Tipologia: CIRL
Data firma: 7 febbraio 2011
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2010
Parti: EFS e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico forestale-agraria, Ente Foreste della Sardegna
Fonte: flai.it
Sommario:
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Premessa |
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Parte terza Diritti sindacali |
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli operai ed impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna
L’anno 2011, addì 7 del mese di febbraio, in Cagliari presso la sede dell’Ente Foreste della Sardegna in Viale Merello 86, alle ore 11.45, si sono riuniti il Comitato per la Rappresentanza Negoziale dell’Ente Foreste della Sardegna […] e le Organizzazioni Sindacali: Flai-Cgil […], Fai-Cisl […], Uila-Uil […]
Preso atto
del parere favorevole espresso in data 30.12.2010 dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 47/44 in ordine al testo dell’accordo relativo al contratto integrativo regionale per gli operai ed impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna, triennio 2008/2010;
della certificazione del Collegio dei revisori dei conti sulla conformità degli stanziamenti nello stato di previsione dell’entrata e a pareggio, nello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio 2011 con le disponibilità destinate dalla Giunta regionale,
il CORAN e le Organizzazioni Sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil hanno sottoscritto l’allegato Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli operai ed impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna
Il 07.02.2011, alle ore 12.15, il CORAN e l’O.S. Snaf-Fna-Confsal sottoscrivono l’allegato CIRL per gli operai ed impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna 2008-2010; Lo Snaf allega dichiarazione a verbale.
Parte prima Disposizioni generali
Premessa
1. Tenuto conto del momento temporale della sua conclusione, per comune volontà delle Parti contraenti il presente rinnovo del CIRL ha inteso limitare le modifiche alla preesistente normativa solo ad alcune delle problematiche ritenute di maggior interesse e più urgenti.
Art. 1 Sfera di Applicazione
1. Il presente contratto integra il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria firmato in data 02/08/2006, e si applica ai dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna, integra e modifica il CIRL del 29/07/2004 e il CIRL del 31/07/2007 limitatamente a quanto in modo specifico indicato nel presente contratto.
2. Per le materie non trattate nel presente CIRL si rinvia alle disposizioni dei precedenti Contratti Integrativi del 30/06/1997, 29/07/2004 e 31/07/2007.
3. L’interpretazione autentica del presente CIRL è demandata alle parti firmatarie del presente contratto, le quali procederanno quanto prima alla redazione di un testo coordinato dei CIRL sopraccitati.
Parte seconda La retribuzione
Art. 2 Indennità per lavori speciali disagiati
Con riferimento all’articolo 6 parte II del CIRL 31/07/2007 e all’articolo 33 del CIRL 29/07/2004, il comma 1 c) viene così modificato:
lavori eseguiti in zone al di sopra di 900/m s.l.m., nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre.
La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.
Nota a verbale
Le parti danno atto che per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto troverà applicazione la previsione di cui all’art. 53, comma 1 lettera a) del CCNL
Nota a verbale
Si prende atto che l’impiego dei lavoratori nelle attività di rinaturalizzazione dei terreni percorsi dal fuoco è oggetto di contrattazione tra la direzione dei Servizi Territoriali dell’Ente Foreste della Sardegna e le OO.SS. territorialmente competenti. Conseguentemente le parti decideranno le condizioni e le maggiorazioni relative all’impiego dei dipendenti nelle attività richiamate.
Art. 3 Indennità di volo e indennità di cassa
Dal 31/12/2010 sono eliminate le indennità di cui agli articoli 9 parte II del CIRL 31/07/2007 e 32 del CIRL 30/06/1997
Art. 6 Buoni pasto
1. L’Ente Foreste assicura il servizio mensa esclusivamente per il personale che opera presso gli uffici dei Servizi Territoriali e della Direzione Generale e che non percepisce l’indennità di percorrenza per recarsi sul posto di lavoro tramite consegna, unitamente alla busta paga, di buoni da utilizzare per il consumo di pasti o l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati. Il valore del buono è pari ad euro 5,19.
[…]
Nota a verbale
lì buono sostitutivo del servizio mensa non viene riconosciuto al personale che, pur operando presso gli uffici dei Servizi Territoriali e della Direzione Generale, percepisce l’indennità di percorrenza per recarsi sul posto di lavoro. Da tale previsione sono esclusi gli impiegati dei Servizi Territoriali di Oristano e Cagliari attualmente dislocati presso le sedi di Massama e del Vivaio Bagantinus che percepiscono l’indennità di percorrenza in ragione di accordi ad hoc.
Art. 8 Assenze per gravi patologie
L’art 16 del CIRL 2004 “Assenze per malattia per gravi patologie” è modificato come segue:
In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da sclerosi multipla e AIDS ed altre, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di necessari per effettuare le medesime, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria o struttura convenzionata. Per i giorni anzidetti spetta l’intera retribuzione base.
