Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 4 dicembre 2023
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2026
Parti: Aoi, Link 2007 e Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, UilTemp
Settori: OSC
Fonte: uiltemp.it


Sommario:


Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative

Tra le OSC di cui all'art. 26, co. 2, lett. a e b, della L. n. 125/2014 Aoi - Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, […], Link 2007 - Cooperazione in Rete, […], con l'assistenza tecnica di […] Nexumstp, di seguito denominate le OSC; e le Organizzazioni Sindacali Felsa - Cisl […], Nidil - Cgil […], UilTemp […], di seguito denominate OO.SS. e unitamente di seguito denominate "le Parti", è stipulato il presente Accordo collettivo, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, co. 2, lett. A e nelle previsioni del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore.

Premessa
a) Le OSC (Organizzazioni della Società Civile), previste dalla legge n. 125, art. 26, operano senza finalità di lucro nella cooperazione internazionale ai fini della lotta alla povertà, dello sviluppo e dell'aiuto umanitario e promuovono e diffondono i valori e la cultura della solidarietà, la difesa e promozione dei diritti fondamentali della persona, il perseguimento della giustizia ed equità nei rapporti politici ed economici internazionali. Le OSC sono attive in situazioni di gravi difficoltà con l'obiettivo di sostenere le capacità di sviluppo autonomo e il bene comune, nella convinzione che il sostegno alle popolazioni povere e indigenti a causa del sottosviluppo, di guerre o calamità naturali sia un dovere etico e di giustizia. Esse svolgono inoltre attività di informazione, educazione, advocacy e attività progettuali in ambito sociale e di co-sviluppo, anche ai fini dell'integrazione degli immigrati e rifugiati e con il loro coinvolgimento attivo in Italia e in Europa. Intendono così contribuire da un lato a migliorare la conoscenza dei problemi della povertà e delle ingiustizie a livello globale, promuovendo i principi della solidarietà e della giustizia nei rapporti internazionali e nazionali e, dall'altro, sollecitare in merito l'impegno personale e collettivo.
b) Le OSC sono inoltre impegnate nel raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite nel 2015.
c) Le OSC evidenziano come anche il settore della solidarietà internazionale e nazionale attraversi ormai da anni un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia dei finanziamenti pubblici che di quelli privati che sono alla base dell'operatività e dell'esistenza stessa delle OSC.
d) Le Parti, riconoscono nella specificità del settore in cui operano le OSC la presenza di quelle particolari esigenze di carattere organizzativo per le quali si rende necessario adottare una specifica disciplina relativa ai trattamenti economici e normativi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015;
e) Per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente si applicheranno i CCNL di settore stipulati dalle associazioni datoriali e dei/delle lavoratori/lavoratrici comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: prevalentemente "Commercio, Terziario, Servizi, Distribuzione", "Cooperative sociali", "Uneba", "Agidae".
Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue.

Art. 1 - Ambito di applicazione soggettivo
Il presente Accordo si applica a tutte le OSC aderenti ai soggetti firmatari Aoi e Link 2007. L'adesione di altre OSC di cui all'art. 26, co. 2, lett. a e b, della L. n. 125/2014 sarà possibile previa comunicazione formale alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 12.
Gli ulteriori organismi iscritti nell'apposito albo previsto dal comma 3 dell'art. 26 della L. n. 125/2014, la cui finalità statutaria, nonché l'attività prevalente, è la cooperazione internazionale allo sviluppo, potranno applicare il presente Accordo previa comunicazione alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 12.
Ai fini della propria efficacia, le norme del presente Accordo, sia nell'ambito dei singoli articoli come nel loro complesso, sono correlate ed inscindibili. Non ne è ammessa l'applicazione parziale.

Art. 2 - Rapporti di lavoro parasubordinato: ambito di applicazione oggettivo
Il presente Accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato, che si svolga in Italia o all'estero, e riconducibile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all'interno di ogni singola OSC.
Nell'ambito delle OSC il lavoro dipendente è riconosciuto quale forma contrattuale tipica per le attività di struttura, caratterizzata da un'assenza di autonomia e di autodeterminazione delle modalità di esecuzione della prestazione.
Il presente Accordo Quadro non si applica pertanto a quei profili professionali che, svolgendo presso le singole OSC mansioni tipiche delle attività di struttura, sono da ricondurre nell'ambito della subordinazione anche mediante appositi percorsi di stabilizzazione.

