Cassazione Penale, Sez. 4, 26 marzo 2024, n. 12330 - Infortunio con un'attrezzatura priva di un riparo fisso posto a protezione degli organi mobili e di trasmissione del moto. Omessa formazione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere - Relatore

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a G il (Omissis)

B.B. nato a I il (Omissis)

avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso";

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO,

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avvocato MICHELE SPAZIANTE CELERE del foro di IVREA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

 

Fatto


1. Con sentenza del 29 giugno 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata il 2 febbraio 2022 dal Tribunale di Ivrea nei confronti di A.A. e B.B., ritenuti responsabili -la prima, nella qualità di legale rappresentante della "Società Cooperativa Atlantic 12"; il secondo, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e datore dì lavoro di fatto - del reato di cui agli artt. 113, 590, commi 2 e 3, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1), cod. pen. in danno del socio lavoratore C.C..

Con la sentenza confermata in appello sono state riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la pena è stata determinata: per la A.A., nella misura di mesi due e giorni quindici di reclusione; per B.B., nella misura di mesi tre di reclusione. Gli imputati, inoltre, sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento di una provvisionale di Euro 5.000,00 cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena fissando il termine per l'adempimento in novanta giorni dall'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 23 agosto 2016 a L (TO) nello stabilimento che costituisce unità produttiva della "Società Cooperativa Atlantic 12". L'infortunio si verificò presso un impianto denominato MA 66, costituito da due macchine collegate: una macchina per imballaggio e una macchina confezionatrice termolabile a tunnel. Il lavoro consisteva nel confezionamento e imballaggio con cellophane di libri. C.C., operava nella parte finale del ciclo. Doveva, infatti, inserire i libri in appositi cartoni e chiuderli affinché un altro addetto potesse prelevarli.

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, mentre compiva questa operazione, C.C. si accorse che nel macchinario si era ammassato del materiale. Pertanto, schiacciò il pulsante di arresto e inserì la mano sinistra nell'imbocco della confezionatrice termolabile dal quale era stata rimossa la griglia di protezione prevista dal costruttore. La mano fu afferrata dagli organi lavoratori della macchina ed C.C. riportò l'amputazione del secondo dito. Ne conseguirono una incapacità dì attendere alle ordinarie occupazioni protrattasi per 91 giorni e una invalidità permanente indicata dall'INAIL nella misura del 4%.

A.A. e B.B. sono accusati, nelle rispettive qualità sopra indicate, di aver provocato l'infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 71 e 73 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. I giudici di merito li hanno ritenuti responsabili del reato per aver messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura priva di un riparo fisso posto a protezione degli organi mobili e di trasmissione del moto (pur inizialmente prevista ed esistente) e per non aver fornito al lavoratore infortunato la formazione, l'informazione e l'addestramento necessari all'uso del macchinario.

3. Entrambi gli imputati, per mezzo del comune difensore, hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello.

3.1 Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento. In tesi difensiva, l'evento fu reso possìbile dal comportamento abnorme del lavoratore il quale, come concordemente riferito da tutti i testimoni esaminati, doveva solo raccogliere i libri già ricoperti dal cellophane e inserirli in scatole di cartone non essendo suo compito liberare il macchinario da accumuli di materiale. A questo proposito la difesa sottolinea che le attività di manutenzione erano affidate a D.D., il quale, sentito come testimone in udienza, ha confermato questa circostanza e ha precisato che, in caso di inceppamento del macchinario, C.C. avrebbe dovuto chiamarlo. Secondo la difesa, questo dato spiega perché l'infortunato non avesse ricevuto formazione in proposito e consente di escludere la violazione dell'art. 73 D.Lgs. n. 81/08.

Il difensore dei ricorrenti si duole che le dichiarazioni dell'infortunato - pur costituitosi parte civile in giudizio e quindi portatore di un interesse economico nella vicenda - siano state valutate più attendibili di quelle rese dagli altri testimoni esaminati (che hanno concordemente attribuito al solo C. compiti di manutenzione). Deduce, pertanto, vizi della motivazione che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'infortunato, secondo il quale era stato B.B. a dargli indicazioni nel senso di evitare ammassi di materiale. La difesa sostiene che la mancanza della protezione - ancorché non controversa - non avrebbe causato l'evento se il lavoratore non avesse adottato in autonomia una iniziativa che era estranea alle mansioni affidategli: mansioni che non comportavano l'uso del macchinario, ma soltanto il prelievo dei libri, già coperti di cellophane, e il loro inserimento nelle scatole.

