Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 31 gennaio 2024
Autorizzazione dell'American Bureau of Shipping all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.
G.U. 14 febbraio 2024, n. 37

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Vista la nota prot. n. 6345 del 23 aprile 2012, con cui la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
Visto il decreto dirigenziale n. 41 in data 21 marzo 2019 «Autorizzazione all'organismo American Bureau of Shipping all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 89 del 15 aprile 2019;
Considerato che l'autorizzazione di cui al citato decreto dirigenziale n. 41 in data 21 marzo 2019 ha durata di quattro anni;
Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping con nota PEC del 1° settembre 2022, prot. in ingresso n. 27456 in pari data;
Considerato che l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 28 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 19 dicembre 2022, con cui è stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 27 ottobre 2022;
Vista la nota prot. n. 4639 del 15 febbraio 2023, con cui la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha chiesto all'organismo di voler integrare l'istanza del 1° settembre 2022 con adeguata documentazione;
Vista la nota PEC del 21 febbraio 2023, protocollo in ingresso n. 5200 in pari data, con cui l'American Bureau of Shipping ha inviato la documentazione richiesta;
Vista la nota prot. n. 8788 del 23 marzo 2023, con la quale è stato chiesto al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto un parere sulla procedura CLS-PRI-00805-Italy nell'ultima versione Rev.17 prodotta dall'American Bureau of Shipping a supporto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, al fine di valutarne la rispondenza alle circolari ed istruzioni emanate dal Comando stesso in materia di navi mercantili e navi da diporto non soggette alle convenzioni internazionali;
Vista la nota PEC prot. n. 68039 del 24 maggio 2023, con la quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha evidenziato alcune carenze nella documentazione prodotta dall'organismo;
Viste la nota PEC del 5 luglio 2023 e la nota PEC del 18 settembre 2023, protocolli in ingresso rispettivamente n. 20876 e n. 28498 in pari data, con le quali l'American Bureau of Shipping ha risposto alle osservazioni formulate dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto allegando la CLS-PRI-00805 Rev. 19;
Vista la nota PEC prot. n. 121945 del 20 settembre 2023, con la quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta a supporto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'American Bureau of Shipping, ha rappresentato che tutte le osservazioni formulate sono state debitamente riscontrate dall'organismo;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, nel corso della quale è stata valutata soddisfacente la documentazione sopra menzionata e successivamente trasmessa dall'American Bureau of Shipping per il naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, l'organismo in questione è risultato mantenere la rispondenza ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;
Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo dell'autorizzazione dell'American Bureau of Shipping all'esercizio delle attività di ispezione e controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime non ricadente nell'ambito di applicazione degli strumenti IMO;
Viste le note n. 8780 del 23 marzo 2023, n. 29669 del 28 settembre 2023 e n. 39289 del 29 dicembre 2023, con le quali, a seguito del protrarsi dell'istruttoria di verifica della documentazione trasmessa dall'American Bureau of Shipping, l'autorizzazione concessa con il citato decreto dirigenziale n. 41 in data 21 marzo 2019 è stata prorogata fino al 29 febbraio 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 291 del 14 dicembre 2023;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità dell'autorizzazione

1. All'organismo American Bureau of Shipping è rinnovata l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime del naviglio nazionale non ricadente nell'ambito di applicazione degli strumenti IMO.
 

