Tipologia: CIRL
Data firma: 18 aprile 2023
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Regione Campania, Uncem, Upi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, Campania
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Tavolo di partenariato di settore
Art. 4 Costituzione Ente Bilaterale di settore
Art. 5 Struttura della contrattazione
Art. 6 Formazione professionale
Art. 7 Previdenza complementare
Art. 8 Permessi straordinari - Aspettativa - conciliazione dei tempi di vita e lavoro - Festività
Art. 8 bis Incentivo natalità
Art. 9 Diritto allo studio
Art. 10 Classificazione degli impiegati e degli operai
Art. 11 Lavori pesanti, in acqua, disagiati o nocivi
Art. 12 Sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 13 Servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Art. 14 Carenza malattia e Conservazione del posto
Art. 15 Carenza infortuni
Art. 16 Reperibilità
Art. 17 Cassa integrazione guadagni

 

Art. 18 Assunzioni
Art. 19 Garanzie occupazionali
Art. 20 Salario integrativo regionale (SIR)
Art. 21 Salario per obiettivo
Art. 22 Ticket mensa e Indennità di mensa
Art. 23 Attrezzi di lavoro
Art. 24 Mezzi di trasporto e centri di raccolta
Art. 25 Rimborso chilometrico
Art. 26 Modalità di pagamento
Art. 27 Anticipazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Art. 28 Pari opportunità
Art. 28 bis Violenza di genere
Art. 29 Diritti sindacali
Art. 30 Disposizioni organizzative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
Art. 31 Contributi per l’assistenza contrattuale (CACR)
Art. 32 Decorrenza economica
Art. 33 Norma finale di rinvio
Tab. A
Tab. B


Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria

Il giorno 18 aprile 2023, presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, tra Regione Campania, Uncem Campania, Upi Campania, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, si è concordato di rinnovare il Contratto Integrativo regionale di Lavoro (CIRL), che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria stipulato il 9 dicembre 2021, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto regionale di lavoro (di seguito CIRL), di natura privatistica, integra il contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito CCNL) stipulato in data 9 dicembre 2021.
Il CIRL si applica ai rapporti di lavoro fra gli impiegati, gli operai, le Comunità Montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali e tutti gli altri Enti che, con finanziamento pubblico, svolgono in amministrazione diretta, in affidamento o in concessione - se cooperative o enti ed imprese di altra natura - attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria,
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- opere di ingegneria naturalistica;
- attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- altre attività di competenza, in base alla normativa regionale vigente in Campania.

Art. 3 Tavolo di partenariato di settore
Le parti concordano di istituire un Tavolo di partenariato di settore, con funzioni consultive in materia di programmazione settoriale.
Al Tavolo di partenariato spettano anche i seguenti compiti:
a) esaminare e comporre, entro 60 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le controversie collettive insorte per l’applicazione e/o l'interpretazione di norme di legge d’interesse del settore, ovvero in sede d’interpretazione e/o applicazione del CCNL e del CIRL, attraverso meccanismi di conciliazione volontaria e di bonaria composizione arbitrale;
b) modificare qualifiche/profili di mestiere e/o individuarne di nuove, su proposta formulala, anche individualmente, dalle parti stipulanti il CIRL;
c) esaminare le proposte di nuove assunzioni presentate dalle parti datoriali, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le risorse finanziarie appostate annualmente nel bilancio regionale;
d) esprimere pareri sui programmi di formazione, nonché sulle proposte di modifica di livello, presentate dalle parti datoriali e/o dalle OO.SS., nel rispetto della normativa vigente;
e) proporre ai competenti Assessorati della Giunta Regionale programmi di formazione, individuando possibili fonti di finanziamento, sia pubbliche che private, anche d’intesa ed in collaborazione con l'Ente Bilaterale di settore di cui al successivo articolo 4.
Le parti si impegnano a designare i propri rappresentanti in seno al Tavolo di partenariato di settore, entro 15 giorni dalla presa d’atto del presente CIRL, da parte della Giunta Regionale.
Il Tavolo di partenariato di settore viene convocato dall’Assessore regionale all’Agricoltura o suo delegato, almeno ogni quattro mesi e, comunque, in caso di richiesta di convocazione pervenuta da almeno due terzi dei rappresentati.