La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.
Parte terza Diritti sindacali
Art. 1 Assemblee Sindacali
Le ore annue spettanti ai dipendenti per assemblee sindacali da effettuarsi durante l’orario di lavoro previste dall’articolo 67 del CIRL 1997 sono ridotte di un’ora.
La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.
Parte quarta Rapporto di lavoro
Art. 1 Ferie
[…]
5. Le ferie debbono essere godute interamente entro l’anno in cui competono, salvo impossibilità dovuta a malattia, infortunio o maternità della lavoratrice o esigenze di servizio e comunque dovranno essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno cui sono maturate.
[…]
Art. 5 Orario di lavoro
1. All’articolo 13 del CIRL 31/07/1997 l’orario settimanale di lavoro previsto per gli operai addetti esclusivamente ai servizi di guardiania e di ascolto viene fissato in 42 ore.
2. Per gli operai addetti al servizio di vedetta, l’orario settimanale di lavoro, a parità di salario, è fissato in 39 ore.
La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.
Nota a verbale
Nell’ambito della tendenziale equiparazione tra operai e impiegati le parti si impegnano a riconsiderare la possibilità della concessione di due giorni di riposo compensativo da estendere agli impiegati così come previsto dall’articolo 13 comma 4 del CIRL 31/07/1997.
Art. 7 Garanzie occupazionali
1. Dal 31/12/2010, l’articolo 5 del CIRL 30/06/1997 è modificato come segue:
Parte operai:
1) Agli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato è garantito il recupero delle giornate non lavorate per pioggia o per altre avversità atmosferiche.
2) Per il recupero delle giornate non lavorate per altre cause comunque non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, è garantito il proseguimento della attività lavorativa per 10 giorni di calendario, da effettuarsi nei primi 10 giorni del mese successivo alla scadenza del turno, se trattasi di turno con inizio il primo gennaio, ovvero mediante l’anticipazione dell’inizio dell’attività lavorativa, a decorrere dal 10 giugno se trattasi di turno con inizio 1° luglio.
3) I tempi e le modalità di recupero saranno definiti con un accordo stipulato fra l’Ente e le Organizzazioni sindacali a livello Regionale.
4) Non vi è diritto ad ulteriore possibilità di recupero qualora, nello stesso periodo in cui tale recupero è consentito, l’operaio non possa, per qualsiasi motivo - compresa la malattia - prestare l’attività di lavoro.
2. l’articolo 38 del CIRL 30/06/1997 “Impedimento o interruzione del lavoro per cause di forza maggiore” è modificato come segue:
Parte operai:
1) L’impossibilità dell’inizio dell’attività lavorativa o la sua interruzione dovuta a causa di forza maggiore, è regolata come segue:
a) per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la cui prestazione di lavoro non può essere iniziata per le cause previste dalla legge 8.3.1972, n. 457, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la cassa integrazione;
b) al lavoratore che abbia già iniziato la propria prestazione lavorativa e la stessa non possa più proseguire per sopravvenute cause di forza maggiore, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione giornaliera.
2) Nel caso previsto dalla lettera a) se la richiesta non viene inoltrata o, se inoltrata, non viene ottenuto il relativo trattamento, sempre che ciò non sia imputabile a cause dovute al comportamento dell’operaio, spetta al lavoratore l’intera retribuzione.
3) Se l’ente o l’istituto preposto eroga il trattamento di cassa integrazione, spetta al lavoratore, in aggiunta al trattamento medesimo e per ogni giornata di cassa integrazione, il 10% della retribuzione costituita dagli elementi di cui all’articolo 22 CIRL 30/06/1997, da erogarsi nel mese in cui si verifica la messa in cassa integrazione.
4) Nel caso previsto dalla lettera b), se non vi sono altre attività da espletare in luoghi riparati, ma vi siano comunque strutture di ricovero, tutti gli operai sono tenuti a permanere in servizio fino al termine dell’orario per cui è erogata la retribuzione, salvo che il responsabile del cantiere, per impossibilità di far espletare altra attività lavorativa utile o per obiettiva e permanente impossibilità di lavorare, non decida diversamente.
Nota a verbale
Le parti concordano che non avrà luogo il recupero delle giornate non lavorate per malattia per le quali l’Ente abbia erogato il trattamento integrativo di cui all’articolo 5 parte II.
Protocollo d’intesa Disciplina professionalità itineranti
Le parti prendono l’impegno di valutare la possibilità di introdurre una disciplina specifica per i dipendenti addetti alle attività antincendio, di protezione civile, alle squadre edili, o ad altre tipologie di attività che vengono abitualmente svolte in un ambito territoriale più ampio della singola UGB. Per tali figure potrà essere prevista una specifica remunerazione del disagio legato all’ampiezza dell’ambito territoriale di intervento, che sostituisca e riassorba il trattamento di trasferta.