Tipologia: CIRL
Data firma: 2 febbraio 2022
Validità: 2020-2023
Parti: Uncem, Regione Veneto e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale, idraulico agraria, Veneto
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione e durata
Art. 2 (cfr. art. 6 del CIRL 24/07/2018)
Art. 3 (cfr. art. 6 bis del CIRL 24/07/2018)
Art. 4 (nuovo) Direzione lavori e responsabile ai fini della sicurezza in cantiere L. 81/2008
Art. 5 (cfr. art. 2 del CIRL 24/07/2018) Norme riguardanti il sistema delle informazioni
Art. 6 (cfr. art. 19 del CIRL 24/07/2018) Individuazione fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi
Art. 7 (cfr. art. 11 del CIRL 24/07/2018) Trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico / attività di Anti-Incendio-Boschivo
Art. 8 (cfr. art. 11 bis del CIRL 24/07/2018 e nuovo) Trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico interventi in emergenze idrogeologiche e di Protezione Civile

 

Art. 9 (cfr. art. 15 del CIRL 24/07/2018) Trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese
Art. 10 (cfr. art 23 del CIRL 24/07/2018) Mensa e buoni pasto
Art. 11 (cfr. art. 20 del CIRL 24/07/2018) Diritti sindacali e distacchi di competenza regionale
Art. 12 (cfr. art. 25 del CIRL 24/07/2018 e nuovo) Salario integrativo
Art. 13 (cfr. art 4 del CIRL 24/07/2018) Riassunzione lavoratori a tempo determinato
Art. 14 (cfr. art. 10 del CIRL 24/07/2018 e nuovo) Ambiente e salute
Art. 15 (cfr. art. 12 del CIRL 24/07/2018) Organizzazione del lavoro
Art. 16 (cfr. art. 9 del CIRL 24/07/2018) Gestione dell’orario di lavoro
Art. 17 (cfr. art. 21 del CIRL 24/07/2018) Modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio
Art. 18 (cfr. art. 5 del CIRL 24/07/2018) Turnover
Art. 19 (cfr art. 3 del CIRL 24/07/2018) Garanzie occupazionali
Protocollo aggiuntivo OO.SS - Regione del Veneto - Veneto Agricoltura


Contratto integrativo regionale di lavoro riferito al contratto collettivo nazionale di lavoro (202l-2024) per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria per la regione del Veneto

Il giorno 02 febbraio 2022, presso la sede del Parco Scientifico “VEGA” in Via delle Industrie n. 13 - 30175 Venezia (VE), tra Uncem Regionale del Veneto […], Regione del Veneto […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], si è stipulato il seguente Contratto Regionale di Lavoro, per i lavoratori forestali del territorio della Regione del Veneto, Integrativo del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Al termine dell’incontro le parti hanno firmato il presente accordo, a valere sugli articoli citati con riferimento al precedente CIRL sottoscritto in data 24/07/2018.
Le parti si impegnano a definire la stesura di un testo unico che raccolga tutte le disposizioni vigenti, anche con riferimento al precedente CIRL.

Art. 1 Sfera di applicazione e durata
Il presente Contratto Integrativo Regionale di lavoro (CIRL) fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2021-2024 e si applica ai rapporti di lavoro indicati nell'art. 1 di quest'ultimo, instaurati nel territorio regionale veneto.
Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che trovano una definizione compiuta nel contratto nazionale.
Sono fatte salve eventuali situazioni di miglior favore riscontrabili in realtà datoriali, frutto di specifici accordi aziendali.
Il presente CIRL sostituisce, per le materie di seguito disciplinate, il precedente Contratto Integrativo stipulato in data 24/07/2018 ed ha formale validità temporale quadriennale.
Gli adeguamenti della componente salariale hanno decorrenza dal 01/09/2021 e dal 01/06/2023.

