Tipologia: CPL
Data firma: 3 novembre 2017
Validità: 03.11.2017 - 31.12.2019
Parti: PAT e Fai-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale, Trento
Fonte: flai.it


Sommario:

 

Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 6 - Ferie - permessi
Art. 10 - Missioni e trasferte
Art. 11 - Ambiente e salute
Art. 15 - Assunzione e riassunzione
Art. 16 - Classificazione
Art. 18 - Retribuzione
Art. 19 - Indennità lavori disagiati
Art. 19 bis - Reperibilità

Art. 20 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore

 

Art. 21 bis - Fondo sanitario integrativo
Art. 21 Ter. Staffetta generazionale
Art. 23 - Conservazione del posto
Art. 25 - Durata del contratto
Nota n. 1
Nota n. 2
Allegati
Allegato n. 1 Ambiente e salute
Allegato n. 2 Tutela maternità/paternità
Allegato n. 3 Accordo sindacale per l’incremento occupazionale attraverso meccanismi di staffetta


Verbale di accordo

Il giorno 3 novembre 2017, presso la sede del Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento, tra la Provincia autonoma di Trento, il Servizio Foreste e Fauna, l’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali, il Servizio Occupazione e Valorizzazione Ambientale, il Parco Naturale Paneveggio-Pale di S.Martino, il Parco Naturale Adamello Brenta, il Servizio Sviluppo Sostenibile c aree protette e la Fai Cisl […], la Flai Cgil […], si è proceduto al rinnovo del Contratto integrativo provinciale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, integrativo del CCNL del 7 dicembre 2010, con le modifiche ed integrazioni di seguito riportate:

Art. 4 - Orario di lavoro
il comma 3 del punto c - riduzione orario di lavoro viene cosi modificato:
I permessi retribuiti conseguenti alla riduzione di orario di lavoro per gli operai a tempo indeterminato e determinato sono usufruiti, anche frazionati ad ore, per i motivi e con le modalità specificati nel successivo articolo 20.

Art. 6 - Ferie - permessi
Viene introdotto il punto b
Permessi retribuiti

1. Si applicano le disposizioni dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e del regolamento di attuazione n. 278 del 21 luglio 2000. In aggiunta a quanto previsto dalla normativa, il permesso retribuito di tre giorni per grave infermità o decesso di un parente entro il secondo grado, sarà riconosciuto per evento. Per poter usufruire dei giorni di permesso il lavoratore dovrà presentare idonea
documentazione, redatta dal medico specialista o rilasciala dalle strutture ospedaliere, attestante lo stato di gravi patologie dei soggetti cui viene prestata assistenza, come stabilito dalle istruzioni ministeriali.
2. È riconosciuto il congedo obbligatorio per paternità stabilito dall’art. 4, comma, 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92, a carico dell’INPS. Il datore di lavoro riconosce al padre lavoratore un ulteriore giorno di permesso retribuito.
3. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria, si applicano le relative norme di Legge in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs n. 151/2001.
Per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali ex art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall’art. 3 D.L. 216/2012 e art. 1, comma 339 L. 228/2012, si prevede la possibilità di fruire del congedo parentale, di cui all'art. 32 e su base oraria ove le esigenze di servizio lo permettano ed i lavoratori/lavoratrici si recheranno sul luogo di lavoro col proprio mezzo ed a proprie spese.
La regolamentazione dei permessi è disciplinata come indicato nell’allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 11 - Ambiente e salute
Per tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori si fa riferimento alle norme previste dalla Legge 81/2008 e successivi aggiornamenti.
punto a - Indumenti
Si stabilisce che la dotazione minima prevista per tutti i lavoratori e le lavoratrici a cui si applica il contratto integrativo provinciale per gli operai forestali, è quella individuata dalla commissione vestiario, così come da Allegato n. 1, parte integrante del presente accordo.
Gli scarponi antinfortunistici rientrano nella dotazione obbligatoria dei dispositivi di protezione individuali.
Le Parti convengono che, in sede di contrattazione aziendale, sarà possibile modificare/integrare la dotazione di cui all’Allegato n. 1, mantenendo salvo il valore minimo economico di base.

Art. 19 - Indennità lavori disagiati
L’indennità alta montagna prevista all’articolo 53 del CCNL - punto a) viene corrisposta nella misura del 10% del minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale, per lavori eseguiti oltre i 1000 metri di altitudine.
Le parti convengono di demandare alla contrattazione aziendale la regolamentazione c l’attribuzione di indennità ad eventuali ulteriori nuove tipologie di attività disagiate. L’indennità per calamità pubbliche è elevata al 30% del minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale.