Art. 3 - Profili professionali
3.1 - Requisiti e caratteristiche […]
3.2 - Disciplina comune ai profili professionali

[…]
h) Per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività lavorativa si rinvia, per quanto compatibile, al D.Lgs. n. 81/08 e alle specifiche procedure adottate da ciascuna OSC - soprattutto con riferimento a crisi ed emergenze - e portate a conoscenza del/della Collaboratore/Collaboratrice tramite consegna contestuale (anche per il tramite di strumenti informatici) alla firma del contratto individuale. In ogni caso le OSC si impegnano ad applicare l'Accordo firmato tra le reti delle OSC, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e l'Unità di Crisi della Farnesina.
i) Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e dal/dalla Collaboratore/Collaboratrice e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
a) l'identità delle parti contraenti e l'indicazione del settore d'attività del Committente;
b) la descrizione dell'attività oggetto della prestazione, degli elementi caratterizzanti, delle sue finalità e dei suoi obiettivi;
c) la durata della collaborazione e l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
d) l'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione;
e) i diritti del/della Collaboratore/Collaboratrice relativamente a maternità, paternità, malattia, infortunio, recupero psicofisico ed eventi sospensivi della prestazione;
f) le forme assicurative previste;
g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto e i termini di preavviso da parte del/della Collaboratore/Collaboratrice;
h) le modalità di rinnovo del contratto e l'eventuale clausola di prelazione;
i) il diritto di precedenza (all. A);
j) il rinvio al presente Accordo Collettivo.

Art. 4 - Riposo psicofisico, eventi comportanti la sospensione retribuita della prestazione, disciplina dei rimborsi spese, indennità per vitto ed alloggio
Il/la Collaboratore/Collaboratrice, qualora il suo contratto abbia durata superiore ai quattro mesi, ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario per recupero psicofisico nell'ambito di 12 mesi continuativi di collaborazione. Tale periodo, durante il quale il/la Collaboratore/Collaboratrice non è vincolato a prestazione alcuna, va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione ed, essendo periodo di assenza tra le parti concordato, non determina alcuna riduzione del corrispettivo poiché non preclude il buon risultato dell'attività.
La programmazione del riposo psicofisico dovrà essere definita entro 60 giorni dall'inizio del contratto. Resta inteso che in caso di elementi straordinari legati alla organizzazione e gestione del progetto o in caso di specifica richiesta del/della Collaboratore/Collaboratrice tale termine potrà essere differito. La disposizione non si applicherà in caso di programmi di emergenza.
Qualora la maturazione lo consenta e coordinandosi con la OSC in funzione delle specificità dell'incarico, almeno 15 giorni dovranno essere goduti consecutivamente.
Nel caso di rapporti di durata inferiore a sei mesi, in cui, per la tipologia dell'impegno, non sia possibile la fruizione parziale o totale di tale periodo di riposo, le Parti contraenti potranno definire un'indennità economica sostitutiva dei giorni di mancato godimento del recupero psicofisico. La Commissione Paritetica potrà eseguire un monitoraggio specifico con controllo a campione sul godimento del riposo psicofisico, sia per i/le Collaboratori/Collaboratrici operanti all'estero che per quelli operanti in Italia, al fine di individuare le modalità più adeguate per rendere effettivo il godimento del periodo di riposo.
[…]

Art. 5 - Assenze per malattie, infortunio e tutela della maternità
[…]
Le parti riconoscono il valore sociale della maternità.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, art. 64 del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel caso di maternità intervenuta durante il rapporto di collaborazione, per un periodo pari al congedo obbligatorio (e parentale, qualora la Collaboratrice/Collaboratore ne faccia richiesta), il contratto si intenderà sospeso senza maturazione del compenso, con contestuale proroga per un ulteriore periodo pari alla durata della sospensione e fino ad un massimo di 180 giorni.
[…]
c) Fino a un anno di vita del bambino, verrà riconosciuta alla Collaboratrice madre e in alternativa alla madre al Collaboratore padre una articolazione dell'attività lavorativa che, facendo salve le finalità del contratto individuale e gli obiettivi della collaborazione, tenga conto dei tempi della cura del bambino per consentire la migliore armonizzazioni possibile tra gli impegni lavorativi e quelli relativi alla genitorialità. A tal fine l'articolazione degli impegni, e conseguentemente del tempo di lavoro necessario per la relativa esecuzione, sarà rimodulata al fine di consentire una riduzione dello stesso di un periodo temporale di almeno 2 ore giornaliere.
d) In caso di maternità e di malattia o infortunio di gravi entità, qualora non previsto dalla polizza assicurativa, l'OSC sosterrà le spese per un viaggio di rientro in Italia e successivamente di ritorno per consentire la prosecuzione delle attività.
e) Al fine del coordinamento delle diverse attività svolte dalle OSC, per quanto riguarda le attività all'estero verranno considerate le festività del Paese in cui opera il/la Collaboratore/Collaboratrice, che sostituiscono quelle riconosciute in Italia.

