Tipologia: CCNL
Data firma: 18 dicembre 2020
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2022
Parti: Aiatp e Cisal, Federmar-Cisal
Settori: Trasporti, Personale navigante navi fino a 500 t.s.l.
Fonte: cisal.org


Sommario:

 

Parti stipulanti
Premessa
Area contrattuale mare
Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Assunzione
Art. 3. Periodo di prova
Art. 4. Tabella minima di sicurezza
Art. 5. Orario di lavoro
Art. 6. Orario di riposo
Art. 7. Inizio del servizio a bordo
Art. 8 Minimi contrattuali
Art. 9. Straordinario
Art. 10. Sosta Inoperosa
Art. 11. Computo riposi compensativi e ferie
Art. 12. 13A e 14A mensilità
Art. 13. Trattamento delle giornate del sabato in servizio
Art. 14. Scatti di anzianità / navigazione
Art. 15. Indennità di navigazione
Art. 16. Valore convenzionale della Panatica
Art. 17. Giorni festivi
Art. 18. Trattamento festività
Art. 19. Trattamento delle festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
Art. 20. Ferie - Congedo matrimoniale
Art. 21. Assegni familiari

 

Art. 22. Divise equipaggio
Art. 23. Indennità perdita corredo
Art. 24. Rapporti gerarchici e disciplinari
Art. 25. Condotta del personale
Art. 26. Infrazioni disciplinari e sanzioni 
Art. 27. Controversie sindacali
Art. 28. Risoluzione del contratto di arruolamento
Art. 29. Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento
Art. 30. Trattamento di fine rapporto
Art. 31. Decorrenza e durata
Art. 32. Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto
Art. 33. Indennità di trasferta
Art. 34. Ente bilaterale
Art. 35. Quota di servizio
Art. 36. Contrattazione aziendale o II livello
Allegati
Allegato 1) Modello di contratto di imbarco
Allegato 2) Assicurazione malattie
Allegato 3) Assicurazione infortuni
Allegato 4) Diritti sindacali
Parte speciale 1 - Sezione minicrociere in acque interne
Premesse
Art. 1 Minimi contrattuali
Art. 2 Orario di lavoro notturno


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale navigante sulle navi minori fino a 500 t.s.l. e per i naviganti imbarcati su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali che effettuano servizio giornaliero senza aver alcuna struttura per il pernottamento a bordo 1° gennaio 2021

Parti stipulanti
Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri (Aiatp) e Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) e Federmar (Federazione marittimi Cisal)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale
Il giorno 18 dicembre 2020, presso l'ufficio della Dottoressa A.A. sito in Napoli alla Via Guglielmo Melisurgo n.15, Consulente del Lavoro della Aiatp, si sono incontrate la Aiatp, […], con la partecipazione di una rappresentanza delle aziende associate, la Federmar (Cisal), […] e la Cisal, […], per la realizzazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale navigante sulle navi minori fino a 500 t.s.i. e per i naviganti imbarcati su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali.
In armonia con le intese interconfederali in materia, i contraenti hanno realizzato il nuovo contratto collettivo nazionale con decorrenza 1° gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2022.
Detto contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da contratto successivo dello stesso livello.

Premesso che:
- È necessario pervenire a un'efficace razionalizzazione della Contrattazione Collettiva Nazionale dei settore dell'industria armatoriale, funzionale allo sviluppo delle relazioni sindacali e all'evoluzione del contesto normativo;
- A tale fine i CCNL presenti nel settore dell'industria armatoriale verranno accorpati in un unico documento secondo le modalità di cui appresso, nel rispetto dell'autonomia della contrattazione collettiva per ciascuna categoria e ferma restando la titolarità, in capo alle organizzazioni sindacali e datoriali che contrattano e stipulano le singole Sezioni, dei diritti, dei doveri, dei poteri e delle facoltà ai suddetti CCNL connessi e/o da essi derivanti;
Le parti convengono quanto segue:
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) Le parti convengono espressamente di realizzare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico per il personale navigante dei settori marittimo, lagunare, lacuale e fluviale.

Art. 1 (Campo di applicazione)
Il presente contratto si applica al personale navigante del settore marittimo, lagunare, lacuale e fluviale sulle navi fino a 500 t.s.l. e delle navi veloci, che effettuano servizio di trasporto passeggeri in servizio giornaliero senza aver alcuna struttura per il pernottamento a bordo del personale imbarcato.

Art. 2 (Assunzione)
1. Il personale il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto si intende normalmente assunto a tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel contratto d'imbarco (Allegato 1),
2. Il personale può essere trasferito su qualunque nave sociale appartenente al medesimo armatore, anche se adibita a diverso itinerario, senza che ciò comporti modifiche alla retribuzione o alle condizioni contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 (Indennità di navigazione) del presente accordo.