Art. 2 (cfr. art. 6 del CIRL 24/07/2018)
Aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali, ove non contemplate nella classificazione del CCNL - Classificazione dei lavoratori
Ad integrazione della classificazione dei lavoratori, prevista dall’art. 49 del CCNL, vengono altresì considerati:
Parte operai
a) Lavoratori specializzati super - (livello V°):

[…]
3) il capo squadra che ha diritto al riconoscimento del livello per titoli professionali o patenti necessarie oppure per conoscenze tecnico-pratiche e competenze professionali biennali; il caposquadra specializzato super ricopre, nei riguardi della sicurezza, il ruolo di preposto di cantiere come definito dal D.Lgs. 81/2008;
[…]
L’individuazione delle predette figure è effettuata a livello aziendale.
b) Lavoratori specializzati - (livello IV°):
1) il capo squadra; il caposquadra specializzato ricopre, nei riguardi della sicurezza, il ruolo di preposto di cantiere come definito dal D.Lgs. 81/2008, ove richiesto nell’ambito dell’organizzazione datoriale;
[…]
Parte impiegati
6° livello-par. 152
Impiegati che, pur non investiti dei poteri e delle incombenze del dirigente, collaborano con questi e con il datore di lavoro all’organizzazione e gestione generale, sia tecnica che amministrativa, dell’azienda con autonomia e potere di iniziativa decisionale nel merito degli interventi o procedure.
Predispongono programmi operativi e progetti per il conseguimento degli obiettivi individuando e sviluppando sistemi e metodologia innovative, operano individualmente o coordinano lavoratori delle unità organizzative di proprio competenza delle quali sono formalmente responsabili.
Possono agire con autonomia ed iniziativa, su mandato del datore di lavoro, quali dirigente di cantiere ai fini organizzativi e della sicurezza così come definito dal D. Lgs. 81/2008, con la corresponsione del trattamento di cui al successivo art. 4.
Profili esemplificativi: capo settore, direttori tecnici e amministrativi e figure con analoghe caratteristiche e funzioni, responsabili di progetto, della realizzazione dei lavori e responsabile acquisti.
[…]

Art. 4 (nuovo) Direzione lavori e responsabile ai fini della sicurezza in cantiere L. 81/2008
Al lavoratore inquadrato nel 6° livello, con attribuzione della funzione di direttore lavori e/o dirigente di cantiere ai fini organizzativi e della sicurezza così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e/o di incaricato della progettazione (ove richiesta), è riconosciuto, limitatamente alla durata di tale incarico di funzione, il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Art. 5 (cfr. art. 2 del CIRL 24/07/2018) Norme riguardanti il sistema delle informazioni
Nel quadro del sistema di informazioni sui programmi di intervento stabilito all’art. 3 del CCNL 2021-2024 sono riconfermati il Comitato Paritetico Regionale e l'Osservatorio Regionale.
Il CPR è presieduto dal rappresentante dell'Uncem regionale ed è così costituito:
• un rappresentante della Flai-Cgil;
• un rappresentante della Fai-Cisl;
• un rappresentante della Uila-Uil;
• un rappresentante della Direzione regionale competente per materia;
• un rappresentante della Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura.
Compiti del CPR sono:
• la raccolta di informazioni su piani e programmi delle parti datoriali e degli Enti delegati;
• l'esame dello stato di attuazione degli stessi;
• la valutazione dei flussi occupazionali e della dinamica delle assunzioni, con riferimento agli artt. 3, 4, 5 e seguenti;
• la acquisizione di notizie circa l'attivazione dei contratti di formazione e lavoro;
• l'acquisizione di esigenze formative e predisposizione di programmi di qualificazione professionale con attenzione particolare alle materie specifiche del settore ed alla questione della salute e della prevenzione infortuni;
• la raccolta di notizie sulla evoluzione di tecnologie innovative nel settore.
L’Osservatorio Regionale presieduto e coordinato dall’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile o da un suo rappresentante, è così costituito:
• il rappresentante della Flai-Cgil regionale;
• il rappresentante della Fai-Cisl regionale;
• il rappresentante della Uila-Uil regionale
• due rappresentanti della Regione del Veneto con riferimento all'attività svolta nel comparto forestale e dell'attività di pianificazione e tutela dell'ambiente;
• un rappresentante della Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura;
• un rappresentante degli Enti datori di lavoro Unioni Montane.
Compiti dell'OR sono:
• esaminare i programmi regionali di intervento nel settore agro-forestale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili verificarne lo stato di attuazione, anche in ordine alla corresponsione puntuale del trattamento economico alle maestranze impiegate;
• analizzare le dinamiche occupazionali e la mobilità del lavoro.
Il CPR si riunisce di norma due volte all'anno presso la sede Uncem regionale.
L'OR si riunisce di norma due volte all'anno presso l'Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile.
In occasione della prima riunione del CPR e dell'OR verranno concordati i regolamenti per l'attività operativa dei medesimi organismi.
Prima dell'avvio dei lavori, di norma entro il 1° trimestre di ogni anno, le parti si incontreranno a livello territoriale o aziendale per esaminare il programma degli interventi e delle assunzioni, nonché i presumibili periodi temporali di utilizzo della manodopera. Tali incontri potranno essere attivati anche nel corso dell'attività su richiesta di una delle parti.

