Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 marzo 2024, n. 7288 - Infortunio a scuola. Assicurazione dei dipendenti statali 


 

 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 19/03/2024
 

 

Fatto


L.R. ha adito il Tribunale di Firenze per sentire dichiarare la responsabilità del MIUR, quale datore di lavoro, nella produzione dell’infortunio ad essa occorso il 13 agosto 2007 presso l’Istituto comprensivo Scarperia San Piero a Sieve e condannare la stessa P.A. a corrispondere il c.d. danno differenziale, oltre al rimborso delle spese mediche e di quelle sostenute per le opere realizzate nella sua abitazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Si è costituito il MIUR, che ha chiamato in causa la sua compagnia assicuratrice, Generali Italia spa, al fine di essere tenuta indenne.

Si è costituita Generali Italia spa.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 522/2017, ha accolto la domanda della ricorrente in ordine al risarcimento del danno differenziale e rigettato la domanda di manleva proposta contro Generali Italia spa.

Il MIUR ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 273/2018, ha rigettato.

Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Generali Italia spa si è difesa con controricorso.
L.R. è rimasta intimata.
 

Diritto


1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 e 437, comma 2, c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare la tardività delle contestazioni sollevate in appello concernenti la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non operante la copertura assicurativa.
Con il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 437, comma 2, c.p.c. perché il giudice di appello non avrebbe dovuto ritenere inammissibile la produzione, in sede di gravame, del testo integrale del contratto di assicurazione, considerato che una sintesi dello stesso era stata già depositata davanti al Tribunale di Firenze e che il detto testo integrale era stato allegato pure da Generali Italia spa.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 10 ed 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, dell’art. 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell’art. 1, comma 3, d.m. del 10 ottobre 1985 atteso che la Corte d’appello di Firenze non avrebbe tenuto conto che i dipendenti statali non sarebbero stati soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro INAIL, con la conseguenza che, ai sensi del contratto stipulato con Generali Italia spa, L.R. non avrebbe potuto essere qualificata come soggetto terzo.
Le tre doglianze possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione.
Il ricorso va rigettato, per le ragioni che seguono, anche se alcuni passaggi argomentativi della decisione impugnata vanno meglio chiariti.
Innanzitutto, si osserva l’ammissibilità della difesa con la quale il MIUR aveva affermato in appello che la lavoratrice non era soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in quanto, quale dipendente dello Stato, non era assicurata, ai sensi dell’art. 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965 e del d.m. 10 ottobre 1985, presso l’INAIL, ma era sottoposta allo speciale regime della gestione per conto dello Stato.
Infatti, il Tribunale di Firenze si era pronunciato in ordine all’operatività del contratto di assicurazione concluso con Generali Italia spa, escludendo che fosse applicabile nella specie, atteso che L.R. era ‹‹soggetta all’assicurazione INAIL››.
Si era trattato di un accertamento dovuto, siccome attinente alla verifica di un elemento costitutivo della pretesa del MIUR di essere garantito da Generali Italia spa. Detto accertamento, però, consentiva al medesimo MIUR, soccombente sul punto in primo grado, di proporre appello contro questa affermazione, sostenendo in maniera esplicita che, alla luce della vigente normativa, la sua dipendente non era ‹‹soggetta all’assicurazione INAIL››. Pertanto, il relativo motivo d’impugnazione non era nuovo.
Del tutto irrilevante è, invece, la contestazione inerente il deposito della versione integrale del contratto di assicurazione, in quanto la corte territoriale lo ha, comunque, esaminato.
Infondata è, infine, la terza doglianza.
Come evidenziato dalla Corte d’appello di Firenze, una delle clausole del contratto di assicurazione menzionato prevede che sia qualificabile come terzo e, quindi, sia coperto da tale assicurazione il ‹‹personale docente e non docente della scuola - non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio››.
Sostiene il MIUR che questa clausola non verrebbe in questione nella specie, atteso che i dipendenti statali non sarebbero assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, ma sarebbero soggetti allo speciale regime della gestione per conto dello Stato.
Non viene in rilievo, quindi, un problema di interpretazione del contratto di assicurazione, in sé non contestata.
Oggetto del contendere è, piuttosto, se L.R. possa essere qualificata come terzo, ai sensi del contratto de quo, e, dunque, se quest’ultimo regoli o meno la vicenda in esame.
Al riguardo, si osserva che, in effetti, l’art. 127, u.c., del d.P.R. n. 1124 del 1965 prescrive che ‹‹Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità››.
Il decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, è intervenuto a dare concreta attuazione e regolamentazione all’assicurazione dei dipendenti statali nella speciale forma di gestione per conto dello Stato.
Detto decreto dispone, all’art. 1, che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del Testo Unico approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme contenute nel medesimo decreto.
Caratteristica della posizione dei dipendenti statali in esame è che il loro rapporto assicurativo non è trilatero, come avviene per gli altri lavoratori, venendo coinvolti il datore di lavoro, il dipendente e l’assicurazione, ma bilaterale, in quanto nello Stato sono riunite le posizioni sia del datore di lavoro sia dell’assicurazione.
Lo Stato affida, però, all’INAIL il compito di assicurare i propri dipendenti, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del menzionato Testo Unico.
Pertanto, la valutazione dell’indennizzabilità dei casi rientra nella specifica ed esclusiva competenza dell’INAIL.
Ulteriore peculiarità è rappresentata dal fatto che lo Stato attua la tutela dei propri dipendenti non anticipando il premio assicurativo, ma rimborsando all’INAIL le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale.
Da ciò si evince, da un lato, che un dipendente statale, come l’intimata, non è parte di un rapporto assicurativo con l’INAIL, e, dall’altro, che la speciale forma di gestione per conto dello Stato è un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ne deriva che il contratto di assicurazione in esame non poteva venire in rilievo nella presente controversia, in quanto ad essere incluso nella relativa copertura assicurativa era il ‹‹personale docente e non docente della scuola - non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio››, senza che rilevasse l’identità dell’assicuratore, mentre, con evidenza, l’intimata beneficiava, comunque, di una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in ordine alla quale la controparte non era l’INAIL, ma lo Stato.
2) Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‹‹La speciale forma di gestione per conto dello Stato disciplinata dal decreto del Ministero del tesoro del 10 ottobre 1985 è un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nella quale l’assicuratore non è l’INAIL, ma lo Stato; ne consegue che il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi concluso da un istituto scolastico con un assicuratore privato, nel quale sia prevista l’operatività della relativa copertura anche per il personale docente e non docente della scuola non soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ove detto personale sia rimasto vittima di infortuni in occasione di lavoro o di servizio, non è applicabile ai dipendenti statali la cui tutela contro tali infortuni avviene per mezzo della summenzionata gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL››.
Le spese di lite seguono la soccombenza in favore della parte controricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di amministrazione statale non tenuta a versare il detto contributo.
 

P.Q.M.


La Corte,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese a parte controricorrente, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 22 febbraio 2024