Tipologia: CIA
Data firma: 14 ottobre 2021
Validità: 14.10.2021 - 31.12.2022
Parti: Allitude e RSA
Settori: Credito Assicurazioni, Allitude
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Art. 1 - Contratti a termine
Art. 2 - Contratti di somministrazione
Art. 3 - Contratti di apprendistato professionalizzante
Art. 4 - Part-time
Art. 5 - Formazione
Art. 6 - Distacchi a scopo formativo
Ambiente di lavoro
Art. 7 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro
Organizzazione del lavoro
Art. 8 - Organizzazione aziendale
Art. 10 - Profili professionali e correlati Inquadramenti
Art. 11 - Rotazione del personale
Art. 12 - Avvicendamenti
Art. 13 - Orario di lavoro

Permessi

 

Art. 14 - Aspettativa e congedi per malattia del figlio e per l’inserimento al nido o alla scuola materna
Art. 15 - Permessi ai lavoratori
Art. 16 - Assenze di un giorno per malattia
Trattamenti economici
Art. 19 - Indennità per asilo nido
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Premio di fedeltà
Art. 22 - Uso di autovettura privata
Art. 23 - Trattamenti integrativi sanitari e previdenziali
Disposizioni varie
Art. 24 - Benefici portatori di handicap
Art. 25 - Mutui agevolati “prima casa” e condizioni sui servizi bancari
Art. 26 - Commissione pari opportunità
Art. 27 - Decorrenza e durata


Contratto Integrativo Aziendale per i lavoratori appartenenti alle aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi di Allitude spa, Trento, 14/10/2021

Addì l4/10/2021, in Trento presso la sede di Allitude spa, tra Allitude spa (di seguito “Allitude”) e le Rappresentanze Sindacali Aziendali (di seguito le “RR.SS.AA.”) assistite dalla Delegazione sindacale di Gruppo - (di seguito le “OO.SS.”) firmatarie in calce al presente contratto visti gli articoli 8 e 29 del CCNL 9.01.2019 in applicazione degli impegni previsti al punto 5.8 dell’accordo di fusione del 23 dicembre 2019, si conviene di rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale (di seguito il “Contratto”) per i Dipendenti appartenenti alle Aree Professionali e alla categoria dei Quadri Direttivi di Allitude, come segue.

Art. 1 - Contratti a termine
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la normale modalità di impiego in Allitude.
Valutato il contenuto del D. Lgs. n. 81/2015 e le successive integrazioni e modifiche, i contratti di lavoro a tempo determinato, al superamento dei 12 mesi, potranno essere stipulati solo nel rispetto delle seguenti causali di legge:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
• esigenze sostitutive di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
• specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
Allitude può assumere con contratto a termine un numero di lavoratori nella misura massima del 15%, con arrotondamento ad uno dell’eventuale frazione, del personale con contratto a tempo indeterminato dipendente di Allitude.
Per i contratti a tempo determinato superiori a 18 mesi, l’eventuale mancata conferma/proroga, deve essere comunicata 45 giorni prima della scadenza.
Per i contratti a tempo determinato fino a 18 mesi, l’eventuale mancata conferma/proroga deve essere comunicata 15 giorni prima dalla scadenza.
L’Azienda fornirà annualmente alle RR.SS.AA. in apposito incontro, informativa in ordine all’applicazione del presente articolo.
[…]

Art. 2 - Contratti di somministrazione
[…]
Il limite aziendale - in percentuale sull’organico a tempo indeterminato - disposto per i contratti di somministrazione e per i contratti di inserimento dall’art. 31 del vigente CCNL, è convertito in limite soltanto per i contratti di somministrazione, pari al 15% dell’organico a tempo indeterminato.