Art. 6 (cfr. art. 19 del CIRL 24/07/2018) Individuazione fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi
Considerato che l'attuale legislazione in materia ambientale e per la tutela e sicurezza dei lavoratori, richiede una sempre più elevata qualificazione professionale del personale rientrante nella sfera di applicazione del presente contratto, gli Enti datori di lavoro attuano, nell'ambito delle indicazioni emerse nel Comitato Paritetico Regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso il ricorso ad istituti di formazione professionale riconosciuti a livello regionale, la programmazione di idonei corsi di qualificazione che vedano coinvolti tutti i lavoratori nell’ottica della formazione professionale continua, in linea con quanto recato dall’art. 21 del CCNL vigente.
Particolare attenzione sarà riservata a momenti formativi specificamente dedicati a tematiche di valenza ambientale, naturalistica ed eco-sistemica tali da costituire nei lavoratori un apposito bagaglio di conoscenze e capacità da riversare nella attività lavorativa anche in funzione di un eventuale riconoscimento di qualifica professionale acquisita.
In occasione dell’informativa di inizio anno il datore di lavoro informerà le OO.SS. a livello regionale o territoriale della pianificazione dei fabbisogni e dei processi formativi che si svilupperanno nel corso dell’anno e la valutazione delle professionalità maturate per lo sviluppo e la crescita professionale dei lavoratori.
Per i lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato il periodo di partecipazione ai corsi di qualificazione professionale di cui al comma precedente, è considerato prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Nell'ambito dei programmi di qualificazione i sindacati hanno diritto da 1 a 3 ore, a seconda della durata del corso, per lo svolgimento di temi sindacali contrattuali ed altri riguardanti la materia del lavoro ed il campo sociale.
L’Ente datore di lavoro istituisce il curriculum formativo personale del dipendente, che potrà essere consegnato a richiesta dell’interessato.

