Tipologia: Accordo regionale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Data firma: 17 maggio 2018
Parti: Confimi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Commercio, Emilia Romagna
Fonte: uilemiliaromagna.net


Accordo regionale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

In data 17 maggio 2018, si sono incontrati presso la sede legale di Confimi Emilia in Bologna, via di Corticella 184/10: Confimi Emilia, […], Confimi Romagna, […] OO.SS. Emilia Romagna, […] Cgil […], Cisl […], Uil […]
Preso atto dei contenuti, da intendersi qui integralmente richiamati
- dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto il 26 aprile 2007 dalle Parti Sociali Europee Businesseurope, Ueapme, Ceep e Etuc (allegato A);
- dell'Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro siglato il 21 dicembre 2016 tra Confimi Industria e Cgil Cisl Uil (allegato B)
Tenuto conto
a) dell'art. 2087 del Codice civile, per il quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro";
b) del D.Lgs. 81/2008, che prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, considerati (ex art 28) anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato, nell'ambito dei rischi psicosociali, come le molestie e la violenza;
c) della normativa nazionale in materia di molestie e violenza, e in particolare del D.lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il cui art 26 "Molestie e molestie sessuali", ai commi 3 bis e 3 ter, prevede che:
“La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. (...)";
"I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza";
d) dell'art. 55bis (commi 4-6) del D.Lgs. 198/2006, che fornisce una nozione di "discriminazione" stabilendo che:
"Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, fondati sul sesso, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati con connotazioni sessuali, espressi a livello fisico, verbale o non verbale, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso è considerato una discriminazione, ai sensi del presente titolo."
e) dei contenuti della Legge quadro regionale n. 6/2014 per la parità e contro le discriminazioni di genere, che individua le Parti sociali sia come soggetti titolari del Tavolo regionale permanente per le politiche di genere (art.38), sia come attori della prevenzione contro la violenza di genere, indicati nel Piano regionale;
Riconoscendo
• l'opportunità di valorizzare l'adozione di buone pratiche da parte dei datori di lavoro ai fini del riconoscimento delle cosiddette certificazioni etiche o di benefici da parte di INAIL e INPS, nonché dell'assegnazione dell'etichetta GED (Gender equality and diversity label) prevista dall'art 30 L.R. 6/2014
Ribadiscono che
• ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza sul lavoro, secondo le definizioni richiamate, è inaccettabile;
• la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenze;
• i comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
• le lavoratrici, i lavoratori e i datori di lavoro hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate sui principi di uguaglianza e reciproca correttezza.
Sulla base di queste premesse e sul valore dei principi espressi, le Parti condividono l'impegno a:
• dare la massima diffusione al presente Accordo regionale nei territori, in particolare nei luoghi di lavoro tra lavoratrici, lavoratori e datori di lavoro, e a promuoverne l'attuazione anche attraverso la contrattazione di secondo livello, con modalità e forme individuate dai corrispondenti accordi;
• promuovere l'adozione, nelle imprese e nelle unità produttive delle imprese del territorio, della dichiarazione allegata al presente accordo (all.1), al fine di diffondere, all'interno dei contesti organizzativi, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;
• promuovere attività finalizzate alla sensibilizzazione degli attori e alla prevenzione dei fenomeni, attraverso iniziative di informazione e di formazione di dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, RLST, RSPP, medico competente, verificando la possibilità di accesso a finanziamenti pubblici, compresi quelli per la formazione e l'utilizzo dei fondi interprofessionali, per prevenire l'insorgere di comportamenti molesti e violenti nei luoghi di lavoro attraverso la diffusione di una maggiore consapevolezza e capacità di discernimento del fenomeno e dei comportamenti a rischio;
• adottare misure organizzative e procedurali volte alla prevenzione, alla gestione e alla cessazione di eventuali casi di molestie e violenza, anche da parte di terzi;
• sensibilizzare i datori di lavoro per garantire la tutela di lavoratrici e lavoratori da qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione in seguito a segnalazione o denuncia di molestie e violenze;
• contribuire a creare e/o mantenere e/o migliorare condizioni di tutela dei lavoratori in situazioni di bisogno fisico, psichico, etico o sociale;
• rendere note le procedure a sostegno delle eventuali vittime di molestie e violenza, quali:
1) la rete regionale delle Consigliere di Parità, con le strutture e i recapiti (all.2), alle quali le vittime potranno liberamente rivolgersi e che sono ritenute le più idonee - per la loro specifica competenza - ad affrontare le problematiche di tali eventi, con la discrezione necessaria a proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto;
2) la sperimentazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, di percorsi di ascolto e supporto dedicati presso i consultori delle AUSL
In un'ottica più generale le Parti si impegnano, inoltre, a promuovere presso i datori di lavoro:
• l'inserimento lavorativo per sostenere l'autonomia economica di chi segue un percorso di uscita dalla violenza, anche verificando le opportunità offerte dalla Legge Regionale 14/15 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità);
• l'attuazione della normativa sui congedi a favore delle lavoratrici vittime di violenza di genere.
Per verificare l'attuazione di questo Accordo, le Parti prevedono un monitoraggio periodico, con cadenza almeno annuale, che potranno proporre all'attenzione dell'Osservatorio definito dall'art. 18 della Legge regionale quadro n. 6/2014.
Il presente Accordo verrà trasmesso a tutti gli associati a Confimi Emilia e Confimi Romagna, attraverso i mezzi più idonei a garantirne la maggiore diffusione e conoscenza.
 

Letto, confermato e sottoscritto.
Bologna, 17 maggio 2018
 

Allegato 1

"ai sensi dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" del 26 aprile 2007
 

L'azienda …. ritiene inaccettabile e condanna ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che dovessero porle in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto qui di seguito riportato:
"Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".
La dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza: eventuali comportamenti molesti o la violenza subita sul luogo di lavoro vanno denunciati.
In azienda ciascuno ha il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità del prossimo e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell'Accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell'Accordo CONFIMI INDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL del 21 dicembre 2016.
Firma del datore di lavoro


Allegato 2 Consigliere di parità (omissis)
Allegato A Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

Allegato B Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro tra Confimi Industria e Cgil, Cisl e Uil, 21 dicembre 2016