Art. 19 bis - Reperibilità
L’indennità di reperibilità - art. 56 CCNL, è fissata al 6% del minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale.
Le parti concordano di regolamentare l’istituto entro il 30 novembre 2017; il regolamento diverrà parte integrante del presente accordo.

Nota n. 1: nell’eventualità in cui, durante la vigenza del presente accordo, si dovesse giungere al rinnovo del CCNL di Lavoro del settore, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità delle rispettive previsioni.

Nota n. 2: vista l’esigenza di unificare e coordinare in un unico Contratto i verbali di accordo siglati tra le Parti negli ultimi anni, si conviene di incontrarsi entro il 2017 per concordare la redazione di un nuovo testo unico, ferma restando la successione temporale delle discipline contrattuali tempo per tempo vigenti.
Si concorda inoltre la stampa, a carico dei Datori di Lavoro, della nuova versione del testo del contratto integrativo provinciale e la distribuzione a tutti i lavoratori entro il primo semestre 2018.

Allegato n. 1
Ambiente e salute

A seguito delle mutate esigenze lavorative e di innovazioni nel settore dell’abbigliamento, si conviene di modificare l’articolo 11, come di seguito indicato:
a) indumenti
L’equipaggiamento personale spettante ai lavoratori assunti dal Servizio foreste e fauna ed Agenzia provinciale delle foreste demaniali è concordato in: fornitura annuale:
- n. 2 T-shirt tecnica
- n. 1 Pantaloni leggeri fornitura biennale:
- n. 1 giacca da lavoro in foresta:
- n. 1 felpa di cotone
- n. 1 pile
- n. 1 camicia
- n. 1 pantaloni pesanti
- n. 1 ulteriore paio pantaloni leggeri
Ad usura giacca a vento

Allegato n. 2
Tutela maternità/paternità

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria, si applicano le relative norme di Legge in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs n. 151/2001.
Per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali ex art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall’art. 3 D.L. 216/2012 e art. 1, comma 399 L. 228/2012, si prevede la possibilità di fruire del congedo parentale, di cui all’art. 32, su base oraria, nei limiti e con le modalità definite dal presente articolo, fermi restando i limiti massimi così come previsti dalla legge c dalla contrattazione nazionale.
Il genitore clic usufruisce anche dei riposi giornalieri (c.d. permessi per allattamento) potrà fruire del congedo parentale su base oraria astenendosi dal lavoro per:
- 2 ore al giorno in caso di orario di lavoro superiore a 6 ore giornaliere
- 1 ora al giorno in caso di orario di lavoro inferiore o uguale a 6 ore giornaliere
Le quote giornaliere così determinate andranno godute per intero e non potranno essere ulteriormente frazionate.
Nel caso in cui il permesso parentale su base oraria venga usufruito oltre l’anno di vita del bambino o dal genitore non avente diritto al periodo di riposo giornaliero (c.d. permesso per allattamento) o dal genitore che vi abbia rinunciato, esso potrà essere fruito mediante astensione dal lavoro per:
- 2 o 4 ore al giorno in caso di orario di lavoro a tempo pieno;
- 1 o 2 ore giornaliere in caso di orario di lavoro part time;
Le quote giornaliere così determinate andranno godute per intero e non potranno essere ulteriormente frazionate.
La fruizione della quota oraria giornaliera di congedo potrà avvenire solo ad inizio o fine giornata ed in ogni caso le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere inferiori alla metà dell’orario contrattualmente previsto. Resta naturalmente salva la facoltà di astenersi per l’intera giornata.
Nell’eventualità in cui si prevedano modulazioni dell’orario giornaliero differenti e/o ulteriori rispetto a quelle previste nel presente contratto, le parti rivaluteranno la gestione delle ore di congedo così come previste dal presente articolo.
È ammessa la fruizione del congedo orario, nella modalità giornaliera opzionata, solo per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.
Il monte ore complessivo, così come previsto per legge, rientrante nella disponibilità del lavoratore o della lavoratrice alle condizioni sopra indicate, dovrà essere calcolato facendo riferimento al divisore orario contrattuale di 173,33 (es. 173,33 x 6 mesi - 1039,98 ore, arrotondale per eccesso a 1040). Ogni ora di congedo fruita dal lavoratore o lavoratrice verrà detratta dal monte ore come sopra determinato.
Ai lini dell’esercizio del diritto il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è obbligato a presentare, almeno 5 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, ovvero la data di inizio e di fine dello stesso ed allegando il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva, la dichiarazione dell’altro genitore circa gli eventuali periodi già utilizzati allo stesso titolo per il medesimo evento e la sua situazione lavorativa. In casi urgenti, indipendenti dalla volontà delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, in cui sia oggettivamente impossibile il rispetto del periodo di preavviso così come sopra quantificato, lo stesso sarà da intendersi eccezionalmente ridotto ad ore 48.