Tipologia: CCNL
Data firma: 19 ottobre 2022
Validità: 17.10.2022 - 16.09.2025
Parti: Assoartigiani e Ugl Metalmeccanici
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini
Fonte: cnel
 

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Rapporti sindacali
Art. 3 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 4 - Relazioni industriali - Sistema contrattuale e intese modificative
Art. 5 - Delega sindacale
Art. 6 - Prestazioni della bilateralità - Ente Bilaterale
Art. 7 -Fondo di sostegno al reddito
Art. 8 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 9 - Occupazione femminile e pari opportunità
Art. 10 - Ambiente di lavoro, salute, sicurezza ed igiene
Art. 11 - Assunzione
Art. 12 - Periodo di prova.
Art. 13 - Classificazione dei Lavoratori con riferimento EQF
Art. 14 - Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
Art. 15 - Telelavoro e smart working
Art. 16 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 17 - Gestione dei regimi di orario
Art. 18 - Banca ore individuale
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 21 - Lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Contratto di lavoro intermittente
Art. 23 - Contratto a tempo determinato
Art. 24 - Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante
Art. 25 - Contratto di somministrazione
Art. 26 - Definizione delle voci retributive
Art. 27 - Minimi Contrattuali - Retribuzione tabellare
Art. 28 - Trasferte
Art. 29 - Reperibilità
Art. 30 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 31 - Molestie sessuali
Art. 32 - Doveri e divieti del Lavoratore
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 35 - Licenziamento per mancanze
Art. 36 - Reclami sulla retribuzione
Art. 37 - Controversie
Art. 38 - Cessione - Trasformazione - Trapasso - Cessazione e fallimento dell'impresa

 

Art. 39 - Indennità in caso di morte
Art. 40 - Previdenza complementare
Art. 41 - Permessi retribuiti straordinari
Art. 42 - Aspettativa non retribuita per documentate necessità personali e/o familiari
Art. 43 - Lavoratori studenti
Art. 44 - Diritto allo studio
Art. 45 - Congedi per la formazione
Art. 46 - Formazione continua ai sensi dell'art. 6 della L. 8/3/2000, n. 53
Art. 47 - Attività sottoposte al conseguimento dei requisiti di abilitazione professionale
Art. 48 - Anticipazione prestazioni I.N.A.I.L. infortunio sul lavoro
Art. 49 - Festività
Art. 50 - Lavoro a cottimo
Art. 51 - Ferie
Art. 52 - "Ferie Solidali"
Art. 53 - Aspettativa per tossicodipendenza o etilismo, divieto assunzione alcolici e stupefacenti
Art. 54 - Volontariato
Art. 55 - Gratifica natalizia
Art. 56 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 57 - Trattamenti in caso di malattia e infortunio
Art. 58 - Assenze
Art. 59 - Permessi
Art. 60 - Permessi per decessi e gravi infermità
Art. 61 - Portatori di handicap
Art. 62 - Lavoratori migranti
Art. 63 - Congedo matrimoniale
Art. 64 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 65 - Servizio militare e richiamo alle armi
Art. 66 - Consegna e conservazione degli utensili personali e delle strumentazioni di lavoro
Art. 67 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 68 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 69 - Indennità maneggio denaro
Art. 70 - Certificato di lavoro
Disposizioni finali
Art. 71 - Decorrenza, Efficacia e Durata
Art. 72 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 73 - Allineamento contrattuale
Art. 74 - Deposito
Art. 75 - Esclusiva di produzione e stampa


Contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle imprese artigiane metalmeccaniche, di installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini

In Roma, addì 19 ottobre 2022, tra Assoartigiani - Associazione delle imprese artigiane […] e Ugl Metalmeccanici […], con l'intervento della Confederazione Ugl […], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per il lavoro delle Imprese Artigiane Metalmeccaniche private, di Installazione Impianti, Orafi, argentieri ed affini ed i Lavoratori dalle stesse dipendenti.

