Ministero dell’Interno
Commissione nazionale per il diritto di asilo

Roma, data del protocollo
 

A. …omissis…


OGGETTO: Disposizioni relative al lavoro agile.

Con circolare n. 6297 in data 9.8.2024 di questa Commissione nazionale, in relazione alla pressante situazione dei migranti su tutto il territorio nazionale, era stata attivata la clausola i recesso dall'accordo individuale di lavoro agile, prevista dall’art. 14, comma 2 del Regolamento sul lavoro agile, 28 marzo 2022 (d’ora innanzi “Regolamento”). ’
A seguito del recente incontro tenuto con le Organizzazioni Sindacali, si ritiene di poter rivalutare la precedente disposizione prevedendo il ripristino della possibilità di aderire allo smart working per il personale operante presso i Colleghi territoriali, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 

1- dal punto di vista procedurale
■ ciascun Ufficio, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento, dovrà verificare le attività che possono essere espletate in modalità agile, informandone le organizzazioni sindacali;
■ gli stessi Uffici dovranno definire un piano di smaltimento del lavoro arretrato (art. 5, comma 1, lett. b) del Regolamento) che dovrà essere funzionalmente collegato all’attività da svolgere da remoto;
■ il personale in regime di lavoro agile sarà tenuto ad elaborare un report delle attività svolte da remoto (art. 6, comma 6 del Regolamento);
■ occorrerà stipulare un accordo individuale che tenga conto dei punti precedenti.
 

2- dal punto di vista sostanziale
■ il piano di smaltimento del lavoro arretrato dovrà consentire, nella misura minima, di mantenere i risultati medi settimanali acquisiti in termini di decisioni adottate e firmate su Vesta.net nelle ultime 6 settimane.
Premesso quanto sopra, si informa che, nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi connessi allo smaltimento dell’arretrato, si dovrà procederà a recesso dell’accordo individuale di lavoro agile, ai sensi dell’art. 14, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento.
Per quanto concerne 1 esigenza di tutelare le condizioni di salute dei lavoratori fragili, si precisa che in tal caso verranno applicate le modalità previste dalla circolare del 22 marzo U.S., che ad ogni buon fine si allega in copia, in applicazione dell’art. 10 del Regolamento cui si rinvia.
In particolare, premesso che, superata l’emergenza pandemica, non è più la condizione di fragilità a fondare la richiesta di svolgimento prevalente della prestazione di lavoro in modalità agile sine die, si evidenzia che il dirigente dovrà valutare caso per caso le istanze, opportunamente documentate, presentate dai lavoratori su situazioni di salute, personale o familiare, connotate da caratteri di gravità, urgenza, temporaneità ed occasionalità che possano consentire di derogare al criterio di prevalenza del lavoro in presenza
In tali casi, tenuto conto dei tempi occorrenti per la stipula di un accordo di lavoro agile, le condizioni attuali di lavoro dei dipendenti in situazioni di fragilità permarranno fino al 15 aprile p.v., data entro la quale detti accordi potranno essere stipulati.
 

IL PRESIDENTE
Fabrizio Gallo