Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

 

VISTO l'articolo 32 della costituzione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, recante “istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante “riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo uno della legge 23 ottobre 1992, numero 421”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, successive modificazioni, recante “riforma dell'organizzazione del governo”, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59;
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, numero 59, recante “Regolamento di organizzazione del ministero della salute”;
VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 133 dell'undici giugno 2015, successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, numero 173, recante “disposizioni urgenti in materia di riordino dell'attribuzione dei ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, numero 204;
VISTO il decreto ministeriale 23 maggio 2022, numero 77, recante il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2022, “Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)”;
CONSIDERATA la necessità di definire obiettivi, standard organizzativi e di personale per i Dipartimenti di Prevenzione, anche alla luce delle modifiche normative sopra menzionate.
 

DECRETA:
 

1. È istituito, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, il tavolo tecnico di lavoro dedicato alla definizione di obiettivi, standard organizzativi e di personale dei Dipartimenti di prevenzione, alla luce del nuovo assetto della prevenzione collettiva e di sanità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. Il Tavolo, di cui al comma 1, è di come di seguito composto:
a) Prof.ssa Roberta Siliquini, Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), con funzioni di coordinatrice operativa
b) Dott.ssa Lorena Martini, Direttore della UOC Formazione ECM dell’Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS)
c) Prof.ssa Anna Teresa Palamara, Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
d) Dott.ssa Francesca Russo, Coordinamento interregionale prevenzione della Commissione salute della Conferenza delle Regioni
e) Dott. Enrico Di Rosa, Direttore della UOC SISP dell’ASL Roma 1
f) Dott.ssa Elena Alonzo, Responsabile del SIAN dell’ASP Catania
g) Dott. Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)
h) Dott.ssa Tiziana Frittelli, Presidente Federsanità
i) Dott. Antonio Ferro, Direttore Generale della APSS di Trento
j) Dott. Andrea Siddu, Dirigente medico Ufficio 5, Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute
k) Dott. Andrea Silenzi, Dirigente medico Ufficio 1, Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute
l) un referente della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute
3. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte da un funzionario della Direzione generale della prevenzione sanitaria.
4. Per le riunioni è possibile l’utilizzo della videoconferenza.
 

Art. 2

1. Qualora nel Tavolo dovessero emergere aspetti specifici meritevoli di approfondimento, il coordinatore del tavolo potrà suggerire al Direttore Generale della Prevenzione, a seconda delle esigenze, il coinvolgimento o l’audizione di esperti, rappresentanti di istituzioni pubbliche, associazioni o società scientifiche virgola in possesso di comprovate esperienza e competenze nell'ambito dei temi trattati.
2. Su proposta del tavolo, il coordinatore potrà altresì proporre al Direttore Generale della Prevenzione l’istituzione di sottogruppi di lavoro che abbiano ad oggetto la trattazione di specifiche tematiche ed eventualmente designare un referente per ogni sottogruppo con compiti di gestione dei lavori, tra i quali quello di chiamare in audizione esperti esterni al tavolo in possesso di comprovate esperienza e competenza nell'ambito dei temi trattati dal sottogruppo.
3. Per la partecipazione al Tavolo tecnico i componenti rilasciano una dichiarazione da cui risulta che i medesimi non versano in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto ai compiti ad essi attribuiti e che vi è in sussistenza delle fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità.
4. I componenti del tavolo tecnico sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dal codice di comportamento del ministero della salute adottato con decreto ministeriale 6 marzo 2015.
5. Il coordinatore del tavolo tecnico sottopone al direttore generale della prevenzione sanitaria una relazione periodica sull'andamento e sugli esiti delle attività svolte.
 

Art. 3

1. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali disponibili ad applicazione vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco VAIA