Premessa
[…]
Al fine della valorizzazione di tali Imprese e dei Lavoratori in esse impiegati, Ugl ed Assoartigiani hanno siglato " l'Accordo interconfederale per lo sviluppo di relazioni industriali e la contrattazione collettiva " in data 27 gennaio 2022, che costituisce il cardine per la definizione delle relazioni di lavoro del presente CCNL.
In tale senso, le Parti ribadiscono ed esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali anche attraverso strumenti di gestione degli accordi, al fine di garantire il rispetto delle intese, prevenendo, eventuali conflittualità.
Il presente modello di contrattazione collettiva intende fattivamente perseguire il superamento delle asimmetrie 3G (geografia / generazione / genere) con una strategia inclusiva e meritocratica fondata sull'apprendimento permanente, in quanto strumento essenziale per la qualificazione / riqualificazione dei Lavoratori in funzione della domanda di lavoro.
Assoartigiani e Ugl Metalmeccanici, intendendo, pertanto, consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo e convengono sulla necessità di avvalersi di un osservatorio congiunto quale sede di analisi e di confronto costruttivo e prepositivo, al fine di individuare e promuovere iniziative, per perseguire soluzioni, in una logica di integrazione e coordinamento tra i diversi livelli.
Le Parti, convengono sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni industriali, incentrato su un sistema partecipativo fondato su una qualificata bilateralità, attraverso l'Osservatorio Nazionale per le Politiche del Lavoro nel comparto della metalmeccanica, (OPLM), organismo bilaterale attivo e proattivo, determinante in termini funzionali per il presente contratto.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte da tale organismo rappresenteranno altresì una base comune e condivisa, utile all'attività delle Parti in sede di vigenza del presente contratto.
Il presente contratto rappresenta uno strumento unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente, per cui le Parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione.
Dichiarazione congiunta
Ove nel corso della vigenza del presente CCNL intervengano modifiche di legge, che comportino l'adeguamento alla regolamentazione contrattuale ivi prevista, ovvero che rinviino alle Parti stipulanti la definizione di modalità e condizioni di applicazione delle stesse, nonché l'aggiornamento delle tabelle retributive, le Parti si incontreranno per i necessari adeguamenti e modificazioni.
Le Parti ritengono inoltre fondamentale elevare la cultura ed il rispetto normativo sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in tutte le sue forme, attraverso ('implementazione, sia quantitativa che qualitativa, della formazione, anche al fine di adeguare le conoscenze dei Lavoratori ai cambiamenti tecnologi e per accrescere le competenze degli stessi in modo da gestire la transazione digitale in atto.
Assoartigiani e Ugl ritengono altresì basilare tutelare e incentivare l'occupabilità in tutte le fasi della vita del soggetto, a partire dall'orientamento scolastico, passando nel mondo del lavoro, conferendo maggiore attenzione per favorire l'inclusione dei giovani, delle donne e delle fasce dei più deboli, che attualmente risultano oggettivamente svantaggiate.
Le Parti inoltre riconoscono fondante, anche per migliorare la competitività delle imprese, ricercare concretamente processi partecipativi dei Lavoratori traducendo i contenuti dell'art. 46 della Costituzione Italiana.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, così come sopra identificate e rappresentate hanno negoziato e stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali costituite

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dipendenti delle aziende, sia individuali che societarie, operanti nel settore della Metalmeccanica, dell'installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini definite Artigiane dalla legislazione nazionale vigente; si applica alle imprese le cui lavorazioni siano ricomprese nei codici ATECO delle attività di produzione citate in base alla normativa artigiana vigente.
Si applica alle imprese che svolgano una attività che, per contenuti imprenditoriali, quali produzione non in serie o produzione in serie non completamente automatizzata, lavorazione su misura e personalizzata, risultino naturale caratteristica dell'impresa Artigiana come definita dalla legislazione nazionale vigente.
Pertanto la sfera di applicazione del presente art.l deve interpretarsi nel senso di escludere espressamente le imprese industriali anche se di ridotta o piccola dimensione.
L'ambito di applicazione include laboratori ed officine, appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico artigiano, contraddistinte dalla lavorazione e produzione dei metalli, nonché realizzazione di manufatti le cui parti metalliche richiedano la maggior quantità di lavoro; sono altresì inclusi laboratori ed officine considerati tradizionalmente affini al settore metalmeccanico.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il presente CCNL si rivolge ai soggetti imprenditoriali e societari esercenti attività di:
• meccanica di precisione; verniciatura e saldatura; tornerie e modellerie metalliche; fonderie e laboratori galvanici; costruzione di macchinari e strumenti in metallo, ghisa, ferro, piombo, acciaio; lavorazioni eseguite su leghe e metalli non pregiati; installazione e manutenzione ponteggi;
• manutenzione e riparazione veicoli, carrozzeria, meccatronici, autolavaggi, centri di revisione, gommisti, riparazione moto e cicli, soccorso stradale, installatori e manutentori sistemi di autotrazione GPL e metano, nautica di cabotaggio ed aviazione sportiva;
• realizzazione di apparecchi elettronici e relativa messa in opera nonché attività di manutenzione e riparazione;
• realizzazione e relativa messa in opera di manufatti e relativi impiantì elettrici per l'allestimento di stand, spazi commerciali, fiere, mostre, concerti ed eventi vari nonché strutture prevalentemente metalliche per insegne, espositori, cartellonistiche, segnaletiche ivi inclusi quelli con finalità pubblicitaria;
• manutenzione ordinaria e straordinaria nonché installazione di impiantì idrotermosanitari e di condizionamento, di impiantì radiotelevisivi e di sorveglianza, di reti telefoniche e telematiche, di impianti ICT (information and comunication technology), di scale mobili, ascensori e montacarichi;
• produzione, installazione e manutenzione di impianti energetici, per la transizione ecologica, per riduzione impatto ambientale e risparmio energetico, nonché impianti per la sicurezza quali antincendio, elettrodomestici, impianti a gas, antifurto e affini;
• ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero, affine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
• alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
• ai costruttori e riparatori di orologi.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano tra le Imprese Artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti laboratori:
• orafi;
• argentieri;
• casse;
• incisori;
• incastonatori;
• bigiottieri;
• smaltatori e miniaturisti;
• gioiellieri;
• lavorazione pietre preziose;
• imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo/argentiero;
• lavorazione pietre dure;
• attività di realizzazione di modelli.
Il presente contratto si applica anche a soggetti imprenditoriali e societari che, seppure non rientrano nelle specificazioni di cui sopra, svolgono un'attività ricompresa nelle missioni di cui al P.N.R.R. e più in particolare nell'ambito delle attività di digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica e mobilità sostenibile, fatti salvi i requisiti dimensionali di cui innanzi.