Art. 2
Attività autorizzate e norme di riferimento

1. L'American Bureau of Shipping, nell'ambito delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attività, con le relative operazioni di certificazione:
a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità;
b) assegnazione della linea di massimo carico;
c) stazzatura delle navi;
d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;
f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione;
g) tutte le altre attività concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.
2. Nello svolgimento delle attività di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale e alle procedure menzionate in premessa:
2.1 Per le attività di cui ai punti a), b), d), e) ed f):
legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni;
2.2 Per l'attività di cui al punto b):
legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili»;
2.3 Per l'attività di cui al punto c):
legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa alla stazzatura delle navi»;
decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 «Regolamento per la stazzatura delle navi»;
decreto ministeriale 25 luglio 1918 «Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti»;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico».
3. Nello svolgimento delle attività di ispezione e controllo per le navi iscritte nel registro del diporto nautico destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale:
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 «Codice della nautica da diporto»;
decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto»;
3.1 Per le navi iscritte nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni:
decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche».
4. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale:
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche o integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni.
5. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da pesca, l'American Bureau of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale:
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (Titolo V) e successive modifiche o integrazioni;
decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;
decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri».
 

Art. 3
Condizioni generali

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno per l'American Bureau of Shipping dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa.
2. L'American Bureau of Shipping mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato.
3. L'American Bureau of Shipping fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova.
4. L'American Bureau of Shipping assicura la disponibilità di unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le Direzioni marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attività di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nell'istanza di cui alla nota citata in premessa al presente decreto.
5. L'American Bureau of Shipping si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.
 

Art. 4
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

1. L'American Bureau of Shipping riconosce che l'interpretazione delle norme applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonchè la determinazione delle esenzioni, delle equivalenze o delle deviazioni dalle loro previsioni, sono prerogativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e collabora alla loro definizione, come necessario con l'eccezione dell'interpretazione delle norme applicabili, nonchè la determinazione delle esenzioni, delle equivalenze o delle deviazioni in materia di stazzatura delle navi e di diporto nautico, prerogativa della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
 

Art. 5
Informazioni

1. Al rilascio della presente autorizzazione, l'American Bureau of Shipping invia alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:
n. IMO;
n. ABS;
nome (nome nave);
compartimento nave;
matricola;
GT/TSL;
toca sì/no;
organismo di classe precedente;
data entrata in classe;
altra società di classifica;
nome armatore;
servizio nave;
data costruzione.
2. L'American Bureau of Shipping garantisce alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.
3. L'American Bureau of Shipping invia con frequenza annuale alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonchè relative procedure operative riferite alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.
4. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce all'American Bureau of Shipping tutta la documentazione necessaria affinchè lo stesso possa svolgere le attività autorizzate.
5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, l'American Bureau of Shipping pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilità per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. L'American Bureau of Shipping tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dalla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
6. Analogamente, la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima l'American Bureau of Shipping nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.
7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.
 

Art. 6
Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dall'American Bureau of Shipping con propria soddisfazione, mediante audit, ispezioni, indagini supplementari, o altre attività di monitoraggio.
2. Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dalla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con la collaborazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare, garantendone le necessarie imparzialità e competenza.
3. Le verifiche di cui al comma 2 possono essere eseguite in occasione delle attività previste dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.
5. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterrà opportune, dando all'American Bureau of Shipping un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.
6. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato all'American Bureau of Shipping che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo.
7. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.
8. Nel corso delle verifiche, l'American Bureau of Shipping si impegna a sottoporre agli ispettori della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
9. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.
10. L'American Bureau of Shipping è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attività autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.
11. Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne valorizza anche gli elementi di informazione ricevuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riferibili a carenze, nella condotta dell'American Bureau of Shipping, rispetto alla corretta implementazione di requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione discendenti dalla normativa di cui all'art. 2 del presente decreto.
 

Art. 7
Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sia l'American Bureau of Shipping che la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne sono vincolati da obblighi di riservatezza.
 

Art. 8
Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, l'American Bureau of Shipping si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.
2. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'American Bureau of Shipping abbia preso accordi.
3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'American Bureau of Shipping sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.
 

Art. 9
Responsabilità

1. L'American Bureau of Shipping è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.
 

Art. 10
Durata e cessazione dell'accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto.
2. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'American Bureau of Shipping delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.
3. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione l'American Bureau of Shipping, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.
 

Art. 11
Interpretazione del decreto

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come emendato, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 31 gennaio 2024

Il direttore generale: Scarchilli