3.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione quanto alla dosimetria della pena e osserva che, nel determinarla, sarebbe stato doveroso tenere conto del concorso di colpa della vittima, irragionevolmente ignorato sia dal Tribunale che dalla Corte di appello.
 

Diritto


1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Si deve premettere che la sentenza impugnata esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e fa rinvio integrale ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. Nel caso in esame, dunque, vi è concordanza tra i giudici di merito nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Conseguentemente, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo e, ai fini della decisione del presente ricorso, le due sentenze devono essere lette congiuntamente (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Nella sentenza di primo grado (pag. 6) si riferisce che il macchinario sul quale si verificò l'infortunio era costituito da due macchine tra loro collegate (una macchina per imballaggio e una macchina confezionatrice termolabile a tunnel), era stato prodotto nel 1997 dalla "Impianti Novopac" ed era marcato CE. Quando era stato prodotto, dunque, era fornito di idonee griglie di protezione nelle parti che davano accesso agli organi lavoratori. Il primo acquirente del macchinario fu la "CIPA Snc" che lo acquistò nuovo e, nel luglio 2016, lo cedette usato alla cooperativa "Atlantic". Non è controverso che, al momento dell'infortunio, molte delle protezioni originariamente installate sul macchinario fossero mancanti (pag. 6 della sentenza di primo grado) e soprattutto - per quanto qui rileva - non è controverso che fosse mancante il riparo che doveva impedire l'accesso agli organi lavoratori nel punto di congiunzione fra l'imballatrice e la confezionatrice termolabile: un riparo che, invece, era regolarmente installato il 20 ottobre 2016, quando gli operatori della prevenzione incaricati delle indagini sull'infortunio eseguirono un sopralluogo presso lo stabilimento. Le sentenze di primo e secondo grado (rispettivamente a pag. 5 e a pag. 4) riferiscono che, all'esito del sopralluogo, fu prescritto alla società di dotare l'impianto di idonee protezioni contro i rischi generati da elementi mobili e inoltre: di introdurre "un comando di arresto d'emergenza idoneo a bloccare l'intero impianto e non solo le due macchine che ne facevano parte"; "di realizzare un libretto di uso e manutenzione"; di assicurare, tramite l'intervento di una impresa abilitata, che il macchinario fosse nuovamente certificato conforme alla normativa CE. Dalle sentenze emerge che a tali prescrizioni fu data ottemperanza. Dal fatto che siano state impartite si desume che il macchinario non era dotato di un manuale di uso e manutenzione ed era stato modificato in modo tale da rendere necessaria una nuova verifica dei requisiti di sicurezza senza la quale non poteva mantenere la marcatura CE.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente, in capo ad entrambi gli imputati, una colpa specifica per violazione dell'art. 71 D.Lgs. n. 81/08, in base al quale il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.

Hanno sottolineato in tal senso che, ai sensi dell'art. 71, comma 4, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano "installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso". Tali attrezzature, inoltre, devono essere "oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70" ed essere "corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione".

Agli imputati è stato ascritto, inoltre, di aver violato l'art. 73 D.Lgs. 81/08 in base al quale il datore di lavoro deve provvedere affinché "per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili".

2.1. Muovendo da queste premesse è doveroso ricordare - perché di tale assetto normativo si deve tenere conto ai fini della decisione - che, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. n. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono "essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto" e dunque, per quanto qui rileva, alla direttiva 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 che si applica alle macchine "in senso stretto" intese come "insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata" e agli insiemi di macchine o quasi - macchine che "per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale".

Va rammentato, inoltre:

- che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08, per "uso", si intende "qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio";

- che, ai sensi dell'art, art. 73, comma 2, D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve "informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature";

- che il contenuto degli obblighi di informazione e formazione è indicato negli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08;

- che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), ciascun lavoratore deve ricevere una adeguata informazione "sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia";

- che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, "Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I", tra i quali è compreso il titolo III del quale fanno parte gli artt. 69 e ss. relativi all'uso delle attrezzature di lavoro.