Art. 2 - Rapporti sindacali
Organismi di osservazione
Le Parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di metodologie di osservazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle Imprese Artigiane metalmeccaniche, dell'installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini.
Pertanto le Parti individuano nella costituzione di un "Osservatorio Nazionale per le Politiche sul Lavoro nella Metalmeccanica" (OPLM) il proprio organismo partecipativo di osservazione
nazionale, quale strumento utile a favorire, in ottica bidirezionale, sia il monitoraggio del settore, sia il supporto delle possibilità partecipative del settore medesimo alle scelte di politica economica ed industriale.
Quando le Parti a livello regionale/territoriale ne ravvedano l'esigenza, ulteriori strumenti di osservazione potranno essere costituiti anche a livello territoriale, allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali.
Compiti dell'OPLM saranno:
• fornire indicazioni interpretative e dirimere le istanze di ambiguità di interpretazione del presente Contratto Collettivo, garantendo l'interpretazione autentica sulla normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
• esaminare e risolvere le controversie in termini di applicazione del presente CCNL;
• istituire, registrare e regolamentare l'Ente bilaterale nazionale per le Imprese Artigiane del settore della metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini;
• promuovere strumenti di welfare aziendale previsti dal presente CCNL;
• favorire relazioni con gli enti istituzionali e politici attinenti il mercato del lavoro ed il territorio;
• finalizzare programmi per la tutela e inclusione di ogni diversità;
• definire tutte le problematiche rinviate dal presente CCNL.
Ulteriori eventuali compiti dell'OPLM, anche per il tramite di altri soggetti in convenzione, potranno riguardare:
• le prospettive produttive dei settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse, il lavoro decentrato alle Imprese Artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
• l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
• il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a tempo determinato;
• l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
• l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
• l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
• esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
• esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle Parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
• l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione tecnologica;
• l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
• esame delle problematiche dei settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente CCNL.
L'OPLM potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché determinare le risorse necessarie per lo svolgimento degli stessi.
Le Parti convengono sulla possibilità, da decidere specificamente, di affidare all'OPLM i seguenti compiti:
• monitoraggio della contrattazione collettiva di II Livello;
• analisi dell'andamento degli infortuni e malattie professionali.
Fermo quanto precede, con l'intento di migliorare l’operatività del sistema di monitoraggio, le Parti si impegnano ad effettuare incontri con cadenza bimestrale. In particolare, nel corso degli incontri, saranno esaminati gli argomenti relativi ai processi produttivi di innovazione nonché quelli inerenti gli aspetti organizzativi, all'andamento del settore, alle condizioni di lavoro ed all'andamento e alla composizione occupazionale.
Le Parti si danno atto che i dati, sottoposti necessariamente al vincolo del segreto professionale, saranno acquisiti sotto forma aggregata e non comporteranno analisi individuali.
Le Parti stabiliscono che l'OPLM sarà costituito da sei componenti, di diretta espressione delle Parti stipulanti il presente CCNL, tre nominati da parte di Assoartigiani e tre nominati dalla Federazione Nazionale Ugl Metalmeccanici. In virtù del mandato rappresentativo consegnato ai componenti dell'OPLM gli stessi potranno essere sostituiti in qualsiasi momento, e senza comunicazione di preavviso, sempre da parte di Assoartigiani e Federazione Nazionale Ugl Metalmeccanici., ognuna per propria competenza.
Decentramento produttivo
Le Parti confermano l'opportunità di incontro, su richiesta scritta di almeno una di esse, per l'esame congiunto, dove se ne rilevi la necessità, per definire iniziative coordinate atte a stimolare positivamente la continuità del flusso delle commesse per le aziende di subfornitura e ad attuare iniziative per la sensibilizzazione alla pluricommittenza, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende iscritte nel ruolo artigiano.
Riequilibrio del territorio e mezzogiorno […]
Compensazioni del mercato del lavoro […]

