PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI
 

Premesso che:
• Acqualatina S.p.A. è Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 4 Lazio meridionale - Latina, giusta Convenzione di Gestione stipulata in data 2 agosto 2002 ai sensi dell'art 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizione poi trasfusa nell'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 - Codice Ambiente) e dell'art. 8 della Legge Regione Lazio 22 gennaio 1996, n. 6;
• Acqualatina S.p.A. è una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO4 in proporzione alla popolazione residente);
• Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. è stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale societario e la responsabilità della gestione;
• Acqualatina SpA è tenuta ad applicare la disciplina in tema di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Considerato che:
• Il settore dei contratti pubblici è una delle aree più esposte non solo ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;
• Con la Legge 190/2012 sono state emanate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
• Con il D.Lvo n° 33/2013 si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
• Con il D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n° 114 dell'll agosto 2014, sono state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
Rilevato che:
e In linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi è stato sottoscritto tra il Ministero dell'interno e l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il Protocollo d'intesa (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 165 del 18.07.2014) con il quale sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture - UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa (di seguito Linee Guida Anticorruzione), che prevedono, tra le altre cose, la possibilità, in coerenza con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, che le Stazioni Appaltanti attivino lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudica trice;
• Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.
• Da ultimo, L'ANAC, con Determinazione n. 8 del 17/06/ 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 3 luglio 2015) «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», oltre a fornire orientamenti interpretativi per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese coinvolte in procedimenti penali per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, esorta le Stazioni Appaltanti ad ampliare l'ambito di operatività di tali strumenti, quali mezzi di prevenzione capaci di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottando protocolli di legalità di "nuova generazione" ovvero che comprendano accanto alle tradizionali clausole antimafia, pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza ed alla legalità pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato.
Atteso che:
• È volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti di lavori, forniture e servizi al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione criminale assicurando la regolarità dei lavori appaltati;
• L'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. relativo agli accordi tra amministrazioni prevede la possibilità di concludere accordi tra le stesse per disciplinare Io svolgimento di attività di interesse comune;
• Sono istituiti presso le Prefetture gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list)
Visti:
• Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/ 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 3 luglio 2015;
• Il D.L n. 90/1994, convertito in Legge n° 114 dell'll agosto 2014;
• Il Protocollo tra l'ANAC ed il Ministero dell'interno del 15.07,2014;
• Il D.Lgs. n. 33/2013;
• La Legge n. 190/2012;
• II D.Lgs. 159/2011;
• La L. 136/2010
• La Circolare del Ministero dell'interno n° 4610 del 23.06.2010
• Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
• La L. 241/1990;
• loro successive modificazioni;
 

SI SOTTOSCRIVE

Tra la Prefettura di Latina ed Acqualatina SpA (nel seguito anche "Stazione Appaltante") il presente Protocollo di Legalità, finalizzato ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere di competenza Acqualatina SpA.
 

Art. 1
Oggetto, Ambito di applicazione e Conferimento dati

1. La Stazione Appaltante ha il compito di garantire verso gli organi deputati ai controlli antimafia, il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle società e imprese, ditte individuali (nel seguito "Operatori Economici") che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dei lavori, servizi, noli, trasporti o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque inerenti alle attività citate in premessa, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari di Stato.
2. L'obbligo di conferimento dei dati, oltre che nei casi di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., sussiste anche relativamente a:
I. Gli appalti di "opere o lavori" del valore pari o superiore a 1.000.000,00 di euro;
II. Le prestazioni di "servizi e forniture" del valore pari o superiore a 150.000,00 euro ed indipendentemente dal valore delle prestazioni (servizi e forniture) maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose di cui al co.7 dell1 art. 91 D. Lgs. 159/2011;
III. I subappalti o subcontratti comunque definiti, concernenti la realizzazione di opere o lavori, del valore pari o superiore a 150.000,00 euro;
IV. I sub affidamenti di prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose (cd. attività sensibili), indipendentemente dal valore.
Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.
I dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui all'art. 91, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i.
Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/ o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo; fornitura e fa-asporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (qualora il sub- contratto non debba essere assimilato al sub appalto ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n.50/2016);
-noli a caldo (qualora il sub - conti-atto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art 105 D. Lgs n. 50/2016);
- autotrasporti;
- guardiania di cantiere.
La Stazione Appaltante si impegna a comunicare, senza ritardo, ogni variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempistica segnalazione di ogni variazione in ordine agli assetti societari degli Operatori Economici coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività, ovvero fino al completamento delle stesse.
3. Le comunicazioni dei dati di cui al precedente comma 2, dovranno essere effettuate prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla autorizzazione dei sub - contratti e sub - affidamenti e potranno essere effettuate anche su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.
4. La Stazione Appaltante si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante stesso i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contraenti e sub - affidatane interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto.
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto nel presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione della penale, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub - conti-atto o sub - affidamento nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei fatti o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del conti-atto o la revoca dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante o dell'appaltatore nei casi indicati nei successivi articoli 2 e 3.
 

