogni membro effettivo è nominato anche il rispettivo supplente.
Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, mentre per la seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, è sufficiente la presenza di tre componenti.
La Commissione, per lo svolgimento dei propri lavori potrà dotarsi di apposito regolamento e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. La Commissione deve essere inoltre convocata entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di uno dei suoi membri.
La Commissione di volta in volta procede alla nomina di un Segretario, che provvede alla redazione ed alla firma del verbale di ogni seduta;
Rientrano nei compiti della Commissione Paritetica Regionale:
a) l’interpretazione autentica del presente CIRL;
b) il tentativo di conciliazione delle controversie collettive ed individuali;
c) l’esame dei ricorsi proposti dagli operai forestali ed i provvedimenti disciplinari applicati dai datori di lavoro;
d) la definizione delle procedure, delle modalità ed i pareri obbligatori per la nomina dei Capi Operai e dei Capi Squadra, nonché, stabilire i punteggi da assegnare ai titoli previsti dall’art. 43;
e) i pareri di cui agli articoli 26 e 28;
f) L’attività di divulgazione e di chiarificazione delle norme contrattuali, anche al fine di prevenire l’insorgere del contenzioso e di vertenze, che potrebbero turbare il necessario clima di collaborazione nei cantieri di lavoro.
Per le controversie individuali, di cui alla lettera b) del presente articolo, le parti a livello locale o aziendale, dovranno esprimere il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dell’avvenuta denuncia, secondo le modalità stabilite dall’art. 28 del CCNL e, nel caso di mancata conciliazione, la parte che ha interesse potrà richiedere, tramite la propria organizzazione sindacale o quella a cui ha conferito mandato, la convocazione della Commissione Paritetica, che dovrà riunirsi entro 10 giorni dalla richiesta. Esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione sia in sede locale che regionale, le parti hanno la più ampia libertà di azione.
Per quanto attiene ai costi per il regolare funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, si provvederà con il fondo di cui al successivo articolo 19 ed all’allegato regolamento (Allegato B).

Parte operai
Art. 27 Lavori pesanti e nocivi.

Sono considerati lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole, specifico e prolungato sforzo fisico come:
• il facchinaggio manuale e simile (carico, scarico e trasporto manuale di legname, piante, materiale roccioso, concimi organici, gabbionisti, ecc.): lavori in frana, spicconatura di zone rocciose prevalentemente nella giornata; taglio del bosco di alto fusto senza l’ausilio di mezzi meccanici;
• lavori con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile: potatura di alberi di alto fusto effettuata all’altezza di almeno tre metri, uso della motosega e del decespugliatore con carattere di prevalenza nel corso della giornata, lavori su terreni la cui eccessiva pendenza richiede il ricorso a particolari sistemi protettivi;
• trasporto con carriola avente carattere di prevalenza nel corso della giornata.
Per dette attività l’operaio ha diritto a due ore di riposo al giorno, da fruire con soste di quindici minuti durante l’esecuzione dei lavori. Rimane inalterata la retribuzione giornaliera ed il riposo è comunque da calcolare proporzionalmente alle ore effettivamente svolte.
Sono considerati nocivi i lavori eseguiti in presenza di processionaria, discariche, attigui ad acque nere, quelli eseguiti su tratte ferroviarie o nelle loro immediate vicinanze o in prossimità di elettrodotti ad alta tensione distanti meno di 200 metri dal luogo di lavoro, nonché quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento occorre l’utilizzo di sostanze nocive per l’uomo a partire dai diserbanti (presidi sanitari di I, II, III e IV Classe).
Per tali lavori, fermo restando la retribuzione giornaliera, il lavoratore ha diritto alla riduzione di due ore dell’orario di lavoro.
Nel caso di processionaria tale diritto, resta subordinato all’effettuazione di un sopraluogo da parte del direttore dei lavori o suo incaricato e delle OO.SS., atto ad accertare le condizioni di nocività.