Art. 4 - Relazioni industriali - Sistema contrattuale e intese modificative
Le Parti condividono di attuare un sistema di relazioni industriali per il raggiungimento delle migliori condizioni di competitività e produttività delle Imprese Artigiane del settore, per lo sviluppo della occupabilità e il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori
Tanto precisato, con l'obiettivo di incentivare e promuovere relazioni sindacali sempre più partecipative, le Parti condividono di definire, a livello di impresa, strumenti e modalità per realizzare:
- un processo di interlocuzione sindacale positivo e costruttivo, particolarmente nelle fasi di cambiamento che coinvolgano Azienda e Lavoratori interessati;
- un dialogo, trasparente e produttivo per prevenire il conflitto e ricercare soluzioni adeguate con le esigenze del mercato e della occupazione;
- attuazione di processi e sistemi organizzativi anche sulla base della flessibilità.
Le Parti stipulanti convengono di disciplinare con la presente contrattazione collettiva nazionale del lavoro:
- La contrattazione di I livello attraverso il Contratto Collettivo Nazionale;
- La contrattazione di II livello, attraverso contratti integrativi territoriali o aziendali:
a) Il modello contrattuale Nazionale è disciplinato dal presente Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro e dagli accordi interconfederali. In particolare, il modello contrattuale è articolato su un livello di contrattazione principale a livello nazionale e secondariamente su un livello di contrattazione aziendale. Qualora non sussistano le condizioni per una contrattazione di secondo livello, potrà essere attivata una contrattazione a livello territoriale.
La contrattazione di secondo livello potrà riguardare, in termini indicativi, le seguenti materie: turni o nastri di lavoro, determinazione turni feriali, fasce di orario di lavoro differenziate, flessibilità orario, organizzazione del lavoro, premi di risultato, conciliazione vita-lavoro, impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie, altre materie espressamente demandata dai singoli articoli del presente CCNL.
Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte dalla Rappresentanza aziendale, ove esistente, della parte firmataria sindacale del presente contratto, o dalle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti ovvero, per le Aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalla Rappresentanza sindacale e dalle Organizzazioni sindacali nazionali, presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione territoriale, in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Tutti i livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo per il lavoro territoriale, qualora vi siano presenti elementi migliorativi.
b) Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all'avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale, possono essere realizzati accordi tra le Parti, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL
Tali accordi saranno definiti tra le Parti stipulanti.
Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono conseguire, la durata (di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti agli articoli del CCNL oggetto di modifica, le modalità a garanzia dell'esigibilità dell'accordo.
Le intese modificative non potranno riguardare i minimi tabellari, gli aumenti periodici d'anzianità e l'elemento perequativo oltreché i diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge.
Le intese sottoscritte, a livello territoriali o aziendali, tra le Parti stipulanti il CCNL, saranno trasmesse ai fini del necessario monitoraggio alle rispettive strutture nazionali e all'OPLM.

Art. 9 - Occupazione femminile e pari opportunità
Le Parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alla normativa vigente, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile all'interno delle attività svolte da OPLM, con eventuali proposte di azioni positive.
Le Parti si impegnano a promuovere le pari opportunità per tutti, di accedere al mercato del lavoro con la consapevolezza che il lavoro quando è svolto in condizioni di libertà, sicurezza, dignità ed uguaglianza, con la garanzia retributiva, rappresenta uno strumento cardine di inclusione e protezione sociale.

Art. 10 - Ambiente di lavoro, salute, sicurezza ed igiene
Ambiente di lavoro
Le Parti si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni metalmeccaniche, impiantistiche, orafe, argentiere ed affini nelle imprese di ridotte dimensioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Nelle Imprese Artigiane i Lavoratori e gli imprenditori, spesso fianco a fianco nelle fasi della produzione, hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le Parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti, trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro di tali imprese .
I Lavoratori, analogamente agli imprenditori, hanno interesse a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'attuazione delle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per focalizzare gli opportuni interventi in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle MPI, le Parti si incontreranno a livello territoriale di norma una volta all'anno su richiesta di una di esse, per la stesura delle mappe di rischio locali e per la determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.
Dispositivi di protezione individuale
Ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., al Lavoratore saranno forniti i Dispositivi di Protezione Individuale, evidenziati dal documento di valutazione dei rischi, che dovranno essere correttamente utilizzati nell'attività lavorativa, con obbligo di controllo e sanzione da parte del datore di lavoro.
Al Lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, dovrà essere garantito l'utilizzo, dei mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.
D.P.I.
Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali, il datore di lavoro fornirà gratuitamente al Lavoratore idonei D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale, osservando tutte le precauzioni igieniche e di sicurezza necessarie.
D'altro canto, il Lavoratore dovrà utilizzare i dispositivi di protezione avuti in consegna conformemente alle disposizioni aziendali, curandone e rispettandone la conservazione e il buono stato.
Igiene e sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei Lavoratori curando l'igiene, l'aerazione, l'illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 11 - Assunzione
L'assunzione dei Lavoratore è fatta in conformità alle norme di legge in vigore e s.m.i., che potranno essere oggetto di successivi accordi interconfederali che adegueranno il presente CCNL.
Il datore di lavoro nella lettera di assunzione, da consegnare al Lavoratore, deve informare il Lavoratore riguardo le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
Si rileva pertanto che si rende obbligatorio prevedere l'indicazione di:
[…] qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore stesso.
[…]

