Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2023, n. 47422 - Disastro ferroviario: strategia investigativa



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

Dott. GIORDANO Bruno - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;

nel procedimento a carico di:

A.A., nato a (Omissis);

avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO;

udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI;

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

udito il difensore.

E' presente l'avvocato MANDUCHI CARLA del foro di ROMA in difesa di A.A. che chiede l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto
 

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame della stessa città n. 88 del 8/05/2023 che annullava il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal P.M. di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento riguardante il disastro ferroviario colposo verificatosi in data (Omissis), in (Omissis), avente ad oggetto i telefoni cellulari degli indagati, onde procedere ad estrarre copia forense dei dispositivi appresi e procedere all'esame delle conversazioni SMS, email, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook.

2. Il tribunale del riesame disponeva la restituzione agli aventi diritto dei dispositivi e dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione delle copie forensi, attesa la mancanza di evidenze in ordine alla relativa intervenuta estrazione. Il Tribunale riteneva, in particolare, il provvedimento censurabile con riferimento all'utilità probatoria del sequestro, atteso che l'art. 253 c.p.p., comma 1, prevede, quanto all'onere motivazionale, l'indicazione della specifica necessità del vincolo reale in funzione dell'accertamento dei fatti. Tale onere, a parere del tribunale, non sarebbe stato adeguatamente assolto in quanto l'organo requirente ha indicato l'indispensabilità del sequestro al fine dell'effettuazione dei suindicati accertamenti tecnici sui telefoni del ricorrente per la finalità specificata nel decreto impugnato, cioè quella di verificare la ricostruzione dei fatti offerta dagli indagati nell'ambito di conversazioni riservate e confidenziali, nonchè verificare se gli indagati avessero concordato, tra di loro o su indicazione di terzi, versioni di comodo da offrire all'A.G., nonchè quella di verificare se gli indagati avessero formulato considerazioni confessorie o etero accusatorie.

3. Tali finalità, in sede di riesame del provvedimento, erano considerate meramente ipotetiche in quanto non si può in alcun modo ritenere che i due telefoni del ricorrente in sequestro costituiscano ex art. 253 c.p.p. nè corpo di reato nè cose pertinenti al reato, specifica mente per mancanza del nesso di pertinenzialità in relazione all'ipotizzato reato di disastro ferroviario colposo. Al riguardo nell'impugnato provvedimento si osserva che, dal momento che dagli atti non emerge alcun elemento che consenta di ritenere tali dichiarazioni effettivamente esistenti nei citati supporti, la ricerca di tali dichiarazioni appare meramente esplorativa ed anche sproporzionata in quanto conduce all'indiscriminato sequestro di conversazioni e dati personali costituenti beni giuridici costituzionalmente tutelati. In sostanza, quindi, l'1 Tribunale ritiene che i beni appresi non siano "cosa pertinente al reato" difettando il nesso di "pertinenzialità".

4. Tale provvedimento è impugnato dal P.m. per violazione di legge con riguardo all'art. 247 c.p.p., commi 1, 1-bis e 2, artt. 252, 253 e 254 c.p.p., art. 260 c.p.p., comma 2, secondo periodo, in relazione alla ritenuta impossibilità di qualificare i dispositivi mobili quali "cose pertinenti al reato", nonchè in relazione alla ritenuta sproporzione del mezzo di ricerca della prova.

In particolare, il requirente impugnante osserva criticamente che il Tribunale stabilisce che, per potersi ritenere sequestrabile il telefono cellulare quale cosa pertinente al reato, sarebbe necessario disporre ex ante di elementi che comprovino la presenza all'interno del dispositivo di contenuti di rilievo investigativo. Ma, si osserva nel ricorso, tale riscontro, per ovvi motivi logico-giuridici, può essere effettuato solamente ex post, ovverosia al momento dell'esame dei dati appresi, in quanto per verificare se in un dispositivo informatico vi siano contenuti di interesse investigativo, occorre prima disporne il sequestro (per effettuarne l'esame forense), mentre non può sostenersi il percorso logico-giuridico inverso, ovverosia che per effettuare il sequestro (e l'esame forense) occorra avere previa evidenza e prova dell'esistenza di contenuti di interesse investigativo.

