Tipologia: CIPL
Data firma: 27 luglio 2023
Validità: 30.09.2026
Parti: Ance, Cna Costruzioni, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative, Agci e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ferrara
Fonte: cnafe.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali e sindacali
Art. 2 - Sistema di informazione - Appalti e subappalti
Art. 3 - Qualificazione delle imprese
Art. 4 - Accantonamenti - Contribuzione Cassa Edile - Norma premiale
Art. 5 - Politiche di accoglienza
Art. 6 - Orario di lavoro - Riposi annui
Art. 7 - Indennità territoriale di settore/premio di produzione
Art. 8 - Reperibilità
Art. 9 - Trasferta
Art. 10 - Mensa
Art. 11 - Trasporto
Art. 12 - Multe e trattenute

 

Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Enti Bilaterali
Art. 15 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: RLS, RLST
Art. 16 - Lavoro a tempo determinato
Art. 17 - Integrazione malattia e infortunio
Art. 18 - Quota di adesione contrattuale
Art. 19 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 20 - Cassa Integrazione Guadagni
Art. 21 - Igiene e sanità
Art. 22 - Previdenza complementare
Art. 23 - Welfare
Art. 24 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 25 - Validità, decorrenza, durata


Contratto integrativo provinciale di lavoro unico per le imprese edili della provincia di Ferrara

In Ferrara il 27 luglio 2023, tra Ance Emilia Area Centro […], Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna Costruzioni) […], Confartigianato di Ferrara […], Legacoop Estense di Ferrara […], Confcooperative della Provincia di Ferrara […], Agci Emilia Romagna […] e Feneal-Uil di Bologna Modena Ferrara […], Filca-Cisl di Ferrara […], Fillea-Cgil di Ferrara […], Visti i vigenti CCNL di settore convengono di sottoscrivere il presente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico da valere nella provincia di Ferrara per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile aventi le caratteristiche di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
Le OO.PP. e le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara attribuiscono notevole importanza ai rinnovi contrattuali nel settore delle costruzioni Le parti sociali, confermano la validità degli accordi nazionali e si impegnano in tempi rapidi ad adeguare le specifiche norme della contrattazione territoriale a quanto eventualmente sancito nel CCNL.
Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara intende valorizzare il secondo livello contrattuale al fine di renderlo esigibile all’intera platea dei lavoratori edili che operano nella provincia di Ferrara.
Occorre in questa fase, non fermarsi solo all’aspetto salariale, che è pure importante, ma questo quadro richiede alle Parti Sociali più incisività e costanza per promuovere politiche attive per un rilancio qualitativo del comparto edile, che solo attraverso accordi tra le parti si potranno avere.
In un quadro dove indistintamente la crisi ha duramente colpito lavoratori ed imprese, una buona riuscita della contrattazione territoriale diventa strumento fondamentale per la tenuta della coesione sociale.
Bisogna pertanto, attivare politiche anticicliche tra Federazioni Sindacali di settore, Associazioni Imprenditoriali e Pubbliche Istituzioni per sostenere il settore ma soprattutto per rilanciare e sostenere lo sviluppo ed il completamento delle opere e delle infrastrutture pubbliche nel nostro territorio.
Il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara deve essere uno strumento quadro, utile ad intervenire oltre che su questioni salariali e norme contrattuali anche su linee guida sulle quali sviluppare relazioni tra le parti e consolidare le politiche concertative per il settore.

Art. 1 - Relazioni industriali e sindacali
Al fine della salvaguardia del lavoro e dell’occupazione, le Parti procederanno:
- Ad incontri periodici per fare il quadro della situazione economica/occupazionale del settore;
- A mantenere costante il confronto congiunto (Imprenditori-Sindacati) con le Stazioni appaltanti per aggiornare e approfondire la situazione degli appalti pubblici e privati, come previsto dal Protocollo appalti del 18/06/2012 e precedenti che ne governano la gestione anche con riferimento alla normativa vigente in materia di DOL e DURC di Congruità;
- Ad avviare, prima che vengano attivate riduzioni di personale per crisi o mancanza di lavoro, d’intesa con le Aziende, un confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali per valutare ogni altra possibile soluzione;
- A garantire forme di solidarietà.
Al fine di incentivare l’inserimento di giovani nel settore edile e così concorrere a garantire la sostituzione dei lavoratori che fuoriescono dal settore, le Parti si impegnano a riconoscere per le Aziende che attingono ai corsi per neo assunti di Edilform Estense sgravi presso la Cassa Edile di Ferrara, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Cassa stessa.