Art. 28 Prevenzione ed attività di spegnimento incendi e calamità naturali
I Soggetti gestori programmeranno entro il mese di marzo di ogni anno le attività di prevenzione e difesa del patrimonio boschivo.
L’organizzazione del personale addetto alle attività di vedetta e antincendio deve essere concordata a livello territoriale e comunque di bacino con le OO.SS., non oltre il mese di aprile di ogni anno.
Tutti gli operai risultanti idonei alla visita medica, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi antincendio, saranno utilizzati per l’espletamento del servizio di prevenzione e spegnimento nel rispetto della L. 626 e successive modifiche.
Agli operai che saranno impegnati nell’attività di spegnimento incendi e per calamità naturali, saranno corrisposte le indennità previste dall’art. 57 del CCNL vigente.
Limitatamente alle ore di effettivo servizio prestato per le attività di spegnimento incendi, per i lavoratori che fanno uso di mezzi e strumenti per i quali è richiesta un’adeguata professionalità come l’uso di estintori a spalla e che per tali lavori assumeranno responsabilità in prima linea, 1’indennità di cui sopra, da calcolarsi così come previsto dall’art. 57 del CCNL, è maggiorata del 5%. Al lavoratore a cui viene dato, in mancanza nella squadra antincendio di un incaricato come capo squadra, l’incarico di coordinamento della squadra AIB, viene riconosciuta un’indennità pari a € 35,00 mensili, per la durata del servizio AIB.
L’utilizzo di lavoratori per compiti di protezione civile potrà avvenire solo in seguito a regolare richiesta avanzata dalla competente struttura regionale, nella quale siano specificati i compiti e la durata del distacco e dopo il parere favorevole della Commissione paritetica di cui all’art. 18, che provvederà a stabilire criteri e modalità.

Art. 29 Indennità per lavori disagiati
Al lavoratore nel caso in cui si configurano le condizioni di cui all’art. 53 del CCNL, saranno corrisposte le indennità previste dallo stesso articolo.
[…]

Art. 30 Indennità attrezzi
I Soggetti gestori sono tenuti a fornire all’operaio gli attrezzi di lavoro di uso comune ogni qualvolta ne ricorra la necessità. Il lavoratore ha l’obbligo di tenere efficiente l’attrezzo affidatogli e in caso di sostituzione dello stesso, deve restituire il vecchio, anche se in pessime condizioni.
Nel caso in cui il lavoratore venga autorizzato all’uso di propri attrezzi di lavoro, gli verrà corrisposta, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto, un’indennità […]

Art. 37 Assenze OTD
[…]
Le giornate di assenza, vanno recuperate nel corso dell’anno lavorativo.

Art. 40 Locali ad uso ricoveri e servizi
I Soggetti gestori sono tenuti a garantire presso gli impianti boschivi, idonei locali da destinare al ricovero dal maltempo o da adibire a strutture di servizio del settore stesso.
In mancanza di tali strutture e limitatamente alle giornate di pioggia insistente, possono essere individuate in sede territoriale, per Soggetto gestore e/o per cantiere, soluzioni atte a garantire la salvaguardia della salute del lavoratore.

Art. 41 Cassette pronto soccorso
I Soggetti gestori, dovranno fornire ad ogni squadra una cassetta di pronto soccorso, contenente i necessari medicinali, in particolare quelli antivipera, antitetanici ecc. che potrà essere affidata ad un operaio, che frequenterà corsi di aggiornamento, presso le locali ASL, per prestare le prime cure per eventuali infortuni che potranno verificarsi nei cantieri.

Art. 42 Equipaggiamento protettivo
I Soggetti gestori, ai sensi del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626, dovranno consegnare ai lavoratori i mezzi protettivi e antinfortunistici di uso personale, da affidati in dotazione per tutta la durata del lavoro, che devono essere tenuti in stato di efficienza e dovranno garantire due forniture di vestiario all’anno, secondo le seguenti modalità:
• un vestiario estivo da consegnare entro il mese di aprile;
• un vestiario invernale da consegnare entro settembre;
La visita medica, deve essere effettuata entro il mese di marzo di ogni anno ed il lavoratore che effettua la visita ha diritto al permesso retribuito per l’intera giornata.
Nel caso in cui i Soggetti gestori non provvedono alle forniture, il lavoratore è tenuto a provvedere in proprio, salvo poi richiedere la liquidazione delle spese documentate sostenute, che il Soggetto gestore è tenuto a rimborsare.