Art. 7 (cfr. art. 11 del CIRL 24/07/2018) Trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico / attività di Anti-Incendio-Boschivo
Ferma restando la disciplina dettata in materia di lotta agli incendi boschivi dalla normativa nazionale e regionale, il presente articolo riguarda l’organizzazione Anti-Incendio-Boschivo (A.I.B.) e l’espletamento delle attività conseguenti, che richiedano l’intervento di operatori specializzati.
La lotta agli incendi boschivi è effettuata anche con l’impiego di squadre specializzate di pronto intervento costituite da lavoratori preferibilmente assunti a tempo indeterminato. Alla costituzione di tali squadre si perviene sulla base di reciproco accordo formale tra lavoratore e datore di lavoro, sentiti eventualmente anche i DOS del territorio di competenza, prefigurando l’impiego delle squadre così costituite sul territorio di competenza e, qualora necessario, sull’intero territorio regionale.
I lavoratori costituenti le predette squadre A.I.B. sono individuati, sulla base di determinati requisiti fisici ed attitudinali, individuali, avallati dai “medici competenti” dell’Ente di appartenenza.
L’Ente datore di lavoro provvede allo specifico addestramento dei lavoratori; alla fornitura degli equipaggiamenti e delle dotazioni individuali e di squadra,impegnandosi al costante aggiornamento addestrativo, operativo e dotazionale onde assicurare i più elevati standard di sicurezza e di efficacia nelle operazioni A.I.B.
L’adesione dei lavoratori alla formazione delle squadre A.I.B. di alta specializzazione configura, a tutti gli effetti, adempimento contrattuale.
L’attivazione delle squadre si basa sul presupposto della reperibilità pianificata, su base semestrale, ordinariamente riferita ad una squadra di due o tre componenti, tale da coprire le 24 ore, estendendosi su 7 giorni.
I criteri di ordinaria turnazione tra le squadre di cui al comma precedente sono determinati, facendo in modo che ogni lavoratore risulti di norma reperibile per un solo fine-settimana al mese e per non più di cinque giorni consecutivi.
Ai lavoratori appartenenti attivamente alle squadre di alta specializzazione A.I.B. è corrisposta, con riferimento a 12 mensilità o all’effettivo periodo di rapporto di lavoro, una indennità di € 25,00 da riconoscersi limitatamente al solo periodo di permanenza operativa nelle squadre.
Gli Enti datori di lavoro interessati, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, possono pianificare la reperibilità anche per periodi di tempo inferiori alla annualità.
I lavoratori in stato di reperibilità, qualora attivati dal funzionario responsabile, sono tenuti a mobilitarsi entro 30 minuti dalla chiamata.
L’indennità di reperibilità, corrisposta nella misura stabilita dall’Art. 56 del vigente CCNL, è riconosciuta con riferimento alle 24 ore.
Per la reperibilità prestata durante il fine-settimana, ovvero in festività infrasettimanale, è riconosciuto un compenso forfettario fisso pari a € 30,00 integrativo della indennità di reperibilità contrattualmente prevista.
I lavoratori specificamente addestrati alla lotta A.I.B., ancorché non reperibili, e quindi senza obbligo di rintracciabilità, se utilmente contattati in caso di necessità assicurano la propria partecipazione alle operazioni A.I.B. In caso di eventuale attivazione notturna, festiva o durante il fine-settimana viene corrisposto un compenso fisso pari a € 20,00.
Sarà cura dell’Amministrazione dotare i lavoratori di idonei apparati di comunicazione mobili sì da consentirne la eventuale tempestiva attivazione.
L’indennità antincendio di cui all’Art. 57 del vigente CCNL è computata su base oraria dal momento della partenza e fino al rientro del lavoratore alla propria dimora. Per i lavoratori in servizio è fatto riferimento al cantiere.
L’operatività A.I.B., intesa come attivazione in intervento, prestata in giorno festivo è oggetto di immediato recupero compensativo dell’intera giornata festiva.
Laddove per necessità aziendali di carattere irriguo si dovesse rendere necessaria la programmazione di interventi a salvaguardia delle produzioni, sono demandati a livello aziendale la definizione delle modalità di effettuazione dei suddetti interventi nonché i relativi criteri di remunerazione.
Con particolare riferimento al personale inquadrato nella categoria degli impiegati forestali, la reperibilità verrà assicurata su tutto l’arco dell’anno con turno settimanale, secondo un programma da definire su base trimestrale. A fronte della reperibilità, per le ore extralavorative, al personale impiegato forestale verrà riconosciuta, per le ore di reperibilità oltre il normale orario di lavoro un’indennità pari alla misura stabilita dall’Art. 56 del vigente CCNL, (4,5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale), oltre a 30 euro per ogni festività o fine settimana rientrante nel turno settimanale. Le parti si danno reciprocamente atto che le squadre per l'intervento sul fuoco saranno formate solo da lavoratori adeguatamente addestrati, con qualifica di operaio.