Art. 14 - Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in quaranta ore distribuite di norma in cinque giorni lavorativi sulla base di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì. L'orario settimanale di quaranta ore può essere distribuito in sei giorni lavorativi.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale tra impresa e RSU e RSA, ove le stesse esistano. L'accordo sarà notificato all'OPLM entro venti giorni dalla sua stipula.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi quindici minuti o oltre i quindici e fino ai trenta.
Orario plurisettimanale
L'orario plurisettimanale, la cui media è di quaranta ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non superiore a dodici mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dal vertice imprenditoriale per un massimo di centoventi ore annue, da realizzarsi per l'intera forza, reparti o gruppi di Lavoratori, con un massimo di orario settimanale di quarantotto ore.
Nel caso in cui nel corso dell'anno vengano disposte dal vertice imprenditoriale anche ore di straordinario in regime di "quote esenti", il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun Lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le centoventi ore annue.
Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto sono stabilite dal vertice imprenditoriale previo esame con la RSA o RSU, ove esistenti, che si intenderà esaurito decorsi dieci giorni, ridotti a cinque in casi di urgenza, dalla data dell'incontro indicata nella convocazione. Nel corso dell'esame congiunto verranno indicati i gruppi dei Lavoratori interessati, le ore necessarie e la loro collocazione temporale.
Le successive modalità del recupero, per realizzare la media delle quaranta ore settimanali al termine dei dodici mesi dall'attivazione dell'orario plurisettimanale, saranno concordate tra azienda e Lavoratori ovvero con la RSU, RSA ove esistenti.
L'accordo sarà altresì notificato all'OPLM entro venti giorni dalla sua stipula.
La comunicazione ai Lavoratori sarà trasmessa a mezzo di comunicazione scritta a tutti i lavori interessati, nonché fornita mediante affissione in luogo accessibile a tutti gli interessati, o trasmissione telematica, con preavviso di almeno quindici giorni, ridotti a cinque in caso di urgenza
[…]
L'attuazione dell'orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i Lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
In caso di mancata prestazione, per i suddetti impedimenti, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione potranno essere effettuate compensazioni tramite recuperi ovvero con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili ore di permessi retribuiti, ore di ferie ovvero ore accantonate in conto ore o banca ore ovvero anche permessi non retribuiti, tenendo conto in questo caso della preferenza espressa dal Lavoratore.
Diverse modalità di articolazione dell'orario plurisettimanale potranno essere definite per accordo in sede aziendale con accordo tra impresa e Lavoratori o la RSA o RSU ove esistenti.
Sono fatti comunque salvi gli accordi aziendali in essere di miglior favore.
Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.
[…]

Art. 15 - Telelavoro e smart working
Le Parti riconoscono, a fronte della evoluzione tecnologica che ha determinato un forte impatto anche sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, necessario regolamentare forme di espletamento dell'attività lavorativa atte a migliorare la capacità aziendale, intesa nel suo complesso, di raggiungere obiettivi competitivi, combinando la flessibilità, l'autonomia e la collaborazione, con l'ottimizzazione di strumenti, risorse e luoghi di lavoro. Conseguentemente, talune attività possono essere svolte anche al di fuori dei locali aziendali, in modalità di telelavoro, laddove tale ipotesi venga esercitata con regolarità e continuità ovvero in modalità di lavoro agile (smart working), nel caso in cui tale modalità venga esercitata in modo non regolare e non continuativo.
Specificatamente, per telelavoro s'intende la prestazione di lavoro eseguita in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, al di fuori della sede ordinaria di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie che consentano il collegamento con l'azienda e/o l'amministrazione di appartenenza.
Il telelavoro è disciplinato dai seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto; c) pari opportunità; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; e) applicazione del CCNL.
Le modalità di espletamento della prestazione lavorativa concordate tra le parti, devono risultare da atto scritto.
Il datore di lavoro deve provvedere, a proprie spese all'installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature, di cui resta proprietario, necessarie per adibire una postazione idonea alle esigenze lavorative. Il telelavoro avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del Lavoratore e sarà distribuita, a discrezione dello stesso, nell'arco della giornata. Potrà anche essere concordato un periodo di reperibilità non superiore a due ore giornaliere per chi opera a tempo pieno e un'ora per il personale part-time.
Per smart working, ai sensi della L. 81/2017 devono intendersi tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibili rispetto all'orario e al luogo.
Parte integrante del lavoro agile sono gli strumenti tecnologici che vengono forniti dal datore di lavoro, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento. Per l'adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, il quale dovrà essere inviato telematicamente agli organismi competenti, laddove previsti, e contenere le seguenti indicazioni: a) la durata;
b) il preavviso, che deve essere di almeno 30 giorni (90 per i Lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato, ovvero ogni qual volta si sia in presenza di un giustificato motivo;
c) la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il Lavoratore;
d) le modalità di controllo e le regole disciplinari della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
I Lavoratori in smart working avranno diritto al medesimo trattamento retributivo e normativo, ove compatibili con le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, rispetto ai loro colleghi anche con riguardo all'adozione di adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguarda l'orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, agli smart workers devono applicarsi i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dal presente CCNL.