Art. 3 - Contratti di apprendistato professionalizzante
Le Parti concordano di avallare progetti di apprendistato professionalizzante che Allitude e il lavoratore (sia in possesso di diploma, che di laurea specialistica) possano stipulare con le seguenti caratteristiche, fermo restando per quanto compatibile il riferimento alla disciplina del vigente CCNL ed alle normative di legge in materia:
• durata fino a due anni (24 mesi);
• inquadramento per 12 mesi nella 2A Area Professionale, 2° Livello retributivo;
• formazione pianificata in Azienda Le Parti si faranno parte attiva per promuovere attraverso la predetta società un sistema di certificazione delle competenze acquisite attraverso il percorso formativo in apprendistato.
Per gli apprendisti, l’eventuale mancata conferma/proroga, deve essere comunicata 60 giorni prima, certificando, inoltre, il percorso formativo e formalizzando per iscritto le relative valutazioni.

Art. 4 - Part Time
Le Parti si danno atto che l’istituto del Part Time rappresenta un’importante e positiva forma di flessibilità della prestazione lavorativa.
A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle, aventi priorità, previste dal 2° comma dell’art. 2 dell’allegato “E” al CCNL (Disciplina del lavoro a tempo parziale - assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge 300/1970), Allitude, all’interno dell’aliquota percentuale fissata dall’art. 1 del citato allegato, è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti part time a tempo determinato nel limite di 1 unità per ogni 15 dell’organico in servizio, con arrotondamento matematico.
Allitude valuterà con particolare favore, anche se ciò dovesse comportare il superamento del limite quantitativo di cui sopra, le domande presentate da dipendenti per il fine di accudire i figli fino a tre anni di età. Il contratto part-time, concesso con tale motivazione, coprirà tutto il periodo fino all’inserimento del figlio alla scuola materna.
Le richieste vanno esaminate semestralmente: in gennaio, quelle pervenute entro il 31 dicembre; in luglio, quelle pervenute entro il 30 giugno. Ai fini del computo di cui al secondo comma, non si considerano i contratti part time a tempo indeterminato ed i contratti part-time concessi per previsioni di legge al personale affetto da particolari patologie (ad esempio malattia oncologica). Si conviene inoltre che, a richiesta del Dipendente che si trovi in condizioni di difficoltà non reversibile (handicap grave dei figli, familiari conviventi, invalidità del Dipendente stesso con percentuale non inferiore al 60%) sia riconosciuto il part-time in connessione con il perdurare del motivo che ha originato la richiesta.
Il principale criterio per la concessione dei contratti part-time è la rotazione. Pertanto, anche allo scopo di consentire l’avvicendamento nel beneficio, i contratti a tempo parziale derivanti da trasformazione di contratti a tempo pieno vanno stipulati, in via generale, a tempo determinato. I rinnovi di detti contratti avranno di massima cadenza annuale ed in ogni caso non inferiore a sei mesi, salvo richiesta di durata più breve avanzata dal lavoratore.
Nel riconoscimento del Part Time, l’azienda compilerà semestralmente una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei dipendenti che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. La medesima graduatoria verrà stilata in base ai punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato:
• 15 punti, per assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave;
• 12 punti, per assistenza al coniuge o al convivente o a genitori o a parenti entro il 2° grado portatori di handicap grave;
• 12 punti, per dipendenti essi stessi portatori di handicap grave;
• 10 punti, per assistenza al coniuge o al convivente o a figli, genitori o parenti entro il 2° grado
gravemente ammalati;
• 10 punti, per necessità dei dipendenti con patologie di salute croniche documentata da idonea
certificazione medica comprovante la patologia;
• per necessità di accudire i figli, di età inferiore a14 anni, in base al seguente ordine di punteggio:
- 8 punti, per figli da 0 a 3 anni;
- 6 punti, per figli da 3 anni e 1 giorno a 6 anni;
- 5 punti, per figli da 6 anni e 1 giorno a 10 anni;
- 2 punti, per figli da10 anni e 1 giorni a14 anni;
Per i dipendenti con più figli la determinazione del punteggio avverrà come segue:
- attribuzione, per il primo figlio, del punteggio più favorevole in relazione all’età in misura intera;
- attribuzione dei successivi punteggi, da sommarsi al precedente, in misura pari a 1/2 per il secondo figlio, a 1/3 per il terzo figlio a 1/4 per il quarto figlio e così via.
- l’assenza dell’altro genitore comporta il raddoppio del punteggio di cui sopra
A parità di punteggio prevarrà chi ha il figlio di età inferiore.
A parità di motivazione e requisiti prevarrà, nell’ordine, l’anzianità di servizio e l’età anagrafica del dipendente.
• 3 punti, per motivi di studio riconducibili a corsi di cui all’art.10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art.68 CCNL)
• 1 punto, per motivi personali
Il criterio di attribuzione dei vari punteggi è a titolo sperimentale e, su richiesta di una delle due Parti, potrà essere rivisto annualmente.
In caso di non accoglimento della domanda l’Azienda potrà concedere una adeguata distribuzione dell’orario di lavoro al fine di sopperire alle necessità personali/familiari.
Le Parti, con riferimento alla disciplina fissata dall’allegato E del vigente CCNL, convengono che il personale a part-time appartenente alle tre Aree Professionali possa esercitare annualmente, con le medesime modalità previste dalla procedura relativa alla Banca delle Ore, una opzione volontaria per il recupero delle ore prestate in aggiunta al normale orario di lavoro (supplementare), in luogo della corrispondente retribuzione. Analoga possibilità di recuperi si prevede per il personale part-time della categoria dei Quadri Direttivi.

Art. 5 - Formazione
[…]
Si conviene che sarà effettuata una formazione adeguata a chi rientra al lavoro dopo periodi di assenza superiori a 1 mesi.

Ambiente di lavoro
Art. 7 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro

Salubrità degli ambienti di lavoro
Le Parti convengono che, qualora Allitude intenda porre in essere innovazioni tecnologiche e/o ristrutturazioni ambientali idonee a modificare le condizioni di lavoro, gli incontri con le RR.SS.AA. di cui all’art. 17 del vigente CCNL abbiano luogo in via preventiva, anche al fine di raccogliere eventuali suggerimenti utili alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento.
Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con le RR.SS.AA..
Pausa per addetti ai video terminali o visori
Per la prestazione dei Dipendenti addetti a video terminali (VDT) si fa riferimento alle norme specifiche di legge ed in particolare alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, a seguito di visita sanitaria del lavoratore, le strutture sanitarie abilitate prescrivano appositi strumenti per il lavoro ai VDT e la prescrizione risulti confermata da eventuale accertamento di Allitude, l’onere per la strumentazione in argomento sarà a carico di Allitude.
Allitude si impegna ad esaminare favorevolmente, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative aziendali, eventuali richieste di esonero dall’adibizione a videoterminale da parte di Dipendenti in stato di gravidanza.
Avvicendamento ad altra mansione in presenza di non idoneità o di possibile aggravamento di una qualsiasi patologia legata alla mansione espletata
In caso di non idoneità a determinate mansioni o di possibile aggravamento di una qualsiasi patologia legata alle mansioni espletate, attestata da apposita dichiarazione medica del Dipendente, oltreché da eventuale accertamento da parte di Allitude a norma dell’art. 5 della legge 300/70 oppure a norma dell’art. 10 della legge 68/99, Allitude provvederà all’assegnazione ad altre mansioni equivalenti, ove disponibili, compatibilmente alle esigenze tecniche ed organizzative aziendali.
Eventuali casi particolari saranno esaminati e discussi in specifici incontri con le RR.SS.AA..

Organizzazione del lavoro
Art. 8 - Organizzazione aziendale

Nel quadro di una visione dinamica dell'organizzazione aziendale, correlata all’offerta di servizi alle Casse Rurali/BCC in un contesto particolarmente competitivo, Allitude è impegnata a ricercare il migliore impiego dei Dipendenti, in funzione degli anzidetti servizi e della promozione professionale dei Dipendenti, pratica e culturale, soprattutto attraverso la formazione, l’autonoma azione auto-informativa e auto-formativa, nonché anche mediante mobilità interna e sviluppo della collaborazione di gruppo.
Le procedure di lavoro, come le successive variazioni, saranno portate a conoscenza dei Dipendenti interessati in apposite riunioni che si svolgeranno, di norma, durante l'orario di lavoro.
Allitude provvederà inoltre a comunicare ai Dipendenti le circolari interne relative a:
• assunzioni, specificando cognome e nome, inquadramento, decorrenza del rapporto di lavoro, del nuovo Dipendente;
• conferme a tempo indeterminato, avanzamenti, promozioni, assegnazioni di profili professionali (mansioni).
Mentre gli eventuali spostamenti di Dipendenti all’interno della Struttura aziendale saranno comunicati ai Dipendenti mediante messaggio di posta elettronica.