5.La difesa di A.A. che aveva presentato istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del 13.4.2023 ha presentato motivi esposti nella memoria trasmessa che ripetono gli stessi argomenti spesi davanti al Tribunale del riesame.

In particolare, la difesa, anche citando orientamenti di legittimità, evidenzia che le finalità investigative, peraltro ipotetiche e generiche, prospettate nel decreto impugnato - e cioè verificare la ricostruzione dei fatti offerta dagli indagati nell'ambito di conversazioni riservate e confidenziali, nonchè verificare - se gli indagati avessero concordato, tra di loro o su indicazione di terzi, versioni di comodo, nonchè verificare se gli indagati avessero formulato considerazioni confessorie o etero accusatorie - dovevano essere soddisfatte attraverso le intercettazioni, e non attraverso il sequestro dei telefoni cellulari dell'indagato, giacchè non si poteva ritenere che gli stessi costituissero ex art. 253 c.p.p. nè corpo di reato nè cose pertinenti al reato per mancanza del nesso di pertinenzialità; sicchè la ricerca di tali dichiarazioni appariva meramente esplorativa ed anche sproporzionata.

 

Diritto


1. Il ricorso del P.m. merita accoglimento, dovendo considerare legittimo il sequestro probatorio degli oggetti in quanto cose pertinenti al reato e di univoca utilità investigativa.

2. E' opportuno, innanzi tutto, per comprendere la coerenza del provvedimento di sequestro con il dovere di ricercare ogni elemento utile all'esercizio dell'azione penale in relazione al fatto, riassumere gli accadimenti.

Alle ore 10:05 del (Omissis), la Tenenza dei Carabinieri di (Omissis) notiziava telefonicamente la Pol.Fer. di Salerno in ordine a un incidente ferroviario che coinvolgeva un convoglio merci composto da 18 carri merci trasportanti binari, senza locomotore, sviato. I primi tre carri si presentavano parzialmente ribaltati, con la meccanica totalmente compromessa; in corrispondenza del primo punto d'urto, all'altezza del terzo carro, si riscontrava la presenza di una voragine nella massicciata, che aveva prodotto sia lo svio e sia l'arresto del complesso veicolare. In quel punto le rotaie non erano ancorate alle traverse, atteso che nella parte sottostante insisteva un cantiere della "Palumbo costruzioni", che stava realizzando un sottopassaggio pedonale. Gli operanti accertavano che il convoglio nella nottata del 18/03/2023, verosimilmente verso le ore 03:00/04:00, era stato parcato al binario 5 della stazione F.S. di Nocera Inferiore, binario di sosta, non adibito al servizio di linea. Era stato quindi scollegato il locomotore, mentre il materiale di armamento ferroviario, costituito da binari, era rimasto a bordo dei carri, in attesa di essere poi prelevato ed impiantato ad opera della ditta "Salcef", operante in appalto per RFI perla manutenzione e l'armamento ferroviario. La movimentazione (e, soprattutto, lo stazionamento) del convoglio, era avvenuta a cura del personale della Salcef, individuato negli indagati B.B. e C.C., scortati, supervisionati e diretti da personale di R.F.I., gerente la tratta, individuato parimenti negli indagati A.A. e D.D..

Si rendeva necessario, pertanto, porre immediatamente sotto sequestro probatorio il convoglio interessato dal sinistro ferroviario.

Analogamente, al fine di evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, si rendeva necessario da parte della P.G. procedere al sequestro preventivo d'urgenza del cantiere ferroviario.

