Tipologia: Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Data firma: 3 maggio 2017
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria, Emilia Romagna
Fonte: uilemiliaromagna.net


Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

Confindustria Emilia-Romagna, […] e Cgil, Cisl, Uil dell'Emilia-Romagna, […]
preso atto dell'Accordo Quadro delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007 e dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil il 25 gennaio 2016, che si intendono qui integralmente richiamati;
considerato
■ ed acquisito il quadro di riferimento normativo di livello statale e regionale, ed in particolare la Legge regionale 6/2014 ed il relativo Piano di attuazione, che tra gli altri individua le Parti Sociali come attori della rete di prevenzione contro la violenza di genere;
■ che il rispetto reciproco della dignità altrui a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo e che un'adeguata considerazione di questi aspetti e l'adozione di buone prassi in materia risultano indispensabili anche ai fini del riconoscimento delle cosiddette certificazioni etiche o di benefici da parte di soggetti quali INAIL;
condiviso che
secondo quanto definito dall'Accordo Quadro, "Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile";
ribadiscono che
■ ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro secondo le definizioni sopra richiamate è inaccettabile;
■ è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
■ i comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
■ le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di uguaglianza e reciproca correttezza;
esprimono pertanto concorde volontà di
■ dare la più ampia diffusione all'Accordo regionale nei territori ed in particolare presso le lavoratrici, i lavoratori e le imprese anche nei luoghi di lavoro;
■ promuovere l'adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo (all. 1) nelle imprese e nelle unità produttive delle imprese del territorio anche al fine di diffondere, all'interno dei contesti organizzativi, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;
■ promuovere attività finalizzate alla sensibilizzazione degli attori ed alla prevenzione dei fenomeni, in particolare attraverso iniziative di informazione e formazione da realizzare nei territori e nelle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche a supporto delle attività di formazione, che consentano altresì di far emergere i benefìci conseguenti ad un'adeguata attenzione al tema;
■ individuare e rendere note, nell'elenco allegato al presente Accordo (all. 2), le strutture ed i relativi recapiti alle quali coloro che siano eventualmente stati vittime di molestie o di violenza nei luoghi di lavoro potranno liberamente rivolgersi e che, per la loro specifica competenza, sono ritenuti i più idonei per affrontare eventuali problematiche dirette e indirette collegate a tali temi, con la discrezione necessaria al fine di proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto. A tal fine, anche in considerazione dell'impegno della Regione Emilia-Romagna a valutare la fattibilità di due sperimentazioni di percorsi di ascolto e supporto dedicati, da realizzare uno in Emilia ed uno in Romagna, le Parti sottoscriventi il presente Accordo si danno atto che l'elenco allegato sarà periodicamente integrato anche sulla base delle proposte provenienti dai territori;
■ verificare periodicamente, almeno una volta all'anno, l'attuazione dei contenuti del presente Accordo.
Resta pienamente salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo.


Bologna, 3 maggio 2017

Allegato 1
DICHIARAZIONE
"ai sensi dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" del 26 aprile 2007

L'azienda ____________ ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall'Accordo e qui di seguito riportato:
"Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell'azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su prìncipi di eguaglianza e dì reciproca correttezza, anche in attuazione dell'Accordo Quadro delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007 e dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto tra Confìndustria e CGIL, CISL, UIL il 25 gennaio 2016.

Firma del datore di lavoro

All. 2
Elenco strutture

Confindustria Emilia-Romagna e Cgil, Cisl, Uil dell'Emilia-Romagna individuano nella rete regionale delle Consigliere di Parità, presenti a livello regionale e presso ciascun territorio provinciale, le strutture più idonee alle quali coloro che siano eventualmente stati vittime di molestie o di violenza nei luoghi di lavoro potranno liberamente rivolgersi.
Di seguito, per la regione e per ciascuna provincia, si riportano le denominazioni ed i recapiti di tali strutture.
…omissis….
Le persone interessate potranno comunque liberamente rivolgersi anche ad altre strutture di loro fiducia che risultassero disponibili nel loro territorio.