PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO E PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI
 

Roma, 1 ° marzo 2024

tra

Banca del Fucino S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca
• F.M. Amministratore Delegato Banca del Fucino
• G.M. Responsabile Direzione Personale Banca del Fucino
• V.G. Responsabile Direzione Comunicazione. Studi e Innovazione Digitale Banca del Fucino

e

le Delegazioni Sindacali di
CGIL
• N.D.C. Segretario Generale Cgil Roma e Lazio
FISAC-CGIL
• S.E. Segretaria Generale Fisac-Cgil Nazionale
• D.C. Segretario Generale Fisac-Cgil Roma e Lazio
• L.G. Segretario RSA Banca del Fucino
• A.A. Segretario Aggiunto RSA Banca del Fucino
UIL
• A.C. Segretario Generale Uil Roma e Lazio
UILCA
• R.M. Segretario Generale Aggiunto Uilca Roma e Lazio
• A.C. Segretario RSA Banca del Fucino
 

premesso che:

a) le Parti considerano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro elementi essenziali per assicurare il rispetto delle persone e del lavoro e, pertanto, ritengono che sia altrettanto essenziale entrare in relazione con soggetti che applicano scrupolosamente la normativa in materia c che promuovono la cultura della prevenzione degli incidenti sul lavoro in un'ottica di pieno rispetto dei principi costituzionali c di responsabilità sociale;
b) la Banca, in particolare, ritiene che raffermarsi di un concetto ampio di responsabilità sociale nella propria attività e nelle proprie scelte produttive e di investimento rappresenti un importante passo avanti in direzione di un rapporto armonioso tra la Banca stessa e l'ambiente naturale e sociale in cui opera nel rispetto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG);
c) le Parti, in quest'ottica, ritengono che tali valori debbano tradursi in azioni concrete nella convinzione che la garanzia di un ambiente di lavoro sicuro sia un dovere civico, oltreché un obbligo giuridico;
d) nell’ambito del settore dell'edilizia e delle costruzioni, il tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro assume particolare rilevanza sia per quel che attiene al rischio di infortuni sul lavoro che per la qualità delle opere e dei servizi (nel 2023 I edilizia, con 150 casi, è risultato il settore produttivo con il maggior numero di infortuni mortali sul lavoro);
e) in tale contesto, la Banca, con il presente Protocollo, intende implementare una soluzione in grado di apportare ulteriore qualità al proprio sistema di concessione del credito, selezionando le proprie controparti tra quei soggetti imprenditoriali che esercitano la libertà d'impresa, riconosciuta dalla Costituzione, indirizzandola nel rispetto dell'utilità sociale e nella valorizzazione della dignità e della sicurezza dei lavoratori;
f) in tal senso, le Parti ritengono che, attraverso la reciproca collaborazione, sia possibile, ciascuna nel proprio ambito, promuovere comportamenti virtuosi, buone prassi e misure di prevenzione dei fenomeni di illegalità nei contesti suindicati;
 

le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo che si applica, a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo, alle nuove attività creditizie della Banca nei confronti di imprese operanti nel settore dell'edilizia e delle costruzioni.
2. Il rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) costituisce prerequisito vincolante ai fini delle attività di cui al punto che precede, fatti salvi gli ulteriori clementi di valutazione da parte della Banca nell'ambito delle attività medesime.
3. In particolare, a tale scopo, la Banca, richiederà preliminarmente alle imprese interessate la seguente documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte delle imprese medesime, delle nonne in materia di salute e sicurezza nei cantieri ai fini di cui al presente Protocollo:
• dichiarazione dell'organico annuo, distinto per qualifica;
• regolarità nelle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alle Casse Edili;
• dichiarazione in merito all'applicazione del C.C.N.L. Edilizia, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, salvo tipologie di lavorazioni diverse;
• nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.lgs. 81/2008;
• D.V.R. (sufficiente anche la sola esibizione con invio del frontespizio firmato e dell'indice);
• D.U.R.C. in corso di validità, comprensivo, per i lavori già svolti, di Durc di congruità regolare ai sensi del Decreto Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 143 del 2021;
• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interditevi di cui all'art. 14 del Testo Unico per la Sicurezza;
• dichiarazione in merito all'assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008.
La documentazione di cui al presente punto è richiesta sia nei casi di appalto che di subappalto.
4. L'acquisizione da parte della Banca della documentazione di cui al punto 3 che precede costituisce condizione vincolante per il perfezionamento delle pratiche di che trattasi. Dichiarazioni mendaci al riguardo costituiranno giusta causa di revoca del finanziamento creditizio, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità di carattere civile, amministrativo e/o penale.
5. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Protocollo saranno informate, con dati qualitativi di complesso c, ove quantitativi, aggregati, dalla Banca in merito ad eventuali anomalie che dovessero emergere dalla suddetta verifica e le Organizzazioni stesse, a loro volta, potranno segnalare alla Banca eventuali elementi conoscitivi rilevanti ai presenti fini.
6. Le Parti, in un'ottica di reciprocità finalizzata a diffondere, nell'ambito delle relative norme di legge e contrattuali, applicazioni consapevoli delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, convengono di incontrarsi entro il 31 dicembre 2024, per valutare congiuntamente gli esiti di quanto condiviso con il presente Protocollo e per individuare eventuali ulteriori iniziative congiunte.

Letto, confermato e sottoscritto


fonte: fisac-cgil.it