Art. 16 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
A) Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle quarantotto ore settimanali, per un massimo di:
• centoventi ore nell'anno per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti;
• centocinquantadue ore nell'anno per il settore Orafi e Argentieri.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi:
- per i settori Metalmeccanica, Installazione di Impiantì ed Orafi ed Argentieri entro un periodo di sei mesi.
I Lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
B) In alternativa, l'azienda al fine di adeguare le capacità aziendali all'utilizzo degli impiantì, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e alle previsioni di vendita, potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di Lavoratori, a regimi di flessibilità con compensazione di orario nei dodici mesi, tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Tali regimi di orario non potranno superare il limite di quarantotto ore settimanali ed essere inferiori a trentacinque ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti.
[…]
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i Lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i Lavoratori, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Settore metalmeccanica ed installazione di impianti
Qualora, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, si rilevi per un singolo Lavoratore sia in vigore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso Lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.
Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali/territoriali, dovranno essere salvaguardate.
Settore orafo, argentiero ed affini
Qualora venga attuato dal singolo Lavoratore un regime di flessibilità superiore alle quarantotto ore, allo stesso Lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.

Art. 17 - Gestione dei regimi di orario
Le parti, su esplicito mandato dell'OPLM a livello regionale/territoriale, potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.
Le Parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una continuità dei rapporti di lavoro e della retribuzione per tutti quei Lavoratori occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in maniera complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le Parti nella contrattazione di secondo livello regionale/territoriale potranno costituire una banca ore garantita dalla bilateralità, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'articolo 16 (Flessibilità dell'orario di lavoro), quelli più idonei a determinare l'accantonamento in questione; inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.

Art. 18 - Banca ore individuale
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'articolo 16 (Flessibilità dell'orario di lavoro) del presente contratto, le Parti convengono che, per accordo aziendale del Lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa e il Lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di dodici mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il Lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del Lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle centoventi ore complessive, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra l’impresa e Lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro dodici mesi delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al Lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le Parti a livello nazionale dell'OPLM o regionale/territoriale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e sull'andamento generale dell'istituto

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'articolo 14 (Orario di lavoro - lavori a turni - ex festività).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun Lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato il lavoro straordinario nei limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 ore per ciascun Lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.
Il riposo compensativo deve essere effettuato, tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali, come di seguito specificato:
- per le imprese del Settore Metalmeccanica nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del Settore Installazione di impianti, riparazione e servizi, nel corso di ogni singolo anno, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del Settore Orafi, Argentieri ed affini, nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero, non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore ventidue alle ore sei del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Settore metalmeccanica ed installazione di impianti
[…]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle due ore […]
Settore orafi, argentieri e affini
[…]
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata di sabato: il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle due ore […]
Lavoratori con funzioni direttive
In riferimento all'art. 17, comma 5), D.Lgs. n. 66/2003 (attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), da dette norme contrattuali sono esclusi i Lavoratori con funzioni direttive per i quali la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurabile o predeterminabile.
Per tali Lavoratori è prevista una indennità mensile di funzione […]

Art. 20 - Riposo settimanale
Il Lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I Lavoratori che nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 22 - Contratto di lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1), del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, novellato dal decreto legislativo 81 del 2015 artt. 13-18, deve contenere i seguenti elementi:
[…]
• le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto, le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il Lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

