Tipologia: CRL
Data firma: 26 gennaio 2024
Validità: 01.02.2024 - 31.12.2027
Parti: Confartigianato Legno, Arredo e Marmisti, Cna Produzione e Costruzioni, Casartigiani, Claai e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Legno, Lapidei, Marche, Artigianato
Fonte: ebam.marche.it
 

Sommario:

 

Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza
Diritti e relazioni sindacali
Diritti sindacali
Relazioni sindacali - Osservatorio di settore
Ambiente di lavoro sicuro
Ambiente di lavoro sicuro
Benessere organizzativo
Benessere Organizzativo
Conciliazione vita-lavoro: lavoro agile e congedi
Lavoro agile
Orario di lavoro, flessibilità aziendale, banca ore individuale, part-time, ferie
Flessibilità di orario aziende settore legno arredamento
Banca ore individuale

 

Part-Time
Ferie
Elementi della retribuzione
Elemento Economico Regionale (EER)
Retribuzione tabellare - Imprese Artigiane
Retribuzione tabellare - Piccole c Medie Imprese
Welfare
Fondo Regionale Paritetico
Elemento Retributivo Pregresso (ERP)
Tabella relativa alla determinazione dell’ERP (Elemento Regionale Pregresso)
TFR
Premio di produttività aziendale
Premio di produttività
Opzione welfare per il premio di produttività

 

Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori del settore legno e lapidei della Regione Marche

Premessa
Le Parti nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo interconfederale nazionale del 23 novembre 2016 e dall’Accordo regionale interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di secondo livello del 12 dicembre 2022;
in considerazione dell’importanza che il comparto artigiano, ed al suo interno il settore Legno arredo, ricopre nel tessuto produttivo regionale;
• valutato che le aziende che applicano il contratto Legno Lapidei Artigiano in Italia sono 13.837, di queste 830 sono impiegate nel nostro territorio regionale e danno lavoro a 9.387 lavoratrici e lavoratori dei 59.120 totali - un dato che mette le Marche al secondo posto per numero di addetti occupati dietro alla Toscana,
• analizzato il dato EBNA da cui si evince che tra le aziende che applicano il CCNL del Settore Legno e Lapidei Artigiano n. 670 sono aziende artigiane e occupano 8.162 addetti, 160 sono aziende “non artigiane” (PMI) con 1.225 addetti occupati,
concordano, nell’ambito dei rispettivi ruoli di rappresentanza, nell’affermare che nel tessuto produttivo regionale il comparto artigianato ha rilevanza strategica e che il settore del legno e lapidei ricopre un ruolo di rilievo.

Campo di applicazione
Il contratto collettivo regionale dovrà essere applicato nella Regione Marche ai dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente e delle piccole medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazioni e lavorazione dei materiali Lapidei. (Rif. Art. 1 CCNL).

Diritti e relazioni sindacali
Diritti sindacali

L’assemblea si svolge di norma fuori dai luoghi di lavoro, salvo diverso accordo fra il datore di lavoro e i lavoratori.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro ed esposta nella bacheca sindacale collocata nel luogo dove i lavoratori timbrano la presenza giornaliera. (Rif. Art. 10 CCNL).

Relazioni sindacali - Osservatorio di settore
Le parti concordano di attribuire all’Osservatorio operante presso EBAM, il ruolo di approfondimento e studio al fine di:
• Implementare le politiche di sviluppo del settore e favorire il consolidamento dell’occupazione,
• Sperimentare la certificazione produttiva e sociale di filiera anche in relazione ai criteri ESG ovvero quei criteri di valutazione dell’impegno di un’azienda secondo tre dimensioni, ambientali, sociali e di governance, che misurano quanto l’impresa sia sostenibile e responsabile,
• Avviare confronto con la Regione per favorire, all’interno del sistema artigianato, lo sviluppo del settore della nautica e dell’arredo (casa, ufficio, attività commerciali, ecc.),
• Monitoraggio regionale dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali con sviluppo politiche di aumento della sicurezza,
• Confronto su andamento occupazione lavoratori inabili e loro inserimento;
• Con l’obiettivo di realizzare la parità tra uomo e donna nel lavoro, monitorare la situazione occupazionale divisa per genere: assunzioni, formazione, livelli, passaggi di livello o di qualifica, ricorso a FSBA, pensionamenti, retribuzione,
• Promozione di iniziative di formazione professionale quali:
1. riqualificazione dei lavoratori occupati nei settori a rischio occupazionale,
2. integrazione dei lavoratori stranieri,
3. sicurezza e ambiente di lavoro,
• Monitorare l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante, formazione, età, generò, retribuzione, stabilizzazione.