Circa il pericolo per l'incolumità pubblica, emergeva come il convoglio acefalo avesse attraversato due passaggi a livello, in esercizio ed interessati da intenso traffico veicolare, senza che potesse peraltro intervenire il sistema SCMT (sistema di controllo marcia treni) in quanto il binario percorso non risultava connesso al sistema di sicurezza. Il convoglio pativa lo svio all'interno della stazione ferroviaria di (Omissis) (dunque in un luogo frequentato da moltissime persone) e, ove non vi fosse stata la presenza del cantiere del sottopasso ferroviario a fungere da sbarramento, lo stesso probabilmente sarebbe deragliato in corrispondenza del successivo passaggio a livello, ove il binario di servizio percorso aveva termine, con rischio di deragliamento verso la linea della viabilità ferroviaria ordinaria.

3. Sulla base di tali fatti il P.m., per acquisire elementi di comprova della prospettiva investigativa, anche di natura documentale, riteneva necessaria l'apprensione dei telefoni cellulari degli indagati, onde procedere ad estrarre copia forense dei dispositivi appresi e procedere all'esame delle conversazioni SMS, email, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook et similia intercorse tra gli indagati e/o tra gli stessi e terzi soggetti.

4. Si noti che l'obiettivo del sequestro di tali apparati era espressamente quello di verificare quale ricostruzione dei fatti gli stessi abbiano offerto nell'ambito di conversazioni riservate e confidenziali, come pure al fine di verificare se gli indagati abbiano concordato, tra loro o su indicazione di terzi, versioni di comodo da fornire all'A.G., ovvero abbiano comunque formulato considerazioni confessorie o eteroaccusatorie, specie all'indomani delle emergenze conseguenti alle operazioni tecniche espletate.

5. Il Collegio ritiene che tale motivazione spieghi con coerenza la strategia investigativa dell'ablazione dei telefoni degli indagati e superi le pur ragionevoli osservazioni del Tribunale del riesame.

6. Innanzi tutto, si deve condividere il provvedimento ablatorio che considera gli apparati telefonici, che sono anche supporti informatici, quali cose pertinenti al reato, cioè necessarie all'accertamento dei fatti e delle responsabilità, secondo un giudizio prognostico, effettuato ex ante.

In giurisprudenza si è chiaramente precisata la differenza tra corpo del reato e cosa pertinente al reato: il primo presuppone un rapporto di immediatezza tra cosa ed illecito; la seconda è concetto di più vasta portata, capace di racchiudere, oltre al corpus delicti ed ai producta sceleris, le cose in qualsiasi modo connesse al reato, anche se indirettamente rilevanti ai fini dell'accertamento del fatto criminoso, del suo autore e delle relative circostanze; cioè sono cose utili e acquisibili per esigenze probatorie tutte quelle che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso. Quindi non solo quelle con un'intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per il quale si procede, ma anche quelle indirettamente legate al reato e però necessarie all'accertamento dei fatti (Sez. 2, n. 12929 del 13/03/2007, Minnella, Rv. 236390; Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, Bortoli, Rv. 243721; già anche Sez. 4, n. 1506 del 7/04/1997, Iannini, Rv. 207591).

7. Quindi, se il perimetro di legittimità del sequestro probatorio è dato dalla pertinenzialità dell'oggetto ablato rispetto alla ricerca probatoria sul fatto, occorre tener conto del rapporto che correla il bene al reato e di quale sia il tipo di fatto in concreto verificatosi e di quali possano essere gli elementi oggettivi e soggettivi da provare. Tali confini funzionali del sequestro probatorio garantiscono che l'ablazione sia finalizzata alla prova di quel reato e non può servire a un astratto obiettivo investigativo da perseguire in modo eccentrico.

8. Nel caso concreto si può escludere che il sequestro probatorio abbia assunto una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede (vedi Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02). Al riguardo si osservi, inoltre, che gli apparati telefonici sono anche supporti informatici, oggetto del sequestro in quanto costituiscono il luogo in cui ordinariamente sono memorizzati e custoditi anche tracce di contatti, messaggi, riprese video-fotografiche, appunti etc. che non possono essere confusi con i contenuti ricavabili dalle comunicazioni telefoniche. La prospettata riconducibilità dell'acquisizione in esame al regime delle intercettazioni confonde il piano delle comunicazioni con quello della custodia dei dati.

