Cassazione Penale, Sez. 3, 05 marzo 2024, n. 9340 - Sentenza 10143/2023: ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo - Presidente

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. CORBO Antonio - Relatore

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a C il (Omissis), nella qualità di legale rappresentante della società "B.B. Srl"

avverso la sentenza del 10 febbraio 2023 della Corte di Cassazione di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Corbo Antonio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pratola Gianluigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'avvocato Putinati Stefano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con sentenza emessa in data 10 febbraio 2023, e depositata il 10 marzo 2023, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di "B.B. Srl" in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 14 luglio 2022 della Corte d'appello di Campobasso, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resa dal Tribunale di Pescara in data 24 aprile 2018 nei confronti dell'ente, a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001.

L'istanza di revisione è stata proposta a norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., affermando il contrasto tra il giudicato di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti della "B.B. Srl", concernente la responsabilità amministrativa derivante dal reato di cui all'art. 590, terzo comma, cod. pen., relativo ad un infortunio sul lavoro subito da un dipendente dell'impresa, e il giudicato di assoluzione nei confronti delle due persone fisiche, il delegato del datore di lavoro alla sicurezza ed il custode dello stabilimento, accusate della commissione di tale reato.

2. Ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe "B.B. Srl", in persona del legale rappresentante A.A., con atto sottoscritto dall'avvocato Putinati Stefano, munito di procura speciale, articolando un unico motivo.

Con il motivo, si denuncia l'errore di fatto della sentenza impugnata, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione, proposta per contrasto tra giudicati, della sentenza di applicazione della pena nei confronti della "B.B. Srl", per avere ritenuto che la sentenza penale a carico delle persone fisiche non esclude la sussistenza del reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Si deduce che la sentenza impugnata, Sez. 4, n. 10143 del 10/02/2023, è affetta da un errore di fatto, perché sostiene che non risulterebbe esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 590, terzo comma, cod. pen., costituente presupposto per affermare la responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 231 del 2001, nel processo penale celebrato a carico degli imputati persone fisiche.

Si premette che, in relazione ad un incidente sul lavoro in danno di un dipendente della società "B.B. Srl", sono stati celebrati: a) un giudizio nei confronti di tale ente, concluso da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; b) un processo penale a carico di C.C., quale direttore dello stabilimento della "B.B. Srl" interessato dall'incidente, nonché delegato dal datore di lavoro per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, e di D.D., quale custode dello stabilimento in questione, con l'incarico di coordinatore dell'emergenza in assenza del direttore. Si rappresenta, poi, che il giudizio penale nei confronti dei due imputati si è concluso con una sentenza di assoluzione, la quale ha escluso violazioni della disciplina antiinfortunistica e non ha affermato, nemmeno implicitamente, l'esistenza di una posizione di garanzia a carico di un soggetto non identificato Si sottolinea, inoltre assolutoria è "perché il fatto non sussiste", e, quindi, esclude, se non il fatto storico, la rilevanza penale dello stesso (si cita Sez. 2, n. 1210 del 23/10/1996).

Si osserva, quindi, che l'esclusione della rilevanza penale del fatto implica la non configurabilità del reato, e, perciò, l'inidoneità dello stesso a fondare una affermazione di responsabilità amministrativa ex art. 231 del 2001, presupponendo questa l'accertamento della commissione di un reato.

Si segnala specificamente, per evidenziare l'errore di fatto, che: a) l'ordinanza della Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione ritenendo erroneamente che il contrasto tra la sentenza di applicazione della pena nei confronti dell'ente e la sentenza di assoluzione nei confronti dei due imputati attenga non al fatto storico oggetto delle due decisioni, ma alla valutazione giuridica e fattuale dello stesso; b) il ricorso per cassazione aveva denunciato come l'incompatibilità tra le due sentenze fosse in ordine alla ricostruzione del fatto, in quanto la decisione di assoluzione ha affermato l'assenza della condotta oggettiva integrante il reato presupposto della responsabilità ex art. 231 del 2001; c) la sentenza della Corte di cassazione, impugnata in questa sede, ha erroneamente escluso che la sentenza penale di assoluzione abbia negato il fatto di reato. Si evidenzia che in nessuna parte della sentenza di assoluzione viene affermata la rilevanza penale dell'infortunio sul lavoro, o la violazione di una qualsiasi regola cautelare da parte degli imputati persone fisiche o di altri soggetti non identificati.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Ai fini dell'esame delle censure, è utile premettere principi giurisprudenziali di riferimento in tema di nozione di errore di fatto revocatorio ex art. 625-bis cod. proc. pen., di definizione dei limiti del contrasto tra i giudicati in tema di giudizio di revisione, e di rapporti tra dispositivo e motivazione per la individuazione del contenuto del giudicato.

2.1. Quanto alla nozione di errore di fatto, costituisce principio consolidato, ripetutamente enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, nonché, tra le altre, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01).

In applicazione di questo principio, si è anche precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, e Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01), e che, inoltre, sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (così, ancora, Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile, Rv. 221280-01, cit.).

2.2. Quanto alla definizione dei limiti del contrasto tra i giudicati in tema di giudizio di revisione, si è precisato che non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (così, tra le tantissime, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01, e Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formicola, Rv. 259461-01).