Art. 5 Struttura della contrattazione
Le parti concordano che formeranno oggetto di contrattazione a livello territoriale, tra le parti stipulanti il CIRL, le seguenti materie:
• organizzazione generale del lavoro, con particolare riguardo alle attività di contrasto agli incendi boschivi;
• modalità di godimento dei permessi retribuiti, con particolare riguardo a quelli per diritto allo studio;
• ubicazione dei centri di raccolta;
• garanzie occupazionali e turn-over;
• criteri di rotazione dei lavoratori addetti ai lavori nocivi e/o pesanti e modalità di attuazione della reperibilità;
• gestione degli orari di lavoro e delle ferie, con particolare riguardo alia determinazione del monte ferie annuo previsto dal CCNL, da godere al massimo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Inoltre, le parti datoriali, a livello territoriale, unitamente alle Organizzazioni Sindacali provinciali ed alle RSA/RSU, potranno elaborare e formulare al Tavolo di partenariato di cui all’art. 3, proposte relative ai programmi di formazione, a mutamenti di inquadramento nei livelli e/o alla modifica delle qualifiche di mestiere/profilo ed all’individuazione di nuove.
Le parti datoriali, comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali provinciali ed alle RSA/RSU la programmazione annuale degli interventi, contestualmente all’inoltro alle competenti strutture regionali.

Art. 6 Formazione professionale
Tutte le attività di formazione e riqualificazione, compresa la partecipazione ai bandi regionali per la formazione professionale, saranno svolte d’intesa con l’Ente Bilaterale di cui all’art.4.
È fatto obbligo agli enti delegati di programmare annualmente, l'individuazione dei fabbisogni formativi, al fine di individuare percorsi capaci di formare le nuove figure professionale, oltre a programmi di formazione congiunta per RSA/RLS, volti a migliorare la conoscenza delle nuove disposizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rispetto a dette nuove esigenze, che richiedono professionalità diverse, le parti concordano sulla necessità di organizzare, sulla scorta delle proposte presentate dalla parte datoriale ed approvate dal Tavolo di partenariato di cui all'articolo 3, corsi di formazione, anche on thè job, finalizzati alla riqualificazione degli addetti, incentivando l'adesione al fondo per la formazione continua di settore, con riferimento alla complessità degli interventi da realizzare e con particolare riguardo a:
- attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e funzioni connesse;
- produzione di biomasse forestali;
- tecniche di taglio di selezione in aree parco - SIC. ZPS -ZSC e aree protette
- tecniche di ingegneria naturalistica;
- sicurezza ed infortunistica sui luoghi lavoro;
- attività di sostegno alla fruizione pubblica delle foreste;
- nuove figure professionali derivanti dalle modifiche e dall'ampliamento delle competenze, previste dal regolamento regionale n.3/2017 di riforma della legge 11/1996;
- tecnico di progettazione e gestione contabilità dei cantieri forestali.

Art. 8 Permessi straordinari - Aspettativa - conciliazione dei tempi di vita e lavoro - Festività
[…]
Per le donne vittime di violenza, si concorda l'aggiunta di ulteriori tre mesi retribuiti a carico del datore di lavoro, rispetto ai tre già previsti dal D.lgs. n. 80/2015, da utilizzare secondo la tempistica e le modalità dettate dalla medesima norma.
[…]
Al fine di consentire ai lavoratori un miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente nell'ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell'orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore i quattordici anni di età, agli operai a tempo indeterminato ,sono riconosciute 15 ore di permessi all'anno e all’operaio a tempo determinato 8 ore all’anno ed andranno usufruiti nei periodi tra giugno e settembre.
[…]