Ambiente di lavoro sicuro
Ambiente di lavoro sicuro

La prevenzione sugli ambienti di lavoro è un’azione che, volendo conservare le condizioni ottimali del personale e di rispetto delle persone, contemporaneamente opera per accrescere la coesione e la produttività in azienda.
Per ottenere entrambi gli obiettivi, le Parti concordano di intraprendere azioni tese a contrastare rischi alla salute, promuovendo un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali basate su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.
Pertanto, vanno avviati processi per la rilevazione e il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro individuando gli indicatori di benessere e gli indicatori di malessere, definendo il legame tra benessere organizzativo, la Salute e Sicurezza del Lavoro (SSL), l’organizzazione aziendale, la gestione dei rapporti gerarchici, la gestione nell’introduzione delle innovazioni, i ritmi di lavoro, ponendo l’accento sulla promozione della salute delle comunità lavorative.

Benessere organizzativo
Benessere Organizzativo

Per il raggiungimento di questi obiettivi, in un processo dinamico, saranno promosse, dalle Parti Sociali, azioni svolte alla costruzione e/o al rafforzamento degli strumenti di benessere organizzativo aziendale attraverso il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
Le soluzioni di tipo organizzativo/lavorativo potranno essere declinate su questi temi: orario di lavoro flessibile, part-time, lavoro agile (smart working), permessi/orari legati alla maternità/paternità e ferie solidali.
Le parti concordano sull’importanza del tema delle “pari opportunità” con l’obiettivo di individuare e rimuovere gli ostacoli che non consentono, oggi, di arrivare alla parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro e al contempo favoriscono attività di analisi, studio e ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive e utili alla rimozione di eventuali ostacoli.

Conciliazione vita-lavoro: lavoro agile e congedi
Lavoro agile

Si riconosce la possibilità di attivare modalità di lavoro agile su base volontaria, attraverso un accordo individuale che deve prevedere il diritto alla disconnessione, luogo e strumenti di lavoro, salute sicurezza, infortuni e malattie professionali, parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili, formazione. (Rif. L. 81/2017, Art. 8 e seguenti e Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato del 7/12/2021 a cui hanno aderito le parti sottoscrittrici il presente accordo).

Orario di lavoro, flessibilità aziendale, banca ore individuale, part-time, ferie
Flessibilità di orario aziende settore legno arredamento

Le parti considerando auspicabile il contenimento del ricorso allo straordinario e alle sospensioni di lavoro, definiscono l’utilizzo della flessibilità dell’orario, prevedendo la divulgazione capillare di tale opportunità tra imprese e lavoratori. La flessibilità è attivata da un accordo sindacale stipulato in sede aziendale o in Commissione Bilaterale di Bacino, che ne definisca il periodo, le modalità di effettuazione, i periodi di picco, quelli di calo e l’informativa ai lavoratori interessati attraverso una assemblea sindacale.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda e di parte di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 112 ore nell’anno recuperabili entro 18 mesi solari dalla data di effettuazione. Le modalità organizzative e le relative maggiorazioni sono quelle previste dall’art. 30 del CCNL 13/03/2018.
Al termine del periodo le ore non recuperate verranno retribuite con la maggiorazione prevista per l’orario straordinario detratta la percentuale di maggiorazione già erogata.
[…]

Banca ore individuale
Le Parti convengono che il lavoratore, ogni inizio anno e attraverso lettera scritta, possa richiedere di recuperare le ore di straordinario effettuate, in tutto od in parte, con accumulo in una banca ore individuale. L’accordo tra Impresa e Lavoratore prevederà il pagamento della maggiorazione retribuita nel mese di competenza fermo restando l’accantonamento per le ore di straordinario prestate. Il recupero potrà avvenire entro 18 mesi solari dalla data di effettuazione, attraverso scelta prioritaria del lavoratore, con fruizione di permessi ad ore o multipli delle stesse compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell’azienda: comunque i permessi di recupero potranno essere temporaneamente sospesi al verificarsi di assenze non programmate di altri lavoratori. Trascorso il periodo sopraindicato le ore maturate in banca ore dovranno essere liquidate al lavoratore sulla base della retribuzione corrente in atto alla data di erogazione. (Rif. Art. 33-34 CCNL).

Part-Time
È riconosciuta la possibilità per lavoratrici e lavoratori di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time per un periodo determinato per assistere figli di età inferiore a 3 anni e nel caso di assistenza a parenti entro il 2° grado con invalidità documentata subordinata alla autorizzazione aziendale.

Ferie
[…]
Resta fermo che la direzione aziendale potrà valutare un piano di chiusura che permetta la fruizione delle ferie previste annue, al fine di garantire il recupero psico fisico dei propri dipendenti.

Ancona, 26 gennaio 2024