Art. 2
Informazioni antimafia

1. Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato nell'affidamento dei lavori, forniture e servizi, lo scrupoloso rispetto della normativa antimafia, di cui al libro II del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
2. In tale ottica ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, di importo pari o superiore a quelli di cui al precedente art. 1, comma 2, si impegna ad acquisire tutti i dati ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 90 e seg. del D.Lgs n. 159/2011 e smi e , qualora risultassero, a carico degli Operatori economici, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti, sub-contratti o sub-affidamenti.
3. Qualora successivamente alla sottoscrizione dei conta-atti, sub-contratti o sub - affidamenti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti, sub contratti o sub affidamenti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Stazione Appaltante.
4. Nei casi di urgenza previsti dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e smi, ovvero nei casi ammessi dalla stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni antimafia. I contratti e sub contratti e sub affidamenti stipulati approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo conti-attuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. La Stazione Appaltante effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.
5. In detti casi all'applicazione della clausola risolutiva espressa consegue l'estromissione dell'operatore Economico a cui la informazioni si riferiscono previa messa in sicurezza dei luoghi.
6. Fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, ferma la disciplina di cui all'art. 83 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., i contratti, sub contratti, affidamenti, sub affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 1 sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al capo III del Libro II del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. La Prefettura sulla base dei dati trasmessi dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 del presente Protocollo, effettua le verifiche antimafia con le modalità di cui all'art. 90 e seg. del D.Lgs. 159/2011 e smi.
7. La Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'operatore economico con il quale si intende sottoscrivere il contratto o a favore del quale si intende concedere l'autorizzazione al sub contratto e al sub affidamento, completa di tutti i nominativi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e smi e dei relativi familiari conviventi, per la richiesta di informazioni tramite la Banca dati Nazionale Antimafia. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o al quale s'intende concedere l'autorizzazione al sub contratto o al sub affidamento sia una società di capitali, dovrà essere acquisita dalla Stazione Appaltante analoga dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero in caso di società con socio unico.
8. Qualora l'operatore economico, nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia sede in altra Provincia, la Stazione Appaltante comunicherà alla Prefettura di Latina l'avvenuta richiesta di informazioni tramite la BDNA.
9. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi degli artt. 90 e seg. del D.Lgs 159/2011 e smi è comunicato dalla Prefettura alla Stazione Appaltante con la massima urgenza.
10. Le informazioni antimafia sono rilasciate nei modi e nei termini di cui all'art. 92 del D.Lgs 159/2011 e smi.
11. Per le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, l'informazione antimafia sarà acquisita mediante consultazione degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa istituiti presso le Prefetture (cd. White List) ex art. 29 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
12. Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.
 

Art. 3
Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante si impegna:
i. Ad inserire nella documentazione di gara il riferimento al presente protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
ii. A predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) Clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del cp"
b) Clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 - bis c.p., 319 - ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."
1
c) Clausola n. 3: "La sottoscritta impresa si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contraenti e sub - affidatane interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto. Si impegna, altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o subcontratto o sub¬affidamento".
d) Clausola n. 4: "La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
e) Clausola n. 5: "La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale".
f) Clausola n. 6: "La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto La Acqualatina SpA e la Prefettura - UTG di Latina in data 12 aprile 2017 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatone ivi previsto".
2. La Stazione Appaltante si impegna ad inserire le predette clausole nei contratti stipulati con l'appaltatore ed a prevedere che la violazione dei relativi obblighi sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 cc. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 cc, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.
3. Trovano in ogni caso applicazione le clausole di esclusione dagli appalti pubblici degli operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
4. La Stazione Appaltante si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura UTG competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. La Stazione Appaltante si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati per la realizzazione delle opere l'obbligo per l'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri sub contraenti o sub affidatari. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti sarà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della revoca dei contratti.
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1 Clausole di cui all’allegato C delle Linee Guida Anticorruzione ANAC 2014
 

Art. 4
Obblighi degli Operatori Economici

1. Tutti gli Operatori economici che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle attività sono tenuti ad osservare il presente Protocollo di Legalità.
 

Art. 5
Penali

1. La Stazione Appaltante applicherà agli Operatori economici affidatari una penale, determinata nella misura del 10% dell'importo del contratto o sub contratto o sub affidamento, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub affidatane, di cui al precedente art. 1 (clausola 3). Analoga penale verrà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa (clausola 4).
 

Art. 6
Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

1. La Stazione Appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltataci e delle eventuali imprese subappalta trici.
2. Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.
 

Art. 7
Sicurezza sul lavoro

1. La Stazione Appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia conti-attuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.
 

Art. 8
Flussi finanziari

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'alt. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010, conv. in L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei conti-atti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.
2. La medesima stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
 

Art. 9
Efficacia giuridica del Protocollo di legalità

1. Il presente protocollo ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio in caso di mancata disdetta tra le parti. Le parti potranno, dopo un periodo di sperimentazione di sei mesi, sottoporre a riesame le previsioni del presente Protocollo.

Latina, 12 aprile 2017