Art. 8 (cfr. art. 11 bis del CIRL 24/07/2018 e nuovo) Trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico interventi in emergenze idrogeologiche e di Protezione Civile
Il presente articolo riguarda l’organizzazione e l’espletamento delle attività conseguenti ad emergenze di Protezione Civile che richiedano l’intervento di operatori specializzati nelle operazioni di messa in sicurezza del territorio.
Per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali possono essere impiegate Squadre Specializzate di interventi in emergenza costituite, presso gli Enti interessati, da lavoratori assunti a tempo indeterminato.
I lavoratori costituenti le predette squadre sono individuati, su base volontaria, dal datore di lavoro, sentiti eventualmente anche i soggetti coordinatori degli interventi emergenziali, sulla base di requisiti fisici ed attitudinali avallati dai Medici competenti dell’Ente datore di lavoro, nonché in possesso di adeguata formazione specifica necessaria agli interventi di emergenza (ad esempio motoseghisti, trattoristi, conduttori di macchine complesse).
Alla costituzione di tali squadre si perviene sulla base di reciproco accordo formale tra lavoratore e datore di lavoro.
Gli Enti interessati provvedono allo specifico addestramento dei lavoratori, alla fornitura degli equipaggiamenti e alle dotazioni individuali e di squadra, impegnandosi al costante aggiornamento addestrativo, operativo e dotazionale onde assicurare i più elevati standard di sicurezza e di efficacia nello svolgimento dei lavori in emergenza.
L’adesione dei lavoratori alla formazione delle Squadre Specializzate negli interventi emergenziali configura, a tutti gli effetti, adempimento contrattuale.
L’attivazione delle squadre, compreso l’eventuale funzionario interno, inquadrato nella categoria degli impiegati forestali, avviene su preventiva specifica richiesta dell’organismo incaricato di gestire lo stato di emergenza; la consistenza delle squadre attivate, l’elenco dei lavoratori messi in reperibilità e la scelta della composizione della squadra, sono di competenza del datore di lavoro delegato. La reperibilità sarà correlata alla durata dello stato di emergenza, fatto salvo che ciascun lavoratore non può rimanere in reperibilità per più di 2 settimane consecutive.
L’indennità di reperibilità, corrisposta nella misura stabilita dall’Art. 56 del vigente CCNL, è riconosciuta con riferimento alle 24 ore, per la durata dello stato di emergenza.
Sarà cura dell’Amministrazione dotare i lavoratori di idonei apparati di comunicazione mobili sì da consentirne la eventuale tempestiva attivazione.
Ai lavoratori appartenenti alle squadre attivate, messi in reperibilità in seguito all’attivazione di uno stato di emergenza, è corrisposto un compenso forfettario fisso pari a € 30,00 integrativo della indennità di reperibilità contrattualmente prevista.
I lavoratori in stato di reperibilità, qualora attivati dal funzionario responsabile, sono tenuti a mobilitarsi entro 30 minuti dalla chiamata. L’indennità di cui all’Art. 57 del vigente CCNL è computata su base oraria dal momento della partenza e fino al rientro del lavoratore alla propria dimora. Per i lavoratori in servizio è fatto riferimento al cantiere.
I lavoratori specificamente addestrati agli interventi emergenziali, ancorché non reperibili, e quindi senza obbligo di rintracciabilità, se utilmente contattati in caso di necessità assicurano la propria partecipazione alle operazioni, salvo gravi impedimenti di carattere personale. È facoltà del datore di lavoro delegato valutare l’esclusione dall’elenco del personale formato per interventi emergenziali, in caso di ripetuta indisponibilità alla reperibilità e/o all’intervento, e nei casi in cui vengano meno i requisiti fisici e professionali richiesti.
L’operatività, intesa come attivazione in intervento, prestata in giorno festivo è oggetto di immediato recupero compensativo dell’intera giornata festiva.
In caso di intervento notturno, festivo o durante il fine-settimana viene corrisposto un compenso fisso pari a € 25,00.
Le parti si danno reciprocamente atto che le squadre per l'intervento operativo, saranno formate da lavoratori adeguatamente addestrati con qualifica di operaio, nonché da un funzionario interno che svolge il ruolo di direttore lavori e di referente per l’attivazione della squadra.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, festivo e notturno si applicano le maggiorazioni previste dall’art. 50 del CCNL.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano, nelle amministrazioni laddove risulti necessario, a stipulare un protocollo operativo entro 3 mesi dalla firma del presente contratto.