Art. 11 Lavori pesanti, in acqua, disagiati o nocivi
I lavori da considerare come pesanti o nocivi, agli effetti dell’art. 9, comma 5, del vigente CCNL, sono i seguenti:
- facchinaggio (spostamento di pesi superiori a 30 Kg);
- uso continuo di motosega e/o decespugliatore (oltre 4 ore giornaliere):
- apertura a mano di buche per piantumazioni in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva,
- fissaggio di pali ad oltre 30 cm di profondità in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva;
- interventi prestati per far fronte ad emergenze derivanti da calamita naturali;
- interventi di spegnimento incendi;
- attività svolte nei terreni percorsi dal fuoco, per i quali sono previste operazioni di risanamento e di ripristino ambientale.
Agli operai addetti a lavori pesanti o nocivi si applica, di norma, l’istituto della rotazione, da concordare a livello aziendale.
Il limite massimo d’impiego in tali attività è fissato in n. 4,5 ore giornaliere, con l’utilizzo in altre mansioni per il restante orario di lavoro giornaliero. In caso di utilizzo, per motivi eccezionali, oltre il suddetto limite, spetta al lavoratore una riduzione di me ore dell'orario di lavoro, a parità di salario.
Per i lavori in acqua il limite di utilizzo è parimenti stabilito in 4,5 ore giornaliere.
Per i lavori disagiati (svolti in alta montagna, in acqua e/o in zona malarica) spettano le indennità di cui all’art. 53 del vigente CCNL.
Per le ore di lavoro prestate per Io spegnimento di incendi e/o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali, spetta la maggiorazione della retribuzione prevista dall’art. 57 del vigente CCNL.

Art. 12 Sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
In materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si applica la normativa vigente. È istituito un coordinamento, a livello regionale, tra i RR.LL.S. dei diversi datori di lavoro, finalizzato ad assicurare un confronto costante ed uno scambio di informazioni e favorire, cosi, un'adeguata armonizzazione delle attività di prevenzione degli infortuni ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. E’, inoltre, istituita una banca dati, a livello regionale, degli infortuni e/o delle malattie professionali nel settore. La gestione del coordinamento e della banca dati di cui innanzi sarà assicurata dall’Ente Bilaterale di cui all’articolo 4, che promuoverà, in collaborazione con il Tavolo di partenariato di cui all’articolo 3, la tenuta di corsi di formazione in materia di sicurezza e di prevenzione delle malattie professionali.

Art. 13 Servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Il servizio antincendio boschivo (servizio AIB) viene svolto dagli operai riconosciuti fisicamente idonei, in base alla vigente normativa in materia, con priorità per quelli che hanno già svolto tale servizio.
Agli addetti al servizio AIB viene corrisposta l’indennità antincendio prevista dall’articolo 57 del CCNL.
Le parti concordano sulla necessita di un incremento di risorse regionali per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
Al fine di promuovere una maggiore efficacia nella prevenzione e nella lotta attiva agli incendi boschivi, viene istituito un apposito fondo, denominato Fondo AIB, in favore degli Enti che abbiano conseguito significativi risultati, da finanziare annualmente a carico del bilancio regionale, con uno stanziamento di almeno 200.000 euro, a partire dall’anno 2018.
Gli obiettivi perseguiti dal servizio AIB, che si intendono incentivare attraverso la costituzione del Fondo AIB, sono i seguenti:
- adozione di un'idonea organizzazione, che consenta una maggiore efficacia delle azioni di avvistamento, della tempistica d’intervento, dell’azione di spegnimento da terra, in ausilio ai mezzi aerei e del contenimento delle superfici percorse dal fuoco.
Ai fini del perseguimento dei predetti obiettivi vengono individuati i seguenti indicatori di riferimento ad essi correlati:
1. numero di incendi;
2. superfici boscate percorse dal fuoco;
3. tipologia della vegetazione interessata dagli incendi.
Annualmente, sentite le parti interessate, il competente Assessorato regionale fissa il valore dei suddetti indicatori di riferimento e disciplina l’accesso al fondo, sulla base dei seguenti criteri:
- valutazione, entro 90 giorni dal termine del periodo di massima pericolosità, degli indicatori di riferimento, sulla base dei dati medi degli eventi (numero di incendi, superfici boscate percorse dal fuoco, qualità e tipologia della vegetazione interessata) del triennio precedente;
- raffronto bra i risultati conseguiti da ciascun Ente e gli indicatori di riferimento a livello regionale, tenendo conto di eventuali situazioni di particolare criticità a livello locale;
- attribuzione delle risorse previste dal fondo, unicamente in favore degli Enti che hanno conseguito risultati uguali o migliori, rispetto agli indicatori di riferimento regionali ed in proporzione allo scarto conseguito.
Le risorse assegnate vengono attribuite esclusivamente ai lavoratori, impiegati ed operai, impegnati nell'attività del servizio AIB, secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del CIRL.