Art. 11 - Rotazione del personale
Il Dipendente ha facoltà di chiedere, dopo tre anni di adibizione ad una medesima mansione lavoro, di essere impiegato in altro equivalente mansione.
Allitude che condivide l’opportunità di rotazione del personale, dichiara la propria disponibilità ad accogliere dette richieste, compatibilmente con le esigenze aziendali e tenuto conto delle attitudini e della preparazione professionale del personale richiedente. In caso di diniego, il lavoratore potrà chiederne le ragioni.

Art. 13 - Orario di lavoro
L’orario standard per il personale dipendente di Allitude inquadrato nelle tre aree professionali è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali e si esplica giornalmente dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Per il personale viene definita una fascia di flessibilità giornaliera che consente l’ingresso mattutino dalle 8.00 alle 8.30 e l’uscita pomeridiana dalle 17.00 alle 17.30, con pausa pranzo di almeno 1/2 ora dalle 13 alle 14.30. Eventuali ritardi oltre la flessibilità vengono recuperati a minuti.
Servizio di Reperibilità
L’Azienda conferma che il servizio di reperibilità richiesto ai Dipendenti rientra nella disciplina prevista dall’art. 124 del CCNL per i Quadri, gli Impiegati e gli Ausiliari delle CRA/BCC.
[…]
Resta inteso che troverà piena applicazione l’ultimo comma del citato art. 124 del CCNL, specie per quanto concerne gli opportuni criteri di rotazione, o “turnazione” come vengono più precisamente definiti dal CCNL.
Inoltre, in caso di intervento e dunque di prestazione di attività lavorativa a tutti gli effetti, verrà riconosciuto il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento stesso, decorrente dal momento della chiamata fino al momento del rientro del personale interessato presso la propria abitazione, oppure fino alla fine dell’attività in caso di interventi effettuati da remoto; il compenso minimo sarà comunque ragguagliato ad un’ora straordinaria lavorata.
Si conferma infine che l’eventuale intervento di personale ulteriore dell’Area, volontariamente resosi disponibile e richiesto d’intervenire con carattere di urgenza e di emergenza, sarà retribuito con l’intero e medesimo trattamento economico previsto per il personale in reperibilità e come sopra definito.

Permessi
Art. 15 - Permessi ai lavoratori

[…]
Sono inoltre da considerare retribuiti, per il tempo necessario, i permessi richiesti per visite mediche e/o visite e prestazioni specialistiche ed esami di laboratorio e clinici specialistici, cui il Dipendente debba sottoporsi, comprovate da adeguata documentazione della struttura sanitaria. Analogo permesso viene concesso per l’effettuazione di prestazioni specialistiche conseguenti ad interventi chirurgici o infortuni subiti.
Saranno attinti dalla Banca delle Ore i permessi per effettuare:
• cicli di cura per la parte eventualmente eccedente le 20 ore;
• visite mediche e/o visite e prestazioni specialistiche, comprovate da adeguata documentazione della struttura sanitaria, per la parte eventualmente eccedente le 4 ore.
Il limite di cui sopra è da riferirsi ad ogni singola visita medica o intervento, ovvero ad ogni singolo ciclo di cure.

Disposizioni varie
Art. 26 - Commissione pari opportunità

Le Parti condividono l’obiettivo della piena valorizzazione del personale femminile, anche attraverso l’individuazione di interventi che favoriscano le pari opportunità uomo - donna e l’adozione di misure per conciliare la vita lavorativa con quella familiare.
A tale proposito indicano la Commissione di Pari opportunità del Credito Cooperativo trentino quale Organismo principale cui fare riferimento per la definizione di interventi di tipo formativo, progettuale, nonché per effettuare studi ed analisi della situazione aziendale e di settore in materia.