Art. 2 - Sistema di informazione - Appalti e subappalti
Le Parti, nello spirito della premessa, assumono il livello dell'informazione come centrale, per garantire quella continuità di rapporti utili ad intervenire su tutti i processi di cui il settore necessita.
Più propriamente, per quanto attiene la conoscenza dell’evoluzione del settore delle costruzioni nella nostra Provincia, le parti si avvarranno dei dati e delle elaborazioni effettuate dalla Cassa Edile di Ferrara.
Allo scopo di monitorare costantemente e tempestivamente l'evoluzione del settore delle costruzioni le parti si impegnano, entro la valenza del prossimo rinnovo del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nel territorio della Provincia di Ferrara, a riorganizzare l'attività dell'osservatorio territoriale paritetico dell'edilizia.

Art. 3 - Qualificazione delle imprese
Le Parti convengono che sia necessaria un’azione comune in modo tale da favorire l'emersione del lavoro irregolare; a tal fine le parti si impegnano reciprocamente al recepimento e all'approfondimento delle normative legali e contrattuali in materia di regolarità contributiva.
Le imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore all'orario contrattuale di ogni singolo lavoratore sono tenute ad assolvere gli accantonamenti e le contribuzioni previste dal CIPL in vigore, su un imponibile Cassa Edile commisurato al numero di ore settimanali non inferiore all'orario previsto nel contratto individuale di assunzione.
Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni INPS/INAIL, dall'art. 29 comma 1, del Decreto Legge del 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla Legge dell'8 agosto 1995, n. 341.

Art. 5 - Politiche di accoglienza
Le Parti condividono l’importanza dell’integrazione lavoro/accoglienza. Con l’obiettivo condiviso di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Ferrara, ma non residenti oppure provenienti da paesi comunitari e non, all’operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda e per una sola volta all’anno, in aggiunta a quanto previsto dai CCNL vigenti in materia di ferie, un periodo di aspettativa massimo di tre settimane non retribuite, in subordine alla massima fruizione delle ferie prevista per legge e per CCNL, per motivi personali o familiari atti a raggiungere il proprio paese di origine.
Tale aspettativa non retribuita, può essere richiesta nell’arco dell’anno solare, preferibilmente nei periodi luglio/agosto - dicembre/gennaio, tenendo conto delle esigenze produttive e aziendali.
Le Parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l’accoglienza dei lavoratori non residenti e regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Ferrara.

Art. 6 - Orario di lavoro - Riposi annui
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge e quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali del settore edile.
L’orario normale settimanale resta fissato nel limite di 40 ore distribuite in 5 giorni per tutto il periodo dell’anno, fatta salva la possibilità di ripartirlo su sei giornate, dal Lunedì al Sabato, alle condizioni previste dai CCNL. In deroga a quanto sopra ed in considerazione delle perdite di ore di effettiva produzione nell’ arco dell'intero anno, è data la possibilità all'impresa, d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali firmatarie, di superare le 40 ore settimanali nei mesi compresi fra maggio e settembre, con retribuzione a regime normale, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di recuperi.
Viene confermato che per tutti gli addetti della Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite per gli operai, gli impiegati, e gli apprendisti è pari a 96 ore.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la maturazione dei riposi previsti dal primo comma di questo articolo si intenderà avvenuta in ragione di tanti dodicesimi di 96 ore quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.
Si computano come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell’azienda e sarà da questa erogato al dipendente in occasione del godimento dei permessi medesimi.
Premesso che l’obiettivo condiviso è favorire la loro effettiva fruizione, qualora, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’anno di maturazione il lavoratore non abbia goduto in tutto o in parte dei riposi individuali, l’impresa provvederà a corrispondergli un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’impresa erogherà l’importo corrispondente alla retribuzione relativa alle ore dei permessi di cui al presente articolo maturate e non godute, e tratterrà sulle competenze del lavoratore un importo uguale alla retribuzione corrisposte per le ore dei riposi stessi che eventualmente fossero state godute ma non maturate.
Agli effetti dei commi precedenti, la retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento economico per i permessi, sarà quella vigente al momento della corresponsione.
Con la firma del presente accordo di rinnovo, le Parti concordano che nei cantieri della Provincia di Ferrara si potrà, previo accordo con le RSU e/o le OO.SS. territoriali, stabilire orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali, attraverso un utilizzo collettivo dei riposi annui.

