Tipologia: Contratto di II livello
Data firma: 18 dicembre 2013
Parti: BCC/CRA e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC/CRA, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Art. 2 Premio di anzianità
Art. 4 Provvidenze per familiari portatori di handicap
Art. 5 Formazione per nuovi assunti
Art. 6 Sicurezza nel lavoro
Art. 7 Condizioni igienico sanitarie
Art. 8 Permessi retribuiti
Art. 9 Uso di autovettura privata
Art. 10 Indennità di rischio
Art. 11 Indennità annuali
Art. 12 Turni delle ferie
Art. 13 Banca delle ore
Art. 15 Fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale
Art. 16 Rotazioni del personale

 

Art. 17 Prestazione lavorativa dei quadri direttivi
Art. 18 Vice preposto
Art. 19 Part time
Art. 20 Volontariato
Art. 21 Innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ristrutturazioni aziendali
Art. 23 Sistema incentivante
Art. 24 Contratti a tempo determinato
Art. 25 Orario
Art. 27 Condizioni riservate al personale
Art. 29 Ruoli chiave
Art. 31 Automatismi
Art. 32 Decorrenza, effetti e durata


Contratto di II livello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti alla Federazione Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e della Servizi Bancari Associati.

Cuneo lì, 18 dicembre 2013, tra la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba - Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], visti gli articoli 8 e 29 del CCNL 21 dicembre 2012, viene stipulato il seguente contratto integrativo regionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e della Servizi Bancari Associati:

Art. 5 Formazione per nuovi assunti (idem Art. 63 CCNL)
Nei corsi di Formazione per nuovi assunti presso la Federazione locale o presso le singole BCC vanno riservate n. 2 ore a dirigenti delle organizzazioni sindacali firmatarie per trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 6 Sicurezza nel lavoro
Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le RSA, ove costituite, o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto. Nel caso in cui le misure di sicurezza da adottare non siano condivise, la soluzione del problema potrà essere rimessa alla Commissione Regionale Sindacale che, per la materia in oggetto, potrà essere convocata, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l’onere delle visite mediche specialistiche, eventualmente richieste dal lavoratore colpito per quanto non risarcibile dalla copertura sanitaria integrativa collettiva, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.
In caso di malattia derivante da evento criminoso l’azienda concederà un periodo di comporto distinto, e con esso cumulabile, da quello previsto dall’art. 55 del vigente CCNL della durata massima di mesi 6 (sei). Su richiesta scritta del lavoratore, l’Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio intervenuti dall’insorgere dell’evento.
In caso di rapina la Direzione concorda con il personale coinvolto l’opportunità di non interrompere l’attività della filiale stessa, anche ricorrendo a sostituzioni di personale.
In caso di rapina i lavoratori coinvolti potranno usufruire di 2 giorni di permesso retribuito a partire dal giorno successivo all’evento criminoso; verranno altresì valutate ulteriori eventuali necessità di assenza dal lavoro (ad esempio, necessità di sostegno psicologico).
In caso di evento criminoso l'Azienda si assumerà l'onere, anche tramite assicurazione, di eventuali risarcimenti per furto/danni di effetti personali dei dipendenti.
Le parti stipulanti il presente contratto, per garantire la sicurezza delle persone, concordano di adottare almeno n. 2 tra le seguenti misure in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro: Sistemi di controllo all’ingresso della succursale:
- bussola;
- metal detector;
- rilevatore biometrico;
- vigilanza.
Dispositivi di ausilio per le Forze dell’ordine:
- videoregistrazioni;
- allarme;
- rilevatore biometrico.
Dispositivi per disincentivare il compimento dell’atto criminoso:
- mezzo forte temporizzato per cassieri;
- macchiatore di banconote;
- bancone blindato.
Le iniziative sopra elencate saranno pubblicizzate con esposizione di apposite vetrofanie recanti l’indicazione dei sistemi di sicurezza applicati.
L’attività di caricamento e scaricamento dei dispositivi automatici di distribuzione delle banconote effettuata in ATM remoti e il servizio di trasporto valori sono da affidare, di norma, a ditte specializzate.
Inoltre, si raccomanda che all’interno delle Filiali con un solo dipendente non vi sia adibita una donna in gravidanza e che venga valutata nell’ambito della Commissione Interna per la Sicurezza l’idonea misura preventiva di sicurezza

Art. 7 Condizioni igienico sanitarie
Durante il periodo di gravidanza e di allattamento, le lavoratrici non saranno adibite a videoterminale (adibizione di cui all’art. 51 del D. Lgs. 626/1994 s.m.i.), salvo che non siano adottate tecnologie a cristalli liquidi.
Inoltre, fermo restando le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, alle lavoratrici che rientrano in Azienda dopo la maternità, la Banca valuterà con l’interessata la Sede di lavoro ritenuta più idonea per favorire la dipendente fino al compimento del secondo anno di età del bambino e fornirà adeguato aggiornamento professionale.

Art. 8 Permessi retribuiti
I permessi retribuiti di cui al 3° comma dell’art. 54 del CCNL 21.12.2012 vanno concessi nelle seguenti misure:
[…]
c)in caso di visite specialistiche del dipendente: il tempo strettamente necessario;
[…]
e) fino a 30 ore annuali per terapie ripetitive per malattie oncologiche, cardiologiche e dialisi;
[…]

Art. 13 Banca delle ore
Con specifico riferimento alle previsioni di cui all’art. 127 del vigente CCNL, le parti convengono di adottare quanto segue:
• il recupero delle prestazioni aggiuntive (ex straordinario) e dell’eventuale riduzione d’orario (23 ore annuali) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora;
• esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all’anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente;
• in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le eventuali ore rivenienti dalla riduzione d’orario (23 ore annuali) maturate e non recuperate sono da liquidare ed il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria ordinaria; invece, sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le ore di prestazioni aggiuntive effettuate e non recuperate sono sempre da liquidare ma il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria
con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario;
• in banca delle ore confluiscono esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Per prestazioni che prevedano una maggiorazione superiore al 25%, si darà seguito alla liquidazione di quanto spettante così come previsto dal CCNL 21.12.2012, senza accantonamento in banca delle ore;
• le Aziende provvederanno ad informare mensilmente i lavoratori, con gli strumenti ritenuti più utili, circa la propria situazione relativa al quantitativo di ore complessive confluite in banca delle ore e circa i termini di scadenza per il recupero delle stesse;
• le Aziende provvederanno, trascorsi 24 mesi dalla maturazione, a rendere noto con qualsiasi mezzo, anche informatico, al lavoratore la situazione delle ore residue e a concordare con il lavoratore la fruizione delle ore residue.

Art. 16 Rotazioni del personale
Le Aziende, di norma, provvederanno ad erogare adeguata formazione ai lavoratori destinati per la prima volta a nuova mansione.
Le Aziende provvederanno inoltre ad erogare adeguata formazione ai lavoratori, indipendentemente dalle mansioni svolte, alla ripresa dell’attività lavorativa dopo un periodo di assenza non inferiore a sei mesi continuativi.

Art. 19 Part time
Il limite previsto dall’art. 2, Allegato E al CCNL 21.12.2012 viene portato ad 1 unità ogni 20, con arrotondamento all’unità superiore per eventuali frazioni superiori al 50% della medesima quota. Il limite dovrà essere considerato come minimo e omnicomprensivo di tutte le particolarità (motivi di salute, personali o di familiari).
Le Aziende privilegeranno l’accoglimento delle domande di trasformazione per:
• condizioni di salute del lavoratore;
• assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave;
• necessità di accudire a figli fino all’età di 8 anni;
• assistenza al coniuge /convivente, a figli/affidati, a genitori gravemente ammalati.
Resta inoltre inteso che, salvo diversa richiesta del lavoratore, le trasformazioni di contratti di lavoro a tempo pieno in contratti di lavoro a tempo parziale sono da accogliere a tempo determinato, con durata minima di mesi 12.
Eventuali rifiuti dovranno essere motivati al dipendente.

Art. 25 Orario
Compatibilmente con le esigenze di servizio, i lavoratori assegnati ad unità funzionali che non comportano contatto con il pubblico possono richiedere lo spostamento, in via non occasionale, del proprio orario di entrata fino a 30 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita con possibilità di rinegoziazione annuale.
L’azienda prenderà in considerazione tali richieste motivando eventuali rifiuti.
Il lavoratore appartenente alla categoria delle aree professionali certifica personalmente la sua presenza in azienda mediante timbratura in entrata e in uscita.
Il lavoratore che per dimenticanza o altre ragioni non avesse effettuato personalmente la propria timbratura potrà effettuarla in un secondo tempo, sottoponendola a specifica autorizzazione del suo diretto responsabile, indicandone i motivi.