3. Muovendosi all'interno di questa cornice normativa si deve sottolineare:

- che, come la Corte di appello ha evidenziato (pag. 5), la rispondenza dei macchinari ai requisiti di sicurezza non era stata verificata né dalla legale rappresentante A.A., né da B.B., dirigente di fatto ex art. 299 D.Lgs. n. 81/08 e responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- che la disposizione secondo la quale, ove si fossero verificati problemi nell'impianto destinato al confezionamento e imballaggio di libri doveva essere chiesto l'intervento di D.D., per quanto riferita dai testimoni sentiti in giudizio, non risulta essere stata codificata in una procedura operativa (neppure i ricorrenti lo sostengono) e pertanto la tesi difensiva secondo la quale C.C. agì "in spregio alle direttive a lui impartite" è priva di ogni riscontro;

- che non vi è radicale incompatibilità tra le dichiarazioni secondo le quali, in caso di problemi, gli operai dovevano chiedere l'intervento del manutentore e le dichiarazioni rese dall'infortunato, secondo il quale, ove si fosse verificato un ammasso di materiali, era possibile intervenire dopo aver arrestato il macchinario.

Ed invero, poiché il riparo posto a protezione degli organi lavoratori nel passaggio tra la macchina per imballaggio e la confezionatrice termolabile a tunnel era stato rimosso, i lavoratori addetti all'impianto, avevano la concreta possibilità di operare in autonomia per garantire la continuità del ciclo produttivo e tale possibilità non era preclusa dal fatto che gli interventi di manutenzione fossero stati affidati a C..

Dalle dichiarazioni rese dall'infortunato emerge che, prima di cercare di rimuovere con le mani il materiale che si era accumulato, C.C. arrestò il macchinario. Se ne desume che tale precauzione fu insufficiente a fini di sicurezza o perché - come risulta dalla prescrizione impartita da tecnici della prevenzione -non v'era un comando d'emergenza idoneo a bloccare l'intero impianto, oppure perché, non dovendo rimuovere alcuna protezione, l'infortunato potè inserire la mano nel varco quando ancora gli organi lavoratori non si erano fermati. Com'è evidente, sia in un caso che nell'altro, se la protezione fosse stata presente, l'evento non si sarebbe verificato.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente privilegiato la ricostruzione dei fatti fornita dall'infortunato a scapito di quelle rese da D.D., dal lavoratore E.E. e dall'impiegata amministrativa E.E.. Ed invero, la circostanza che, di regola, in caso di inceppamento del macchinario dovesse essere richiesto l'intervento di C., non escludeva la possibilità per i lavoratori addetti all'impianto di intervenire in autonomia e poiché tali interventi erano resi possibili dalla rimozione della protezione, le dichiarazioni rese dall'infortunato e dagli altri testimoni esaminati non sono tra loro incompatibili.

4. È manifestamente infondato anche l'ulteriore argomento sviluppato dai ricorrenti secondo i quali, l'infortunato assunse un'iniziativa non richiesta, estranea alle mansioni che gli erano state affidate e, pertanto, tenne un comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra le condotte colpose ascritte agli imputati e l'evento. A sostegno di questa argomentazione, la difesa sostiene che il comportamento del lavoratore fu "slegato dalle sue mansioni" consistenti nel "raccogliere imballaggi in un punto totalmente differente da quello teatro dell'infortunio".

La tesi non ha pregio. Le sentenze di primo e secondo grado sono concordi nel riferire che, il giorno dei fatti, l'infortunato doveva prelevare i libri imballati e collocarli in scatole di cartone: doveva quindi lavorare all'impianto di confezionamento/imballaggio, dal quale riceveva il materiale e non era indifferente per lui se quel materiale arrivava regolarmente o si verificava un intoppo lungo la linea.

Per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russello, Rv. 220651; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259227; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386). A questo proposito, la giurisprudenza più recente ha opportunamente sottolineato che "in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi "ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato)" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

Com'è evidente - e come i giudici di merito hanno chiarito - nel caso di specie il rischio concretizzatosi è esattamente quello che avrebbe dovuto essere governato assicurando che il macchinario posto a disposizione dei lavoratori fosse dotato delle protezioni necessarie e prevedendo disposizioni operative adeguate in caso di accumulo di materiali nel passaggio dalla macchina di imballaggio al forno termolabile. L'infortunato, infatti, si trovava a lavorare proprio nel punto in cui i libri imballati uscivano dal forno e aveva il compito di prelevarli, introdurli in scatole di cartone e chiuderle.