Art. 10 (cfr. art 23 del CIRL 24/07/2018) Mensa e buoni pasto
Con riferimento al comma 2 dell’art. 58 del vigente CCNL 2021-2024, ai lavoratori forestali è corrisposta una indennità sostitutiva di mancato ricovero ad uso mensa in ragione […]
Il diritto alla indennità predetta matura a fronte di prestazioni lavorative giornaliere effettuate per almeno 5 ore.
Agli impiegati forestali è riconosciuto un buono pasto giornaliero […]
Il diritto suddetto matura a fronte di prestazioni lavorative giornaliere effettuate per almeno 7 ore. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Al lavoratore comandato a svolgere corsi di formazione al di fuori del luogo di lavoro, verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per un pasto, sulla base di apposita documentazione fiscale, fino ad un massimo di € 15,00.

Art. 14 (cfr. art. 10 del CIRL 24/07/2018 e nuovo) Ambiente e salute
Ad integrazione ed ai sensi dell’art. 22 del CCNL ed in applicazione delle normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sono considerati:
1) Lavori pesanti
• il facchinaggio;
• i lavori con martello perforatore o demolitore ad aria compressa o ad asse flessibile;
• lo scoronamento di frane;
• gli scavi in sezione obbligata oltre la profondità di un metro;
• la spicconatura continua in suoli rocciosi;
• l’uso della motosega e del motodecespugliatore;
• l’attività lavorativa su terreni con pendenza superiore al 35%.
2) Lavori nocivi
• I lavori per il cui espletamento ricorra l’utilizzo di prodotti antiparassitari e la raccolta manuale dei nidi di processionaria; i lavoratori possono venire adibiti a lavori nocivi per una durata massima di 4 ore giornaliere.
Ai fini di una migliore tutela dei lavoratori sotto il profilo della sicurezza aziendale le parti si danno altresì atto che
3) i Lavori in acqua di cui all’articolo 53 del CCNL sono quelli effettuati, in via continuativa o prevalente, con i piedi immersi in acqua, neve o melma, che richiedano l’uso di adeguati DPI; i lavoratori possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere;
4) i Lavori in quota sono quelli effettuati ad una altezza da terra superiore ai 2 metri con esclusivo riferimento ai montatori di ponteggi in possesso di specifica qualificazione e agli addetti alle operazioni colturali o fitosanitarie effettuate con la tecnica del “tree climbing”.
Ai lavoratori che svolgono lavori nocivi, in acqua e quota, è prevista la corresponsione di un’indennità, a mente dell’art. 53 del CCNL, calcolata nella misura del 10% della retribuzione composta da minimo nazionale conglobato e salario integrativo regionale.
La predetta indennità è corrisposta, su base oraria, limitatamente all’effettiva durata dell’attività lavorativa svolta in acqua; all’effettiva durata dell’attività di montaggio e di smontaggio di ponteggi di altezza superiore ai 2 metri dal suolo; all’effettivo svolgimento delle operazioni colturali o fitosanitarie effettuate con la tecnica del “tree climbing” e all’effettivo svolgimento delle attività su piattaforma aerea.

Le parti, a seguito del confronto previsto dal CCNL sulle materie di seguito indicate, concordano inoltre quanto segue.

Art. 15 (cfr. art. 12 del CIRL 24/07/2018) Organizzazione del lavoro
Presso ciascun ente delegato o concessionario verranno esaminati, nel corso di appositi incontri con le rappresentanze sindacali locali, i problemi afferenti la composizione delle squadre in relazione al tipo di intervento da effettuare.

Art. 16 (cfr. art. 9 del CIRL 24/07/2018) Gestione dell’orario di lavoro
Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 50 del CCNL l'orario di lavoro giornaliero avrà inizio e termine nel momento in cui viene raggiunto il luogo oltre il quale il mezzo di trasporto non può più proseguire e il lavoratore, pertanto, deve procedere a piedi per raggiungere il posto di lavoro.
È demandata in sede aziendale la definizione dei termini di decorrenza dell’orario di lavoro in presenza di distanze di percorrenza implicanti significativi trasferimenti, di norma superiori ai 60 minuti complessivi tra andata e ritorno.