MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

 

Roma, 17 maggio 2023


OGGETTO: Quesiti in materia di prevenzione incendi.
 

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute con la nota a margine indicata, si formulano di seguito le valutazioni di questa Direzione Centrale:
A) Relativamente alla prima questione posta, si rappresenta, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19 maggio 2022, la RTV 14 si applica agli edifici destinati a civile abitazione (att. 77 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011), in alternativa al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246. Il concetto di “prevalente” introdotto al par. V.14.1 della RTV è quindi finalizzato a meglio evidenziare come all’interno dell’edificio di civile abitazione può essere ammessa la presenza anche di altre attività con destinazione differente, ma senza alterazione significativa della tipologia prevalente di occupanti.
Del resto, come evidenziato al par. V.14.3, ciò che rileva è proprio la definizione dei profili di rischio di cui al cap. G.3 della RTO, in particolare dell’Rvita, parametro con cui vengono sintetizzate sia le caratteristiche prevalenti degli occupanti che la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio.
Secondo la filosofia alla base del Codice di prevenzione incendi, è il progettista che attribuisce i profili di rischio alla specifica attività ed effettua la relativa valutazione del rischio di incendio. In tale contesto, quindi, la RTV 14 non ha potuto fissare termini quantitativi che definiscano puntualmente la “destinazione prevalente” di un edificio, rimanendo alla specifica valutazione del progettista al quale, come sopra accennato, è richiesto di attribuire i profili di rischio, determinando con ciò anche le caratteristiche prevalenti degli occupanti ossia le caratteristiche degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato in qualsiasi condizione d’esercizio.
Ciò posto, la necessità di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dei futuri lavori di revisione del Codice di prevenzione incendi.
B) Relativamente alla seconda questione posta, si rappresenta che la lettera circolare P694 del 19 giugno 2006 ed il chiarimento prot. n. 15958 del 11/11/2010 non forniscono criteri divergenti e contrastanti sulla sommabilità delle presenza, bensì indicazioni specifiche su aspetti diversi trattati dal D.M. 22/2/2006.
Infatti, con la lettera circolare si è voluto chiarire che più uffici (non soggetti al rilascio del CPI ex D.P.R. 37/98) presenti all’interno di un medesimo edificio possono essere considerati attività pertinenti e, pertanto, non sottoposti ai particolari vincoli di separazione/comunicazione fissati dal decreto al punto 4 comma 1 lett. b) e c).
Nel chiarimento del 2010, invece, sono stati affrontati due aspetti differenti della regola tecnica:
il primo relativo alla possibilità di avere, in edifici a destinazione mista, scale ad uso promiscuo limitatamente agli uffici di tipo 1 mentre il secondo affronta la problematica della classificazione dell’attività in riferimento alla sommabilità del numero degli occupanti dei singoli uffici, anche se appartenenti a compartimenti diversi o facenti capo a diverso titolare.
Relativamente, infine, all’individuazione della specifica attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 per un edificio destinato ad Uffici, si ritiene che lo stesso debba essere più correttamente inquadrato al n. 71 qualora, ovviamente, siano presenti oltre 300 occupanti.
c) relativamente al terzo quesito posto, si conferma che il filtro a prova di fumo definito al cap. S.3 dell’allegato I al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. è un ambito dell’attività con particolari modalità realizzative tali da consentire il rapido smaltimento dei fumi che eventualmente vi entrassero in caso di incendio proveniente da altri ambiti; pertanto, sia il camino di smaltimento che la ripresa di aria dall’esterno devono essere progettati per tale scopo e comunque di sezione non inferiore a 0,10 m
2.


Richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Questo Consiglio Nazionale, a seguito di richiesta pervenuta da parte di Ordini territoriali, sottopone a codesto Dipartimento una serie di quesiti inerenti l’applicazione dei decreti ministeriali 19/5/2022, 18/10/2019, 22/2/2006 ed il punto 73 dell’elenco delle attività soggette allegato al DPR 151/2011.
 

A) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: “DESTINAZIONE PREVALENTE”
Il decreto ministeriale 19/5/2022 “approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione (...)” all’allegato I, punto V.14.1, stabilisce:
“1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.
Nota: Ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ... “.
Con questa premessa, considerato che la predetta disposizione è una “regola tecnica” e non una “norma prestazionale” e fermo restando il contenuto della nota che esemplifica le tipologie di attività che possono essere presenti negli edifici destinati a civile abitazione, si chiede come possa essere interpretato, in termini quantitativi, il concetto di “destinazione prevalente” ai fini di un’omogenea interpretazione della regola tecnica.
A titolo di esempio, un edificio può essere classificato come “prevalentemente destinato a civile abitazione” se:
• più della metà delle unità immobiliari hanno destinazione abitativa;
• più della metà della superficie occupabile ha destinazione abitativa.


B) EDIFICI ADIBITI AD UFFICI > 100 OCCUPANTI E CON TITOLARITÀ DIVERSE
L’attività 73 dell’all.1 al DPR151/2011 stabilisce che sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m
2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità”.
Il D.M. 22/2/2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”, al Titolo II - edifici di nuova costruzione > 500 persone, punto 4, capoverso l, lett. c) stabilisce che “sono vietate le comunicazioni con altre attività ad essi non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M 16/02/1982), dalle quali devono essere separati mediante elementi costruttivi (...)”.
Analoga indicazione è prevista dal Titolo III per gli uffici di tipo 2 (da 101 a 300 presenze) e per quelli di tipo 3 (da 301 a 500 presenze), mentre per quelli di tipo l (da 26 a 100 presenze) è previsto che possano essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.
La lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19/6/2006, al quint’ultimo capoverso, stabilisce che “in merito all’applicazione del punto 4, comma 1, lettera a) dell’allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nei medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d’uso, quand’anche facenti capo a titolarità diverse”.
Il chiarimento n. 15958 del 11/11/2010 della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica offre una diversa interpretazione stabilendo che “soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l’adozione di scale ad uso promiscuo” e che “ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse”.
Si chiede quale criterio si debba adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse.
Con riferimento al chiarimento n. 15958 del 11/11/2010, si potrebbe ancora adottare l’attività n.73, per gli uffici con oltre 100 persone?
Analogamente, l’attività n.73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone?


C) FILTRI A PROVA DI FUMO
Nella definizione di filtro a prova di fumo (S.3.5.5), al comma 1.b del DM 18/10/2019 si cita:
“dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d’incendio e di ripresa d’aria dall’esterno adeguatamente progettati e di sezione  0,10 m
2” .
Domanda 1: va inteso che sia il camino sia la ripresa d’aria dall’esterno devono essere adeguatamente progettati?
Domanda 2: Sia il camino che la ripresa devono avere superficie minima di sezione 0,10 m
2?
Ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti