Ministero della Salute
Decreto 7 dicembre 2023
Integrazione della composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
G.U. 21 marzo 2024, n. 68

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visti, in particolare, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della citata legge n. 3 del 2018, nella parte in cui individuano le professioni sanitarie riconosciute, e l'art. 5, nella parte in cui individua le professioni socio-sanitarie riconosciute;
Vista la legge del 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 113 del 2020, nella parte in cui prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute [...] l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie»;
Visto il citato art. 2, comma 1, legge n. 113 del 2020, che al secondo periodo prevede che l'Osservatorio sia costituito da «rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e che, in particolare, il citato Osservatorio sia costituito «per la sua metà, da rappresentanti donne», e che la partecipazione ad esso «non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 gennaio 2022, recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione dell'art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2022, n. 41 e, in particolare, l'art. 2, relativo alla composizione dell'Osservatorio;
Vista la nota dell'Unione generale del lavoro - UGL Salute, prot. n. 7 dell'8 febbraio 2023, con la quale la predetta organizzazione sindacale ha richiesto l'inserimento di un suo rappresentante in seno all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie;
Vista la nota dell'Associazione nazionale medici INPS - ANMI FEMEPA del 9 marzo 2023, con la quale la predetta associazione ha richiesto l'integrazione di un proprio rappresentante in seno all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie;
Vista la nota della Croce Rossa italiana, prot. n. 9508 del 10 marzo 2023, con la quale la predetta organizzazione ha richiesto l'integrazione di un proprio rappresentante in seno all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie;
Considerato che le sopracitate organizzazioni ed associazioni rientrano tra le categorie individuate al suddetto art. 2, comma 1, della legge n. 113 del 2020 e, in particolare, UGL Salute e ANMI-FEMEPA tra le «organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale» e la Croce Rossa italiana tra le «organizzazioni di settore»;
Considerato che le citate organizzazioni sindacali risultano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore sanità;
Considerate le importanti funzioni che la Croce Rossa italiana svolge in un settore particolarmente sensibile quale quello dell'emergenza-urgenza, svolgendo tra l'altro attività di monitoraggio delle aggressioni occorse ai propri operatori;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 2 del sopracitato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 gennaio 2022;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. atti 217/CSR);
 

Decreta:

Art. 1
Integrazione della composizione dell'Osservatorio

1. Per i motivi di cui in premessa, all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2022, dopo le parole «un rappresentante FEDERSANITÀ - Confederazione Federsanità ANCI regionali» sono aggiunte le seguenti parole:
«un rappresentante UGL Salute - Unione generale del lavoro Salute;
un rappresentante ANMI-FEMEPA - Associazione nazionale medici INPS;
un rappresentante CRI - Croce rossa italiana.».
 

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2023

Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'interno Piantedosi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 507