9. Nella fattispecie, nell'itinerario investigativo seguito dal requirente, è ragionevole supporre che gli indagati, a seguito di un gravissimo evento disastroso, avvenuto nell'ambito della loro attività professionale, abbiano potuto salvare, ò riprendere, memorizzare, custodire importanti dati documentali, fotografici, grafici, relativi all'accaduto. Ciò anche in relazione agli accertamenti tecnici irripetibili, ovverosia quando gli indagati stessi, per la Prima volta, hanno avuto cognizione diretta delle condizioni nelle quali è stato rinvenuto il convoglio, delle evidenze tecniche con particolare riferimento alla mancata attivazione dei sistemi di frenatura primari e sussidiari.

E' opportuno considerare che la dinamica del disastro, la verosimile colpa che lo ha sorretto, le posizioni di garanzia di coloro che avrebbero dovuto controllare e presidiare la frenatura del convoglio (che seppur senza locomotore pare essersi mosso con un'autonomia cinetica), nell'iter investigativo, suggeriscono l'accertamento dei ruoli svolti dal committente (cui fa capo l'indagato), dall'appaltatore e degli obblighi di custodia, di vigilanza e di coordinamento in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori dati in appalto.

10. Attesa la ragionevole ipotesi della custodia di dati relativi al disastro e di un'interazione tra gli indagati e/o con terzi soggetti, appare non soltanto coerente con i possibili itinera investigativi ma anche doverosa per l'autorità requirente la ricerca e l'assicurazione di ogni elemento utile per le indagini, nei confronti - o anche a favore - degli indagati, ben potendo emergere un diverso ruolo soggettivo, o un documento esimente rispetto ad essi o ad alcuni di essi, ad esempio chiarendo eventuali anomalie tecniche intervenute o prospettando temi organizzativi attribuibili a terzi, errori o violazioni cautelari.

11. Il Collegio ritiene di escludere che nella fattispecie il sequestro abbia avuto uno scopo eccentrico rispetto al dovere-potere dell'inquirente di trovare ed assicurare le prove necessarie per accertare il fatto, la dinamica, i ruoli soggettivi, le decisioni assunte circa lo stazionamento del convoglio, e quindi le responsabilità dell'evento disastroso.

12. Altro tema sottoposto a questa Corte, centrale nel provvedimento impugnato, riguarda la necessità che per effettuare il sequestro e il conseguente esame forense occorra avere prima l'evidenza dell'esistenza di contenuti di interesse investigativo e poi tentare l'ablazione della res che li contiene.

Il Collegio deve osservare che tale principio deve adattarsi alle caratteristiche e alle condizioni materiali e tecniche del bene, nonchè alla possibilità di disperdere tracce, dati, elementi di cognizione che possono servire a proseguire le indagini preliminari. Proprio nel caso in esame la sequenza di perquisizione, sequestro, esame si deve adattare alla natura dei supporti informatici dove per verificare se in un dispositivo vi siano contenuti di interesse investigativo, per mere ragioni di acquisizione e lettura dei dati, è necessario prima disporne l'ablazione, e poi effettuare la ricerca mediante lettura, visione, analisi dei dati documentali. Non è tecnicamente possibile la sequenza opposta, ovverosia che per effettuare il sequestro probatorio (e il conseguente esame forense) il requirente debba avere (e motivare) prima l'evidenza dell'esistenza di contenuti di interesse investigativo che invece può solo ipotizzare e che sta cercando di acquisire per il prosieguo delle indagini.

13. Tali considerazioni conducono al principio per cui si deve ritenere legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto apparati telefonici o supporti informatici i cui contenuti, ex ante ritenuti utili dal pubblico ministero per il prosieguo e lo sviluppo delle indagini preliminari, per evidenti ragioni tecniche possono essere acquisiti soltanto dopo l'esame forense degli stessi.

14. In accoglimento del ricorso, pertanto, si annulla il provvedimento impugnato e si rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Salerno.

 

P.Q.M.


annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Salerno.
 

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2023