Art. 16 Reperibilità
[…]
La disciplina della reperibilità viene rimessa a specifiche intese aziendali, da definirsi mediante apposito accordo scritto, stipulato tra datore di lavoro e RSA/RSU, tenendo conto delle seguenti indicazioni operative.
In caso di incendi, di calamita naturali o di altri servizi che prevedono l’istituto della reperibilità, gli operai forestali, su disposizione del datore di lavoro, sono tenuti a rendersi reperibili nei luoghi in cui sia possibile la comunicazione telefonica e dai quali si possa raggiungere il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti, con i mezzi di cui i lavoratori dispongono e/o con quelli messi eventualmente a disposizione dal datore di lavoro.
In caso di inadempienza da parte del lavoratore, si applica quanto previsto all’art. 25 del CCNL vigente. L’istituto della reperibilità può essere attivato, sia per i lavoratori già impiegati nel servizio AIB e sia per altri lavoratori idonei, in numero non eccedente la meta dei primi.
La reperibilità può essere richiesta anche periodi non lavorativi, festivi e/o di fine settimana.
I turni devono essere predisposti in modo che a ciascun dipendente sia garantita almeno una giornata settimanale di riposo.
Qualora il lavoratore reperibile, in giornata di riposo settimanale, sia chiamato a svolgere prestazioni lavorative, allo stesso va concesso, nella settimana successiva, il recupero di un numero di ore pari a quelle effettivamente lavorate in reperibilità.
La pratica applicazione della reperibilità, per quanto concerne le modalità di chiamata in servizio, la disciplina dei turni, la localizzazione dei centri di avvio e quant’altro non previsto nel presente articolo, sono demandati a specifiche intese, da definirsi mediante accordo tra datore di lavoro e RSA/RSU.

Art. 23 Attrezzi di lavoro
A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
È onere del datore di lavoro provvedere all’organizzazione delle modalità di trasporto degli attrezzi meccanici e da lavoro presso i cantieri, (decespugliatore, soffiatore, motosega segnaletica ecc.).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assolvere a tale incarico con mezzi di trasporto dallo stesso resi disponibili agli operai.

Art. 28 Pari opportunità
In attuazione all'art. 19 del CCNL vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità, vengono demandate al Tavolo di partenariato di settore di cui all'art. 3 del presente CIRL.
Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione delle raccomandazioni CE e delle disposizioni legislative nazionali in tema di parità uomo-donna, attività di ricerca finalizzata alla promozione di attività positive in favore delle donne. Per l'ammissione al lavoro, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (testo unico D.lgs.n. 151/2001 e successive modifiche).

Art. 28 bis Violenza di genere
Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell’11.05.2011(convenzione di Istambul) e della normativa in materia, si definisce quanto segue.
Le parti nella vigenza dell’art. 24 del decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento del congedo retribuito fino ad un massimo complessivo di 5 mesi, a carico dell’azienda per la quota non coperta dall'INPS e da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche della norma sopra citata.
La lavoratrice a tempo determinato inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere richiamati all’art. 24 comma 1del D.lgs. 80/2015 può esercitare.
Il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso. Il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla domanda della lavoratrice.

Art. 30 Disposizioni organizzative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
Il datore di lavoro si impegna ad applicare tutte le vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Al personale verrà fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico ed i dispositivi di protezione, individuale e collettiva, di cui all’art. 22 del CCNL, analiticamente siccome definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi, che il datore di lavoro è tenuto a predisporre in base alla vigente normativa nazionale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione a tutti i capi squadra/capi operai.
capi squadra sono i preposti dal datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, in applicazione della normativa vigente in materia.
I capo squadra, avute le necessarie disposizioni dal Direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi e dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi Esige l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni aziendali e dette norme di legge, a lui rese note dalla direzione dei lavori e/o dal datore di lavoro, esige inoltre l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività al datore di lavoro gli eventuali comportamenti anomali e/o le variazioni ambientali non prevedibili, che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.
Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto, si conviene che, nei casi di assenza del capo squadra, le relative funzioni vengano esercitate dal capo operaio preposto alla squadra di riferimento, al quale il capo squadra effettivo è tenuto a dare le consegne.
Le parti concordano che il responsabile della sicurezza dei lavoratori (RSL), eletto dagli stessi, verifichi le situazioni di rischio, controlli il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, verifichi gli investimenti strutturali in materia di prevenzione infortuni e segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.

Art. 33 Norma finale di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel CIRL valgono le norme previste nel CCNL vigente, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.