PROTOCOLLO D’INTESA
 

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per la Lombardia, in seguito indicato come Inail, con sede legale in Roma, via IV novembre, 144 e uffici in Milano, via Mazzini 7, ***, rappresentato dal Direttore Regionale, Dott.ssa Alessandra Lanza

e

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con sede legale a Milano, via Giovanni Battista Pergolesi n. 25, *** (di seguito, anche, l’“Ordine”), in persona del proprio Presidente, Dott. Ing. Carlotta Penati,
- di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”
 

VISTO CHE

• L'Inail è un Ente di diritto pubblico non economico che persegue gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico
• l'Inail, allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, realizza rilevanti iniziative mirate al finanziamento delle imprese che investono in sicurezza
• l'Inail svolge attività di prevenzione in collaborazione con gli altri operatori pubblici competenti e con tutti coloro che partecipano al processo produttivo e fornisce informazione, assistenza e consulenza a sostegno della piena attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
• il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità
• l’Inail è un soggetto istituzionale di riferimento per le imprese del territorio sui temi legati alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 (“Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)
• l’Ordine è un’Istituzione dello Stato al servizio della collettività e di circa 12000 professionisti iscritti, che per quella collettività hanno deciso di offrire la loro competenza e svolgono la professione di Ingegnere, considerata attività di rilevante interesse pubblico, con scrupoloso rispetto dei principi generali di moralità, probità e correttezza
• l’Ordine ritiene opportuno mantenere la collaborazione operativa con Inail, al fine di contribuire ad una migliore diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo alla realizzazione congiunta di progetti specifici
• l’Ordine, anche per mezzo della propria Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Milano (di seguito, anche “FOIM”), promuove iniziative per la valorizzazione e la tutela dell'ingegnere, il suo aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale dell'Ingegnere e degli aspiranti Ingegneri
• in data 4 marzo 2021 l’Inail e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

• svolgono un ruolo sociale atto alla tutela della sicurezza e salute del cittadino e del lavoratore in particolare attraverso le rispettive attività istituzionali
• condividono l’intenzione di migliorare la conoscenza dei dati e delle informazioni attinenti alla salute e sicurezza e riferite al contesto produttivo e territoriale della Provincia di Milano;
• valutano opportuno migliorare e facilitare la conoscenza delle modalità di accesso per le imprese alle opportunità di effettuazione investimenti finanziabili atti al miglioramento della sicurezza sul lavoro;
• ritengono doveroso scambiare le rispettive conoscenze tecnico-scientifico- organizzative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 

LE PARTI CONVENGONO

nel rispetto dei consolidati principi e di collaborazione istituzionale, di attivare, con effetto immediato, le iniziative comuni di cui ai punti indicati di seguito
 

Art. 1
Oggetto

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
• organizzazione di eventi e campagne finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, iniziative formative nel campo della salute e sicurezza;
• realizzazione di documenti di carattere tecnico scientifico volti a introdurre miglioramenti nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed inerenti alle materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli ingegneri;
• studi finalizzati a promuovere e sviluppare metodologie, strumenti con particolare riguardo all’evoluzione tecnologica, finalizzati alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
• sviluppo e sperimentazione di protocolli di sicurezza e buone prassi.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto. Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
 

Art. 2
Ambiti di collaborazione

Con il presente protocollo le parti intendono:
• rafforzare e sistematizzare i rapporti di collaborazione reciproca, finalizzati allo scambio di esperienze e conoscenze sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, con un’attenzione mirata alle imprese del territorio di competenza;
• promuovere attività, iniziative e progetti di reciproco interesse nel campo della cultura della sicurezza e miglioramento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• diffondere, attraverso l’approfondimento delle informazioni e documentazioni pubbliche, la conoscenza delle possibilità di accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previsti per le imprese del territorio per interventi di miglioramento per la salute e sicurezza;
• valorizzare le esperienze positive delle imprese sul tema della salute e sicurezza sul lavoro;
• attivare gruppi di lavoro congiunti su specifiche tematiche, cui parteciperanno sia consulenti Inail sia i membri delle Commissioni Sicurezza e Igiene del Lavoro, Sicurezza Cantieri e Prevenzione Incendi dell’Ordine in funzione delle rispettive competenze, al fine di sviluppare pubblicazioni (quali Linee di indirizzo, Protocolli di sicurezza, Manuali ecc.) a favore delle imprese;
• promuovere l'organizzazione di workshop, seminari e altre iniziative simili che hanno per tema la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni;
• attivare specifici percorsi formativi (validi anche come aggiornamento professionale e di formazione continua), organizzati in collaborazione tra Inail e FOIM (Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano) quale soggetto attuatore delle iniziative formative dell’Ordine
• definire un piano operativo che comprenda anche la redazione di una nota di sintesi delle attività congiuntamente sviluppate nel periodo di riferimento considerato.
 

Art. 3
Referenti

Le Parti designano i Referenti individuati nell’allegato A) con funzione di coordinamento e gestione operativa delle attività oggetto del presente protocollo.
 

Art. 4
Durata

Il protocollo ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa verifica delle attività realizzate.
È fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere dal presente protocollo in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
 

Art. 4
Risorse economiche

La firma di questo protocollo non comporta alcun obbligo finanziario da parte dei contraenti. Questo atto costituisce unicamente una dichiarazione di intenti per stabilire le modalità di collaborazione tra le parti, secondo le modalità sopra descritte. Accordi specifici potranno essere messi a punto per le attività operative e faranno parte del quadro definito nel presente accordo.
 

Art. 5
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

Articolo 6
Proprietà intellettuale

Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’Intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, ricerca, e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Articolo 7
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i loghi delle parti saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti eventuali accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’articolo 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile e verso terzi dei propri dipendenti e dei propri collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Procolo d’Intesa.
 

Art. 9
Sicurezza sul lavoro

Le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e ai regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Art. 10
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec).
 

Art. 11
Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
I - diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto
II - viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti
III - viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato dette informazioni.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sull’informazione confidenziale, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque a un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Art. 12
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente le controversie che possano nascere dal presente Protocollo d’Intesa. 
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia il foro competente è quello di Milano.
 

Art. 13
Registrazione

Il presente Protocollo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, e pertanto è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l’imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.
 

In allegato:
A) Referenti.


Letto, approvato e sottoscritto
 

Allegato A
Referenti

Referenti del Protocollo d’Intesa tra INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per la Lombardia e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, designati ai sensi dell’articolo 3 con funzione di coordinamento e gestione operativa delle attività ivi dedotte
Per INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per la Lombardia
Commissione Sicurezza e Igiene del Lavoro
• Coordinatore: Dott. Leo Tripi
• Supporto operativo al Coordinatore: Dott. Ing. Biagio Principe
Commissione Sicurezza Cantieri
• Coordinatore: Dott. Ing. Angelosante De Robertis
• Supporto operativo al Coordinatore: Dott. Ing. Attilio Scalise
Per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Commissione Sicurezza e Igiene del Lavoro
• Coordinatore Dott. Ing. Fabio Gavino
• Supporto operativo al Coordinatore: Dott. Ing. Fabio Frassini
Commissione Sicurezza Cantieri
• Coordinatore Dott. Ing. Nicoletta Ciprandi
• Supporto operativo al Coordinatore: Dott. Ing. Angelo Benvenuti