Art. 8 - Reperibilità
La reperibilità è una modalità complementare di svolgimento della prestazione lavorativa che si aggiunge a quella ordinaria, per un periodo prefissato, di norma non superiore a cinque mesi per anno civile, per far fronte ad esigenze della produzione non programmabili.
Per le attività ordinarie e caratteristiche dell’impresa per le quali la reperibilità costituisca un normale strumento di gestione della produzione, si ricorrerà a regolamentazioni specifiche.
Per l'attuazione dell'istituto, il datore di lavoro invierà apposita comunicazione alle parti sociali firmatarie del contratto integrativo provinciale e provvederà a regolamentare le condizioni di applicazioni con accordo avente perimetro di applicazione aziendale, sulla base dei seguenti principi:
1) Le ore in cui il lavoratore è a disposizione in regime di reperibilità non sono da considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore dovrà comunicare tempo per tempo l'esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile, qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dall'azienda.
2) La reperibilità potrà essere organizzata secondo le seguenti articolazioni:
a) Giornaliera
b) Settimanale
Nel caso di organizzazione settimanale, i turni di reperibilità non supereranno, di regola, i 14 giorni (due settimane) per singolo dipendente interessato, per non più di due sabati e due domeniche in media nel corso di ogni mese.
3) Il lavoratore in reperibilità dovrà essere incaricato per iscritto. Nessun lavoratore può rifiutarsi di adempiere al servizio di reperibilità, salvo giustificato e comprovato motivo di impedimento.
4) In caso di chiamata, il lavoratore è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove non sia possibile rispettare il termine ordinario per ragioni oggettive (a titolo esemplificativo: distanza dal luogo di intervento, parziale impraticabilità delle strade, etc.)
5) Al lavoratore che non risponde alla chiamata o che non prende servizio in seguito ad essa, verrà decurtata l’indennità di reperibilità per l’intera giornata. In tal caso il lavoratore sarà altresì tenuto, anche ai fini disciplinari, a documentare l’oggettiva impossibilità di rispondere alla chiamata o di presentarsi nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
6) Resta inteso che il lavoro afferente agli interventi a seguito di chiamata sarà retribuito con le maggiorazioni relative al lavoro notturno e/o festivo, ricorrendone i casi, così come previsto dal CCNL.
7) Alle ore di lavoro effettivamente svolte eccedenti le 40, verranno applicate le maggiorazioni per lavoro straordinario.
8) Per le prestazioni lavorative in seguito a chiamata comprese fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino successivo, il lavoratore avrà diritto ad un riposo di 8 ore che decorrerà dalla conclusione dell’intervento. Le ore di lavoro svolte in seguito a chiamata successivamente alle 0:00 del mattino vengono sommate a quelle svolte in regime di normale orario di lavoro nella medesima giornata, ciò anche ai fini della disciplina dell’orario di lavoro.
9) In caso di interventi di breve durata (fino a 2 ore), qualora gli stessi abbiano termine in prossimità dell’inizio dell’orario normale di lavoro giornaliero, al lavoratore potrà essere richiesto di prestare la propria attività fino al termine dell’orario normale di lavoro. In caso di durata della prestazione lavorativa a seguito di chiamata inferiore alle 2 ore di lavoro, al lavoratore verrà comunque erogata la retribuzione corrispondente a due ore di lavoro ordinario.
10)Qualora al termine della giornata lavorativa, sommando le ore di lavoro relative all’intervento in seguito a chiamata e quelle svolte nell’ambito del normale orario di lavoro, non sia raggiunto l’orario normale giornaliero, la differenza verrà coperta con permessi individuali retribuiti.
11)Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi da effettuare in altre giornate della settimana, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 11 ore.
12)L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente accordo sono stati già quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 c.c. le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
13)1 trattamenti sono normati come segue:
a) Per i giorni feriali, al lavoratore spetta un’indennità lorda di € 10,00 per ogni giornata di effettiva reperibilità.
b) Per i giorni festivi, il sabato la domenica, al lavoratore spetta un’indennità lorda di € 15,00 per ogni giornata di effettiva reperibilità.
c) Nel caso di necessità di implementare un meccanismo di reperibilità inferiore alla giornata e/o determinata su base oraria, l’azienda interessata richiederà, anche per il tramite dell’associazione datoriale firmataria del presente integrativo provinciale a cui aderisce o conferisce mandato, una verifica congiunta per la sottoscrizione di apposito accordo fra le parti firmatarie del contratto integrativo provinciale; in tale accordo saranno definite condizioni economiche proporzionate all’impegno richiesto ai lavoratori in reperibilità.
14)Sono fatti salvi gli eventuali accordi di miglior favore in materia già sottoscritti presso singole aziende.