Art. 11 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare l'esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:
I/le lavoratori/lavoratrici che espletano la loro prestazione in Italia hanno diritto a partecipare ad un minimo di 10 ore annue di assemblea presso una sede individuata dalle OO.SS. e messa a disposizione dai soggetti aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo. La partecipazione a tali assemblee è assicurata, per i/le Collaboratori/Collaboratrici impegnati in missioni estere, attraverso la messa a disposizione degli strumenti multimediali da parte dei soggetti aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo.
Al fine di rendere effettive le relazioni sindacali all'interno di ogni OSC, le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, potranno designare e/o eleggere, ai fini contrattuali, i loro rappresentanti come segue:
a) in caso di presenza di almeno 5 Collaboratori/Collaboratrici all'interno di una OSC potrà essere designato o eletto 1 rappresentante sindacale;
b) in caso di presenza di almeno 15 Collaboratori/Collaboratrici potrà essere designato o eletto 1 rappresentante per ogni O.S. firmataria del presente Accordo.
Ai rappresentanti sindacali è riconosciuto un permesso retribuito per esercitare la propria attività pari a 0,5 giorni ad anno, con tetto massimo di 27 giorni ad anno civile, per ogni Collaboratore/Collaboratrice in forza al 1° gennaio dell'anno di riferimento. I permessi saranno fruiti dai rappresentanti sindacali tenuto conto delle necessità del rappresentante e gli obblighi operativi riferiti all'incarico, missione o progetto nel quale il/la Collaboratore/Collaboratrice è inserito. Il numero dei giorni di assenza è da considerarsi complessivo e da suddividere tra ciascun rappresentante delle OO.SS..
Il/la lavoratore/lavoratrice ha facoltà di rilasciare delega (come da Allegato B) a favore di una fra le OO.SS. firmatarie del presente Accordo per il pagamento dei contributi sindacali nella misura dello 0,8% dei compensi netti. Il Committente, all'atto della stipula del contratto di lavoro, consegnerà al/alla Collaboratore/Collaboratrice copia del presente Accordo e del modello di delega sindacale. In caso di sottoscrizione, provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla alla O.S. interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione della OSC.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, a seguito dell'implementazione delle informazioni comunicate alla piattaforma di cui all'art. 12 del presente Accordo, si rivedranno entro il mese di luglio 2024 per sottoporre a verifica le soglie di cui all'art. 11 ai fini della rappresentanza sindacale.

Art. 12 - Diritti di informazione e Commissione Paritetica e trasmissione dei dati
Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente Accordo, per la sua applicazione e per l'esame delle informazioni relative alla stipula dei contratti di collaborazione.
La Commissione è composta pariteticamente dai firmatari del presente Accordo. La Commissione si riunirà periodicamente secondo necessità contingenti, e comunque semestralmente.
Le comunicazioni di cui all'art. 1 dovranno essere inviate all'indirizzo ***@gmail.com.
Lo OSC comunicheranno annualmente alla piattaforma telematica Open-Cooperazione le seguenti informazioni:
- numero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre, dando evidenza a:
• contratti che si svolgono in Italia e contratti all'estero (per i contratti che si svolgono in parte in Italia e in parte all'estero verrà utilizzato il criterio della prevalenza dei mesi di permanenza);
• distinzione tra uomini e donne;
• durata media dei contratti;
• distribuzione territoriale, intesa come luogo in cui di sottoscrizione dei contratti di collaborazione;
• anzianità media lavorativa nella singola OSC.
La piattaforma consentirà, a soggetti autorizzati riferibili ai firmatari del presente Accordo e nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, di consultare i dati ed effettuare estrazioni.
Il sistema sarà operativo entro aprile 2024 e le OSC inseriranno le informazioni entro il mese di giugno 2024.
A regime l'anagrafica contrattuale sarà aggiornata entro il mese di marzo.

Art. 14 - Appalti ed esternalizzazioni
Con particolare riferimento alle attività di raccolta fondi o marketing sociale che richiedano utilizzo di personale (cd. promoters) diverso da quello ordinariamente inserito in struttura, le Parti concordano che tali attività, se svolte senza vincoli di orario e al di fuori del luogo di lavoro - fermo restando il coordinamento con il Committente - possono essere inquadrate con contratti di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.
In ottica di responsabilità sociale e solidale le OSC si impegnano, in linea con il proprio codice etico, ad affidare le attività sopra evidenziate esclusivamente a fornitori qualificati che rispettino le vigenti norme sul lavoro nazionali ed internazionali e garantiscano una retribuzione dignitosa e commisurata alla tipologia di attività e all'impegno svolto.

Sottoscritto in Roma il 4.12.2023 dalle Parti come Ipotesi di Accordo da ratificare entro il 21.12.2023.