Art. 23 - Contratto a tempo determinato
Le Parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atte a soddisfare le esigenze produttive.
Considerata la particolarità dei Settori a cui si applica il presente CCNL, ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a ventiquattro mesi, concluso fra un datore di lavoro e un Lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. In relazione a quanto disposto dal D.lgs. 81/2015, così come modificato dalla legge 96/2018 al contratto subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi, fermo restando che potrà elevarsi la durata a ventiquattro mesi in presenza delle seguenti condizioni: a) implementazione del personale per necessità legate al rispetto di particolari tempistiche imposte dall'attività richiesta da servizi non programmabili, anche in assenza di incremento di lavorazioni b) necessità di avere a disposizione operatori con requisiti particolari c) esigenze temporanee ed oggettive estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri Lavoratori d) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
[…]
a) Affiancamento
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a centoventi giorni di calendario tra sostituto e Lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del Lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a due mesi.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
b) Limiti quantitativi
Nelle imprese che occupano da zero a cinque dipendenti, comprendendo tra questi sia i Lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di tre Lavoratori a termine.
Per le imprese con più di cinque fino a otto dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di quattro Lavoratori a termine.
Nelle imprese che occupano da nove a quindici dipendenti, è consentita l'assunzione di un Lavoratore con contratto a termine per ogni Lavoratore in forza.
Nelle imprese che occupano più di quindici dipendenti, è consentita l'assunzione di Lavoratori con contratto a termine fino al massimo del 40% dei Lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Ai sensi del comma 2) lett. a) dell'art. 23 D.lgs. n. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative, riguardo i contratti a tempo determinato, le imprese rientranti nelle fattispecie disciplinate dalla fonte legislativa richiamata e per cui sia sottoscritto un accordo a livello aziendale e/o territoriale dall'O.S. firmataria del presente CCNL
[…]

Art. 24 - Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante
Premessa
Le Parti si danno atto che nel comparto artigiano delle imprese il contratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento privilegiato per la trasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile occupazione.
La seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato finalizzato alla formazione e all'occupazione (D.lgs. n. 81/2015) e s.m.i.
Le Parti si danno atto che il contratto di apprendistato rappresenta un contratto di lavoro a tempo indeterminato in un sistema duale, formazione e lavoro, finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.
a) Norme generali
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai sensi degli artt. 41, 42 e 44 del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., e al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e regolamentazione del presente articolo valgono per gli apprendisti le norme del presente CCNL.
b) Età di assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i diciotto anni ed i trenta anni non compiuti.
Ai sensi dell'art. 44, comma 1), del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i. per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
c) Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e Lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione determinata secondo le percentuali progressive di cui al successivo punto h) - retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra informazione che le vigenti norme di legge prevedono come obbligatoria.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano Formativo Individuale (PFI).
Il contratto di apprendistato può essere instaurato per il conseguimento delle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie presenti nelle Categorie (o Livelli) indicate nel successivo punto f) del presente articolo e per le relative mansioni.
d) Periodo di prova […]
e) Apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai dodici mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto, per la qualifica e per il diploma professionale, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a dodici mesi.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e la attività per le quali sono stati effettuati nonché la formazione erogata.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
f) Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in sei mesi.
La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:
Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti
-1° Gruppo (Cat. da B3 a C3) durata: cinque anni
- 2° Gruppo (Cat. da C2 a D2) durata: cinque anni
Settore Orafi
-1° Gruppo (Cat. da B3 a C3) durata: cinque anni
- 2° Gruppo (Cat. da C2 a D2) durata: cinque anni
Impiegati
Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di tre anni.
Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi.
Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di due anni.
Eventuali contratti di apprendistato relativi alla Categoria DI, in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza.
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta:
- di sei mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- di dodici mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.
A tal fine, all’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà fornire idonea documentazione.
La riduzione di sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuta anche ai Lavoratori che abbiano svolto presso la stessa impresa un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno sei mesi.
g) Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il Lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno sessanta giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai quindici giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al Lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le Parti firmatarie.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.
h) Retribuzione
[…]
L'apprendista non può essere retribuito a cottimo
[…]
i) Piano Formativo Individuale (PFI)
Il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, nonché il nome del tutor/referente aziendale.
Il piano formativo individuale potrà essere definito entro trenta giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro.
Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor/referente aziendale.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali/territoriali in materia di richiesta di parere di conformità all'OPLM e/o Ente Bilaterale territoriale, ove esistente, sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato.
l) Formazione dell’apprendista
Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, definita dai profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo o, in assenza di questi, dalle declaratorie o dai profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'INAPP i quali dovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili formativi le Parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le Parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di ottanta ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i..
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il datore di lavoro che assume un apprendista che abbia già ricevuto la formazione teorica iniziale in materia di sicurezza, durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro, è tenuto ad erogare tale formazione solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio e che non siano trascorsi cinque anni dall'erogazione della stessa.
m) Tutor/referente aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessario indicare il nominativo di un tutor/referente aziendale.
Il tutor/referente aziendale può essere il datore di lavoro o un familiare coadiuvante, o anche un Lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
n) Registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel fascicolo elettronico del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire, a cura del datore di lavoro, anche su supporti informatici tracciabili e/o fogli firma. Il datore di lavoro dovrà conservare, per le eventuali verifiche da parte degli Organi di controllo, tutta la documentazione.
o) Profili formativi apprendistato
Le Parti concordano che i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante saranno prodotti dall'OPLM con proprio atto.
p) ferie
All’apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal presente CCNL.
q) Gratifica natalizia – tredicesima […]
s) Attribuzione della qualifica […]
Al termine del periodo di apprendistato, all’apprendista è attribuita la qualifica per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo.
t) Disciplina del recesso […]
u) Decorrenza […]
v) Disposizioni finali
I Lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Sono fatte salve specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali.
[…]
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare all'OPLM la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Art. 25 - Contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più Lavoratori suoi dipendenti i quali, per tutta la durata delle missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
[…]
Il ricorso al contratto di somministrazione è sempre vietato nelle ipotesi di:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi prevista dal Dlgs. 81 2008 e s.m.i.;
- per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i..
Le Parti convengono che i prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 20% dei Lavoratori occupati dall'azienda utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.
Per quando non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 29 - Reperibilità
Settore metalmeccanica ed installazione di impianti
In relazione ad eventi straordinari, i Lavoratori che ne abbiano i necessari requisiti tecnico-professionali, operanti in aziende il cui intervento è richiesto per la riparazione e/o riattivazione di impianti il cui ripristino non può essere procrastinato all'orario di normale attività dell'impresa, senza che ciò possa arrecare grave nocumento a persone e/o strutture, potranno essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell'orario di lavoro contrattuale.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'impegno alla reperibilità è volontario e dovrà risultare da atto scritto. Tale impegno potrà essere revocato dal Lavoratore con un preavviso di almeno trenta giorni.
In relazione a tale impegno, il Lavoratore deve essere reperibile, anche fuori dalla propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità definite con l'azienda e di norma entro trenta minuti dalla chiamata.
Il Lavoratore, pertanto, dovrà preventivamente comunicare il proprio esatto recapito in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica.
Di norma gli orari di reperibilità sono di sedici ore nei giorni feriali e di ventiquattro ore nei giorni festivi.
In proposito, si conviene:
a) che i Lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al fine di rendere tempestivo l'intervento;
b) che, per quanto possibile, siano ricercate ed attuate sul territorio su cui operano i Lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche ed organizzative adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità;
c) che ai Lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilità di almeno ventiquattro ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
d) che l'impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di sette giorni e comunque, per non più di un sabato e domenica nell'arco dello stesso mese.
Il servizio di reperibilità viene compensato […]
Nel caso in cui il Lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il Lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.
[…]
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle cosiddette "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
Sulla base delle leggi vigenti e ferma restando la possibilità di accordi aziendali in materia, si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i Lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a otto ore ed accordando una protezione appropriata.
[…]
Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa.
[…]
Sono fatti salvi gli accordi aziendali che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.