Art. 10 - Mensa
Le imprese provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegati di cantiere che intendano usufruirne possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.
La composizione ed il costo complessivo del pasto sono determinati, entro i limiti della normalità, dalla direzione dell’impresa coinvolgendo, ove presente, la rappresentanza sindacale aziendale.
A tal fine, le imprese opereranno affinché venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande.
Sulla base di quanto sopra, l’impresa provvederà a fornire il pasto giornaliero con un costo massimo a proprio carico di Euro 13,00 per ciascun pasto consumato. L’eventuale maggiore costo del pasto sarà a carico del lavoratore.
Ove non sia possibile fornire il pasto giornaliero in natura direttamente o attraverso convenzioni con pubblici esercizi e/o servizi di ristorazione, l’impresa potrà, in sua sostituzione, corrispondere al lavoratore un buono pasto giornaliero del valore nominale di Euro 6,50, o, in alternativa, un’indennità sostitutiva giornaliera pari ad Euro 5,29.
Il buono pasto e l’indennità sostitutiva non competono ai lavoratori che, potendo fruire del pasto giornaliero fornito dall’impresa direttamente o in convenzione con pubblici esercizi e/o servizi di ristorazione, vi rinuncino per qualsivoglia ragione.
Il pasto giornaliero e le eventuali relative prestazioni sostitutive non spettano inoltre ai lavoratori che non possono far valere, nella singola giornata, almeno 4 ore di lavoro effettivo.
[…]
L’attuazione del presente articolo non dovrà produrre alcun effetto sull'orario di cantiere ed esonera comunque l'impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell’azienda responsabile del servizio mensa.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti in essi impiegati. Le medesime disposizioni sono estese anche ai dipendenti amministrativi o tecnici normalmente non impiegati nei cantieri, limitatamente alle sole giornate in cui gli stessi sono comandati in trasferta.
Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore attualmente previste a livello aziendale.

Art. 14 - Enti Bilaterali
Edilform Estense
Con verbale del 15 novembre 2012 e con atto notarile del 30 luglio 2013 , le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara a far data dal 1 ottobre 2013 con la fusione per incorporazione del CTP da parte di EUSPE hanno dato vita ad Edilform Estense, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la formazione del settore edile, promotore della cultura del lavoro regolare e del lavoro sicuro per la provincia di Ferrara.
Per il finanziamento di Edilform Estense si stabilisce che, il contributo versato dalle Imprese alla Cassa Edile di Ferrara è determinato nella misura dello 0,50 % (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la sicurezza più lo 0,50 % (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la formazione; a sua volta la Cassa Edile di Ferrara lo verserà a mezzo bonifico bancario, in quattro rate trimestrali:
- entro il 30 aprile per il periodo 1/1 - 31/03;
- entro il 31 luglio per il periodo 1/4 - 30/06;
- entro il 31 ottobre per il periodo 1/7 - 30/09;
- entro il 31 gennaio per il periodo 1/10 - 31/12.
Cassa Edile
Con verbale di accordo del 17 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni (vedi allegato) e con atto notarile del 25 Settembre 2014, le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara a far data dal 1° ottobre 2014, con la fusione per incorporazione di CEDAF e Celcof da parte di Cassa Edile della Provincia di Ferrara, hanno dato vita alla Cassa Edile di Ferrara, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la bilateralità del settore edile della Provincia di Ferrara. Verbali di costituzione, atti notarili, statuto e regolamento della Cassa Edile di Ferrara che si allegano, sono parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara.

