Tipologia: Ipotesi di contratto integrativo aziendale
Data firma: 2 luglio 2010
Validità: 01.07.2010 - 30.06.2013
Parti: Conforama Italia spa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Conforama Italia spa
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

1. Campo di applicazione
2. Decorrenza e durata
3. Relazioni sindacali
3a. Relazioni Sindacali Nazionali
3b. Relazioni Sindacali a livello di Negozio
3c. Salute e Sicurezza
3d. Congedi Parentali
4. Tempo parziale
• Articolazione dell'orario di lavoro settimanale
5. Orario di lavoro
5a. Fissazione dell'orario

5b. Lavoro Festivo e Domenicale
6. Premio pi risultato

a) Scopo e definizione
b) Natura
c) Incidenza
d) Parametri per il calcolo del PdR
• Parametri
• Importi
• Periodo di riferimento e di erogazione
• Beneficiari
• Apertura di nuovi Negozi ed unità operative
• Assenze
• Decorrenza e Durata
Allegato - Definizioni ed Ambito di Riferimento parametri PdR


Ipotesi di contratto integrativo aziendale

In data 02/07/2010 a Roma si sono incontrati la Direzione Aziendale di Conforama Italia spa [....] e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Nazionali [...] con la presenza di rappresentanti del coordinamento unitario delle strutture sindacali e delle RSU/RSA al fine di stipulare un Contratto Integrativo di secondo livello applicabile a tutte le unità di Conforama Italia spa operanti sul territorio nazionale.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue
1. Campo di applicazione
Il presente accordo - fatto salvo quanto disciplinato e previsto al punto 5b. (Lavoro Festivo e Domenicale) che segue - viene applicato a tutti i dipendenti della società Conforama Italia s.p.a. che operano sul territorio italiano su negozi e unità operative aziendali esistenti alla data del 1.7.2010.
Le disposizioni contenute nel presente accordo sostituiscono ed assorbono - nei termini e con le tempistiche nel prosieguo evidenziate - ad ogni effetto e nella loro integralità le disposizioni contenute nel precedente CIA così come le eventuali diverse disposizioni, prassi ed usi vigenti e/o praticati nei singoli negozi e unità operative aziendali esplicitamente richiamati nel presente accordo.

3. Relazioni sindacali
I rapporti sindacali all'interno della Conforama Italia spa sono stati in questi anni caratterizzati da trasparenza e condivisione, e si sono sempre svolti nel pieno rispetto reciproco delle parti e del loro ruolo.
A fondamento di tali esperienze si è posto il riconoscimento congiunto dell'importanza del ruolo delle persone per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi aziendali/ che richiedono una focalizzazione sulla necessità di incrementare la competitività aziendale, presupposto per la sopravvivenza e per lo sviluppo della Società in un mercato sempre più difficile e concorrenziale.
[...]
Le parti, pertanto, confermano - nella prospettiva di una sempre continua evoluzione del livello delle proprie relazioni - l'impegno all'adozione di un modello costruttivo di relazioni sindacali, consapevoli che solo una dialettica propositiva e basata sul reciproco ascolto e condivisione delle informazioni necessarie all'individuazione dei problemi, risponde alla necessità della prevenzione dei conflitti e della risoluzione di eventuali divergenze.
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL le parti, inoltre, convengono quanto segue:

3a. Relazioni Sindacali Nazionali
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, la Direzione Aziendale convocherà le OO.SS. per fornire le informazioni e gli aggiornamenti sulle seguenti tematiche:
- posizionamento e strategie dell'azienda in tema di sviluppo ed investimenti;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e loro formazione;
- mercato del lavoro (organici aziendali con suddivisione per tipologie contrattuali);
- introduzione di innovazioni che abbiano effetti sull'organizzazione del lavoro;
- informazione annuale di cui all'art. 9, L. 125/91 (pari opportunità);
- piani di formazione del personale anche congiunti e con riferimento all'articolazione del nuovo Premio di Risultato;
[...]

3b. Relazioni Sindacali a livello di Negozio
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, la Direzione del Negozio convocherà le OO.SS. (ai rispettivi livelli) per fornire le informazioni e gli aggiornamenti sulle seguenti tematiche:
- modifiche all'organizzazione del lavoro, articolazioni orarie e calendario di aperture domenicali e festive ;
- organici e relativa composizione e tipologie di impiego;
- processi di terziarizzazioni/esternalizzazioni;
- progetti di formazione e qualificazione del personale;
- applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e degli accordi seguenti.
Ferma restando la gestione specifica delle tematiche su indicate, rimane inteso che le parti possono fare richiesta di calendarizzare incontri periodici per la trattazione di ulteriori argomenti di informazione.
Al fine di favorire la diffusione delle informazioni, laddove oggi non presenti, l'Azienda si impegna a rendere disponibile una apposita bacheca sindacale.

3c. Salute e Sicurezza
Le Parti concordano sull'importanza dì perseguire congiuntamente un'ottimale applicazione delle normative di legge e contrattuali in merito a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tal senso si conviene di procedere a una verifica in materia di:
- elezione, formazione ed efficacia operativa del rappresentante dei lavoratori presso ogni unità operativa;
- informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro personalizzata sui rischi presenti nei Negozi e nell'attività aziendale con particolare attenzione ai nuovi assunti al fine di identificare le opportune azioni migliorative.

3d. Congedi Parentali
Al fine di favorire il rientro al lavoro post maternità della lavoratrice, a richiesta della stessa, la direzione del Punto Vendita e la RSU/RSA si incontreranno per esaminare la possibilità di adottare una diversa articolazione dell'orario di lavoro, anche attraverso l'adozione del part time temporaneo e degli altri istituti concessi dalla contrattazione collettiva.

5. Orario di lavoro
5a. Fissazione dell'orario

La programmazione dell'orario di lavoro settimanale e la sua esposizione in luogo visibile a tutti i lavoratori sarà effettuata con congruo anticipo e comunque entro il giovedì della settimana precedente. Peraltro le parti concordano sull'opportunità di anticipare il termine sopra indicato quanto più possibile in relazione alle esigenze tecnico organizzative.