Art. 4 (Tabella minima di sicurezza)
Tenuto conto del tipo di utilizzazione della nave il numero minimo dei componenti dell'equipaggio è stabilito dall'autorità marittima in base alle norme del C.d.N. e relativo regolamento.

Art. 5 (Orario di lavoro)
L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere. Per particolari esigenze di servizio l'orario normale di lavoro può essere compreso nell'arco orario tra le 06:00 e le 20:00 con diritto di usufruire di un’ora per la consumazione dei pasti. A seconda delle esigenze aziendali con diversa impostazione orario fino alle 24:00.

Art. 6 (Orario di riposo)
1. L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2. Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti.
3. Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.

Art. 7 (Inizio del servizio a bordo)
1. Il personale sarà tenuto a trovarsi sull'unità navale a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'armatore.
2. In difetto di tale indicazione dovrà comunque trovarsi a bordo almeno mezz'ora prima dell'ora stabilita per la partenza.

Art. 9 (Straordinario)
1. Le ore di straordinario vengono retribuite in parte come sosta inoperosa (art.10), in parte con indennità di navigazione (art.15), e parte inserito nella Banca ore e recuperate nei periodi autunnali e/o invernali liquidate come premio di risultato assoggettato ad aliquota IRPEF ridotta al 10%.
[…]

Art. 10 (Sosta inoperosa)
È da considerarsi sosta inoperosa il periodo della sosta in rada o in porto in attesa della ripresa di servizio. In questo periodo il personale non è impegnato in attività lavorative a bordo.

Art. 13 (Trattamento delle giornate del sabato in servizio)
È data facoltà all'armatore di suddividere l'orario settimanale su 6 giorni, considerando quindi il sabato quale giorno di lavoro ordinario. Ove mai l'orario fosse distribuito su 5 giorni lavorativi sarà riconosciuto al dipendente, quale riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/26 del minimo contrattuale più rateo di tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e panatica convenzionale.

Art. 15 (Indennità di navigazione)
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, fluviale, lagunare, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, avendo inserito la sosta inoperosa quale compensazione dello straordinario viene riconosciuto l'intero orario di permanenza per il computo della relativa indennità giornaliera:
Naviglio:
Comandante - Direttore di Macchina 5,00 €
Ufficiale 3,50 €
Sottufficiale 2,50 €
Marinaio 2,00 €
Comune 2,00 €
Giovanotto 1,50 €
Mozzo 1,00 €
Navi veloci:
1. Tale indennità, è fissata nelle seguenti misure per ciascuna ora ordinaria di presenza a bordo:
- Comandante e Direttore di Macchina: € 1,26;
- 1° Ufficiale: €0,31;
- Sottufficiale: € 0,19;
- Marinaio: € 0,19;
- Comune: € 0,18;
- Giovanotto: € 0,11;
- Mozzo: € 0,10.
2. Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità navigazione sarà la seguente:
- Comandante e Direttore di Macchina: € 1,59;
- 1° Ufficiale: €0,39;
- Sottufficiale: € 0,24;
- Marinaio: € 0,23;
- Comune: €0,23;
- Giovanotto: € 0,15;
- Mozzo: € 0,13.

Art. 18 (Trattamento festività)
1. Ai dipendenti saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in servizio.
2. Nel caso in cui durante la navigazione, per esigenze di servizio non sia stato possibile fare usufruire i riposi compensativi, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva […]

Art. 19 (Trattamento delle festività nazionali: 25 aprile, 1 ° maggio e 2 giugno e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica)
1. Qualora una delle festività nazionali cada in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile (paga, indennità di contingenza, scatti di anzianità).
2. Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo: il compenso lavoro straordinario festivo per le ore eccedenti l'orario normale, una giornata di riposo compensativo, un importo pari ad 1/26 della retribuzione mensile (paga, indennità di contingenza, scatti di anzianità). 

Art. 20 (Ferie - Congedo matrimoniale)
Ferie
1. A tutti i componenti dell’equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2. Qualora l'armatore per ragioni di servizio non potesse concedere tutto o in parte le ferie annuali di cui sopra, corrisponderà al dipendente per ogni giornata 1/26 della paga conglobata, indennità di contingenza, panatica giornaliera, scatti di anzianità e rateo tredicesima e quattordicesima
Congedo matrimoniale […]

Art. 24 (Rapporti gerarchici e disciplinari)
Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle Leggi e regolamenti della Marina mercantile e dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 25 (Condotta del personale)
1. Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità Nazionali di seguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2. I rapporti tra i componenti dell'equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3. Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenta.
4. Tutto il personale ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di persone o cose sprovviste di regolare biglietto. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio visite in ogni parte della nave per assicurarsi della osservanza di quanto precede.
L' armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza indennità di sorta e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di Leggi nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.

Art. 26 (Infrazioni disciplinari e sanzioni)
1. Le eventuali infrazioni del personale ai propri doveri di servizio saranno punite in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di Legge vigenti.
[…]

Art. 28 (Risoluzione del contratto di arruolamento)
1. Il contratto di arruolamento può essere risolto:
a) per volontà del navigante;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
c) per forza maggiore o giusta causa;
d) per colpa del navigante.
A) Risoluzione per volontà del navigante
[…] Il navigante non potrà, peraltro, sbarcare senza l'autorizzazione dell'autorità ove non sia possibile sostituirlo.
B) Risoluzione per volontà del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo
- Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, salvo l'obbligo del rimpatrio.
- Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto dei termini del preavviso ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio e le norme sulle infrazioni disciplinari:
[…]
C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa
[…]
- Il contratto di imbarco a tempo indeterminato è risolto per forza maggiore nei casi indicati all'art. 26.
D) Risoluzione per colpa del navigante
- Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del navigante, l'armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto proporzionale alla durata del servizio prestato e ove ne ricorrano gli estremi di diritto, il navigante è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore.
Sono considerate colpe gravi, fra l'altro, l'insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza.
Il navigante ha facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'autorità marittima e, qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento di fine rapporto nelle misure stabilite dal presente articolo, con il minimo garantito di 30 giorni di indennità fra indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto.

Art. 29 (Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento)
1. Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, il rapporto di lavoro si risolve di diritto (art. 343 del codice della navigazione):
[…]
e) quando il navigante, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato e non può riassumere il suo posto a bordo, alla partenza della nave da un porto di approdo;
f) quando il navigante è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra per il servizio della nave;
g) in caso di cancellazione delle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima del marittimo;
h) in caso di revoca da parte dell’esercente la patria potestà o la tutela del consenso all’iscrizione nelle matricole del minore di anni 18;
i) quando il navigante deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;
l) quando il navigante, fuori dei casi previsti dalle lettere precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di imbarco o da un porto di approdo, salvo quanto previsto all'art. 5.

Art. 34 (Ente bilaterale)
Sarà istituito un Ente Bilaterale al fine di assicurare ai lavoratori:
[…]
- Finanziamenti di programmi formativi dell'unione Europea;
- L'aggiornamento professionale per lavoratori;
- Lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Nota a verbale: per la costituzione dell'Ente Bilaterale i rappresentanti sindacali e firmatari della presente Sezione di aggiornano alla data del 30/06/2021.

Art. 36 (Contrattazione aziendale o di II livello)
1. La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata biennale, non potrà modificare quanto stabilito dal presente CCNL, salvo nei casi espressamente demandati.
Conseguentemente le parti stipulanti il presente CCNL con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell’elencazione in lettere di cui ai successivi punti:
[…]
b) Tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
[…]
3. Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dal presente CCNL.
4. Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dal presente CCNL sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
[...]

(Allegato 4) Diritti sindacali
Con riferimento alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 '"Statuto dei lavoratori" si applicano i dovuti diritti del lavoratore alla giusta rappresentazione sindacale.

Parte speciale I
Per il personale navigante sulle navi minori fino a 500 t.s.l. che svolgono attività di minicrociera settimanale in acque interne con pernottamento e ristorazione a bordo.

Le parti firmatarie intendono perseguire condizioni di competitività in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero e il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e, per quanto compatibile, nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori.
Fondamentale al riguardo è l'implementazione di un contratto che possa dare particolare rilevanza a tutto il settore della navigazione, fermo restando le regole dei CCNL già in vigore.

Premessa
L'Amministrazione delle acque interne è retta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e fa capo alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti.
L'Iscrizione delle navi e dei galleggianti addetti alla navigazione interna, i registri, sono tenuti dagli Ispettori di porto e dagli altri uffici indicarti da Leggi e regolamenti.
La navigazione nelle acque interne si svolge con le medesime modalità previste per le acque marittime, ma la regolamentazione varia a seconda delle zone geografiche e può essere conosciuta rivolgendosi alle Autorità locali (Provincia, Comune, Ispettorato di Porto e altre autorità).

Art. 2 (Orario di lavoro notturno)
Relativamente al lavoro che si svolgerà dalle ore 22:00 alle ore 05:00 si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
[…]
Per tutto quanto non esplicitamente espresso nella Parte Speciale si fa riferimento agli articoli riportati nella Sezione principale.
Nota a verbale: la riserva verrà sciolta a cinque (5) giorni dalla presentazione del contratto ai dipendenti.