Art. 15 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: RLS, RLST
Con l'emanazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata confermata la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.
In relazione al dettato legislativo e a quanto previsto dalla Contrattazione collettiva, tali figure (di seguito denominate RLS o RLST), assumono la rappresentanza per il controllo dell'applicazione delle norme di Legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene di lavoro.
A) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti).
Nelle Imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, tra i componenti della RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto fra gli stessi lavoratori delle Imprese.
Le Organizzazioni Sindacali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil, comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni alle Associazioni firmatarie dei Contratti Collettivi di Lavoro, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del RLS.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Il datore di lavoro, dopo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale, comunicherà entro 3 giorni il nominativo del lavoratore eletto a Edilform Estense.
Il RLS Aziendale, resta in carica per 3 anni, durante i quali gli vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 32 ore annuali. Il RLS Aziendale deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo dei permessi.
In tutte le unità produttive nelle quali per ragioni diverse, non è istituito l'RLS aziendale, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, si fa riferimento agli RLST in carica.
B) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriali per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti).
Per tutte le Imprese o unità produttive operanti nella Provincia di Ferrara che occupino fino a 15 dipendenti, ove risulti non presente all’ interno della struttura aziendale il RLS, le parti convengono che i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza siano eletti in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:
I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (denominati RLST), saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL del settore edile.
Le candidature saranno proposte dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.
I RLST dovranno provenire preferibilmente dalle RSU e/o dal settore edile od affine. Gli RLST eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori delle Costruzioni, mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie territoriali indirizzata alle Associazioni Professionali stipulanti nonché all’ente Edilform Estense.
C) Formazione dei RLS e RLST.
Ai RLS ed ai RLST, come sopra eletti, prima di espletare le loro attribuzioni, è impartita, mediante apposito corso predisposto dalle Organizzazioni Sindacali di categoria di Ferrara, in concerto con Edilform Estense, una specifica formazione secondo criteri e modalità da definire fra le Parti contraenti. Ulteriori corsi di aggiornamento e di perfezionamento potranno essere disposti, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
D) Attribuzioni e competenze dei RLST.
I RLST restano in carica per un triennio, salvo risoluzioni del rapporto di lavoro o dimissioni dello stesso dall'incarico. Ogni RLST e tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa e secondo le modalità fissate da apposito accordo tra le parti che regolamenterà anche l'accesso ai cantieri. Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiscono, per tutte le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione loro spettante. Inoltre ai RLST verranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento dei loro compiti (materiale informativo, trasporto, copertura assicurativa, ecc.) Gli oneri di cui sopra sono stabiliti a carico del fondo RLST di cui all’articolo 4 del contratto integrativo provinciale.
Non sono tenute al finanziamento di tale fondo le aziende della Provincia di Ferrara che hanno l'RLS aziendale.
Le suddette imprese per avere diritto all'esenzione del versamento del contributo RLST dovranno comunicare alla Cassa Edile di Ferrara ed a Edilform Estense la documentazione

Art. 16 - Lavoro a tempo determinato
In attesa di diverse determinazioni da parte dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in attuazione di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., con decorrenza dal 1° ottobre 2023, il superamento dei 12 mesi di durata dei contratti a termine sarà consentito alle sole imprese edili in possesso dei requisiti di regolarità validi per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 29 del D.Lgs. 341/95 e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:
a) Avvio di un nuovo cantiere.
b) Avvio di una specifica fase lavorativa non programmata, nel corso di un lavoro edile.
c) Proroga della durata di un appalto.
d) Assunzione di giovani fino a 29 anni di età (quindi meno di 30) e lavoratori che hanno compiuto i 45 anni di età.
e) Assunzione di cassintegrati.
f) Assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi.
g) Assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore del 20% di quello maschile.
È fatta salva la causale sostitutiva di cui al citato articolo 19 del D.Lgs. 81/2015.

Art. 19 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 53/2000 e successive modifiche e integrazioni, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 21 - Igiene e sanità
Fermo restando l’obbligo di osservanza delle norme previste dal vigente CCNL e dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni non che di quanto previsto negli allegati al D.Lgs. stesso in materia di igiene, sanità e salubrità dei luoghi di lavoro, si conviene a carico dell'impresa, la fornitura annua di idonei abiti da lavoro, e la tempestiva sostituzione in caso di usura.