5. Come noto, ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lg. n. 81/08 l'obbligo di valutazione dei rischi che incombe sul datore di lavoro prevede anche la scelta delle attrezzature da lavoro. Grava quindi su di lui - come grava, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. n. 81/08 su chi "eserciti di fatto poteri direttivi" - l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta - siano pericolosi per l'incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 3917 del 17/12/2020, dep. 2021, Dal Maso, Rv. 280382). In attuazione di questi principi sì è ritenuto che "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità" (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv. 241020; Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948). A questa regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile perché le speciali caratteristiche della macchina non consentivano di apprezzarne la pericolosità con l'ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114; Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065), ma tale situazione non ricorre nel caso di specie atteso che, come emerge dalle sentenze di merito, anche altre protezioni erano mancanti e la protezione che inizialmente impediva l'accesso agli organi lavoratori nella zona di unione tra la macchina per imballaggio e la confezionatrice termolabile era assente, sicché il pericolo era evidente e riconoscibile.

6. Per quanto esposto, la motivazione della sentenza impugnata, non può essere ritenuta carente, contraddittoria o illogica e certamente non contrasta con i principi di diritto che disciplinando la materia. Nel caso di specie, il comportamento dell'infortunato non determinò l'attivarsi di un rischio eccentrico rispetto a quello prevedibile e l'evento lesivo si verificò perché quel rischio non fu prevenuto in maniera adeguata.

Ed invero, come la sentenza impugnata chiarisce (pag. 6):

- l'infortunato era addetto a ricevere il materiale imballato, operava al termine della linea produttiva e non poteva proseguire nel lavoro se i libri non arrivavano regolarmente;

- non risulta che egli avesse ricevuto una specifica formazione e gli fosse stato espressamente vietato di assumere iniziative per poter proseguire nel lavoro in caso di accumulo di materiali all'imbocco del tunnel al cui interno i libri venivano ricoperti di cellophane;

- gli organi lavoratori dell'impianto non erano protetti;

- la circostanza che le attività di manutenzione fossero affidate a D.D. (tanto più in assenza di chiare procedure operative in materia) non è sufficiente ad escludere che i lavoratori potessero intervenire su intoppi temporanei;

- l'infortunato ha sostenuto di aver ricevuto indicazioni in tal senso e le dichiarazioni rese dagli altri testimoni esaminati non smentiscono in termini inequivoci tali dichiarazioni.

In sintesi: l'evento verificatosi è tra quelli che le norme di prevenzione violate mirano ad evitare e la sentenza impugnata non è censurabile quando individua quale condotta alternativa doverosa la messa a disposizione di macchinari conformi alle norme di prevenzione.

Neppure è censurabile il riferimento all'art. 73 D.Lgs. 81/08. Questa norma, infatti, impone di fornire ai lavoratori ogni necessaria informazione e istruzione, non solo per quanto riguarda le condizioni di impiego normale delle attrezzature di lavoro, ma anche con riferimento ad eventuali "situazioni anormali prevedibili". Non si può ignorare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti con riferimento alle "attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente".

7. Col secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della dosimetria della pena sostenendo che il comportamento imprudente della vittima avrebbe dovuto essere valorizzato per ridurla. A questo proposito è sufficiente rilevare che la sentenza di primo grado ha motivato l'entità della pena facendo riferimento alla gravità delle conseguenze lesive e al grado elevato della colpa, desunto dalla concreta prevedibilità dell'evento (che dipese dalla rimozione di protezioni obbligatorie). La Corte di appello ha condiviso tali valutazioni e ha osservato che nel macchinario vi erano parecchie protezioni mancanti e l'imprudenza del lavoratore non giustifica una riduzione di pena perché fu resa possibile dall'omissione di cautele doverose. Tali motivazioni non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non possono ritenersi carenti.

8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Poiché i ricorsi sono inammissibili, non deve essere dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

9. L'inammissibilità dei ricorsi non comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, in quanto la stessa, pur avendo depositato una memoria scritta, non è intervenuta all'udienza di discussione. Secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte, infatti, nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (In tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118 e, in precedenza, Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Messini, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, Giancola, Rv. 265918).

In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese alla parte civile.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso il 27 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2024.