MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

PROT. n. 0012324

Roma, 22 agosto 2023

 

OGGETTO: Attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli.
 

Con riferimento all’oggetto, sono giunte alla scrivente Direzione centrale richieste di chiarimento inerenti l’assoggettabilità alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 delle attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, i c.d. gommisti.
Al riguardo, si rappresenta, innanzitutto, che le suddette attività sono tipicamente dedicate alla riparazione, installazione o sostituzione di pneumatici e camere d’aria e all’equilibratura e convergenza delle ruote, lavorazioni sostanzialmente “a freddo” ove non siano ricomprese altre particolari attività quali, ad esempio, la vulcanizzazione della gomma.
Si ritiene, quindi, che per tali casistiche l’elemento di rischio da considerare ai fini dell’assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, sia costituito dalla mera presenza di quantitativi di gomme e pneumatici, da inquadrare pertanto al punto 43 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, se con quantitativi in deposito superiori a 10.000 Kg.
Qualora invece, all’interno della predetta attività si svolgano anche riparazioni meccaniche o di carrozzerie di autoveicoli, le stesse si configurano come officine per la riparazione di veicoli a motore o carrozzerie e, quindi, inquadrabili al punto 53 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, se di superficie maggiore a 300 m
2.
Quanto sopra, ai fini di un’omogenea ed uniforme applicazione da parte delle strutture del C.N.VV.F. su tutto il territorio nazionale.