Art. 31 - Molestie sessuali
Le Parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta all'OPLM - anche nella propria funzione di promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di individuare comportamenti e percorsi idonei.

Art. 32 - Doveri e divieti del Lavoratore
[…]
Il Lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
d) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell'art. 32 (Licenziamento per mancanze).
[…]

Art. 34 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al Lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione senza giustificato motivo;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche e/o sostanze psicotrope senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza e/o psicofisico alterato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.

Art. 35 - Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del Lavoratore con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa all'interno dell'impresa, […] danneggiamenti, volontari o con colpa, di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno civile;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 31 (Ammonizioni, multe e sospensioni), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
[…]

Art. 47 - Attività sottoposte al conseguimento dei requisiti di abilitazione professionale
Le Parti, nell'ambito delle attività dell'OPLM, si incontreranno periodicamente al fine di effettuare una ricognizione delle principali problematiche concernenti i settori sottoposti all'obbligo del conseguimento dei requisiti professionali, con particolare riferimento alle tematiche relative alla formazione obbligatoria prevista da specifiche norme di legge settoriali e alle problematiche del settore.

Art. 50 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 51 - Ferie
L'operaio ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di centosessanta ore retribuite, non rinunciabile e non monetizzabile, pari a quattro settimane.
L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie, non rinunciabile e non monetizzabile, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:
- per anzianità da uno a diciotto anni compiuti: quattro settimane retribuite
- per anzianità oltre i diciotto anni: quattro settimane più cinque giorni retribuiti.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Art. 59 - Permessi
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.
Sempre che ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
[…]

Art. 61 - Portatori di handicap
Le imprese favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno determinarsi in azienda, l'inserimento nelle loro strutture di Lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
• compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al Lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi.
• il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei Lavoratori stessi in azienda.
Le Parti si impegnano a favorire l'inserimento dei portatori di handicap attraverso progetti che possano fornire loro una collocazione adeguata nell'organizzazione che ne valorizzi l'apporto lavorativo.

Art. 62 - Lavoratori migranti
Preso atto del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, le Parti ritengono sia necessario affrontare tale tematica, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi. Per quanto innanzi, attraverso l'OPLM, le parti convengono, di attuare percorsi di inclusione, attraverso piani formativi e programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento dei processi aziendali.

Art. 64 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 66 - Consegna e conservazione degli utensili personali e delle strumentazioni di lavoro
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il Lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro. Il Lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo del Lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il Lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il Lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]