Può essere utile segnalare che, in applicazione di questo principio, ad esempio, si è ritenuto che: a) in relazione a fattispecie relativa al reato di turbata libertà degli incanti, fosse immune da censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata, in esito a giudizio ordinario, in favore dei soggetti istigati (così Sez. 6, n. 16477 del 2022, Frisullo, Rv. 283317-01, Cit.); b) in relazione a fattispecie relativa al reato di estorsione, fosse corretta la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione fondata sul diverso significato attribuito alla richiesta telefonica, rivolta a un negoziante, di praticare un prezzo di favore, giudicata implicitamente minatoria nel giudizio abbreviato richiesto dal ricorrente, condannato per estorsione, ma anche nel giudizio ordinario celebrato a carico del coimputato (così Sez. 6, n. 12030 del 2014, Formicola, Rv. 259461-01).

2.3. Quanto ai rapporti tra dispositivo e motivazione ai fini della individuazione del contenuto del giudicato, sembra utile richiamare l'elaborazione delle Sezioni Unite in tema di interesse all'impugnazione della parte civile.

Precisamente, le Sezioni Unite, nel dichiarare inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per cassazione della parte civile, diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione per l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, hanno osservato che è detto accertamento, come esplicitato nella motivazione, quale che sia la formula del dispositivo, ad aver efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile (o amministrativo) di danno (così Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815-01).

Questa nozione di giudicato penale, sebbene elaborata in tema di efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, offre utili indicazioni anche ai fini dell'istituto della revisione.

Ed infatti, l'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., prevede una causa di revisione "se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale". Ora, per "fatti stabiliti" non possono intendersi che i "fatti accertati", e per "fatti accertati" debbono ritenersi solo quelli oggetto di una argomentata verifica, e, quindi, quelli risultanti dal discorso motivazionale della sentenza.

3. La sentenza impugnata in questa sede, Sez. 4, n. 10143 del 10/02/2023, ha osservato che non sussiste la causa di revocazione di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché non vi è una inconciliabilità riferibile ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna.

Si premette che il fatto storico è rappresentato dalla esistenza di un infortunio occorso sul luogo di lavoro ad un dipendente della "B.B. Srl".

Si osserva, poi, che la sentenza di assoluzione nei confronti dei due imputati persone fisiche non ha negato il fatto - costituito dalla caduta di un portone scorrevole non correttamente assicurato alle guide, che aveva cagionato lesioni gravi al dipendente sul luogo del lavoro -, ma ha escluso che i due imputati rivestissero una posizione di garanzia. Si precisa, inoltre, che la formula assolutoria adoperata non corrisponde a quanto argomentato in motivazione.

4. La sentenza del Tribunale di Pescara ha sì assolto i due imputati persone fisiche con la formula "perché il fatto non sussiste", ma ha evidenziato di una situazione di pericolo per i dipendenti della "B.B. Srl" rilevata nell'ambito dell'organizzazione aziendale già la sera prima dell'incidente.

Ha infatti espressamente osservato: "Premesso quanto sopra, deve ritenersi che la situazione di pericolosità della quale rimaneva vittima il (dipendente), si fosse determinata la sera prima dell'incidente, e che essa fu plausibilmente dovuta ad un intervento incongruo effettuato sul portone uscito dalle guide inferiori". Ha inoltre evidenziato che la situazione di pericolo derivante dalla fuoriuscita del portone dalle guide inferiori per un colpo ricevuto da un carrellista, fu ben compresa, ed anche segnalata, da un operaio della "B.B. Srl".

Dal testo della motivazione della sentenza di assoluzione, poi, si evince che la pronuncia liberatoria nei confronti del direttore dello stabilimento della "B.B. Srl" interessato dall'incidente discende, in particolare, dal fatto che il medesimo non fu avvisato della fuoriuscita del portone dalle guide inferiori, e nei confronti del custode dello stabilimento in questione consegue, in particolare, all'insussistenza di un obbligo a carico del medesimo di mettere in sicurezza l'area e di avvisare il direttore dello stabilimento.

5. Applicando i principi indicati in precedenza ai para 2.1, 2.2 e 2.3 agli elementi a disposizione della Corte, deve escludersi che, nella specie, sia configurabile un errore di fatto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Innanzitutto, non ricorre un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, ma, al più, in via di mera ipotesi, un errore di giudizio, in quanto la sentenza impugnata in questa sede ha concluso che la sentenza penale di assoluzione delle persone fisiche non esclude la sussistenza del reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente all'esito di una argomentata analisi di tale decisione di merito, e senza incorrere in alcun travisamento di prove. In secondo luogo, i fatti posti a base delle due decisioni che si assumono in contrasto, secondo la prospettazione difensiva, risultano ricostruiti in modo identico dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, sicché il diverso epilogo giudiziale costituisce, al più, e in via di mera ipotesi, il prodotto di difformi valutazioni in ordine alle conseguenze di quei fatti. Infine, non costituisce errore di fatto, ed è anzi operazione anche giuridicamente corretta, la valutazione compiuta nella sentenza impugnata in questa sede, la quale ha escluso il contrasto tra i giudicati alla luce non solo del dispositivo della sentenza di assoluzione degli imputati persone fisiche, ma anche della motivazione esposta nella medesima sentenza.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2024.