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Roma, 08-04-2024
Messaggio n. 1399
Allegati n.2
OGGETTO: Schema di Convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse di cui alla determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023
1. Premessa
Con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi (Allegato n. 1).
Lo schema di Convenzione regolamenta il servizio di riscossione e riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro, destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse, nonché di raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.
A seguito dell’approvazione del nuovo schema convenzionale, l’Istituto procederà a cessare gradualmente le attività attualmente poste in essere a favore degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse convenzionati in base al precedente schema convenzionale, garantendo comunque la continuità del servizio per coloro che procederanno a formalizzare una nuova istanza di convenzionamento secondo le modalità di seguito esposte.
Per i suddetti soggetti il servizio proseguirà alle attuali condizioni sino alla sottoscrizione del nuovo schema convenzionale o fino alla conclusione con esito negativo dell’iter istruttorio. In tale ultimo caso, l’Istituto comunicherà la cessazione del servizio che avverrà nel rispetto dei tempi tecnici procedurali.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le principali novità del nuovo schema convenzionale, nonché le specifiche indicazione per il riversamento agli Enti Bilaterali, Fondi o Casse degli importi riscossi dall’INPS per loro conto.
2. Principali novità del nuovo schema convenzionale. Riversamento dei contributi riscossi
Il nuovo schema di Convenzione si è reso necessario a seguito di una completa ridefinizione del processo di riscossione, controllo e riversamento degli importi versati dai datori di lavoro come disciplinato dagli articoli 3 “Procedura di versamento dei contributi”, 4 “Misura del contributo”, 5 “Versamento delle quote da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale/Fondo/Cassa” e 6 “Fornitura dati”, che sono stati introdotti e/o riformulati al fine di assicurare una efficace gestione dei flussi informativi e finanziari sottesi all’esecuzione della Convenzione stessa.
In considerazione dell’attività di reingegnerizzazione delle procedure informatiche sottese alla gestione del servizio di riscossione dei contributi, conseguenti alle nuove modalità di erogazione dello stesso servizio, nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo (cfr. l’art. 7 “Costi e fatturazione”).
L’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e degli altri criteri specificati nel citato articolo 7, comma 8.
In relazione alla previsione contenuta nell’articolo 5, comma 3, che prevede una trattenuta del 2 per cento sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell’articolo 7 dello schema convenzionale, la misura sarà concretamente applicata con le seguenti modalità:
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2 per cento sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. Successivamente al raggiungimento di tale importo l’Istituto non procederà, in relazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 3, a ulteriori accantonamenti. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente Bilaterale, Fondo o Cassa all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività della singola Convenzione sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa;
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, l’accantonamento del 2 per cento verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.
Laddove l’organizzazione interna degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse preveda un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale (provinciale, regionale, ecc.), le implementazioni delle procedure informatiche necessarie per soddisfare tale richiesta saranno valutate - ai sensi dell’articolo 7, comma 8- ai fini della revisione dei costi sostenuti dall’Istituto per l’espletamento del servizio di riscossione dovuti a titolo di rimborso dagli Enti Bilaterali, Fondi o Casse medesimi.
Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni. Così facendo è possibile destinare gli importi secondo l’articolazione provinciale/regionale dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa mediante accredito su specifico IBAN comunicato all’Istituto dal soggetto stesso, non assumendo rilevanza né la Struttura territoriale INPS di competenza della matricola/posizione aziendale, né la sede legale del soggetto contribuente (datore di lavoro). Unica condizione per il corretto funzionamento di tale meccanismo è l’espressa indicazione, da parte del datore di lavoro, della Struttura territoriale INPS all’atto della compilazione del modello F24.
L’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa tutti i dati necessari a effettuare una corretta riconciliazione contabile tra i flussi in entrata e le somme effettivamente riversate dall’Istituto all’esito delle trattenute effettuate a copertura dei costi.
L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei suoi confronti, che verrà effettuata attraverso la procedura DURC on line (cfr. l’art. 5, comma 8).
L’articolo 9 “Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione dell’efficacia della Convenzione” disciplina le modalità di sottoscrizione, nonché le ipotesi al verificarsi delle quali l’Istituto è legittimato a risolvere l’atto negoziale o a recedere dallo stesso.
La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti amministrativi necessari per l’adeguamento delle procedure, nonché l’adozione delle relative istruzioni amministrative, saranno comunicate attraverso la pubblicazione di specifica circolare attuativa (cfr. l’art. 11, comma 1).
La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati ad aderire alla nuova Convenzione potranno inviare istanza di convenzionamento utilizzando il modello allegato al presente messaggio (Allegato n. 2) alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo PEC:
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio reso per il tramite dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza di convenzionamento entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
Verificata l’esistenza dei requisiti per accedere al convenzionamento in capo ai soggetti richiedenti, l’Istituto fornirà ulteriori indicazioni per la produzione della documentazione istruttoria necessaria al perfezionamento dell’iter convenzionale, tra cui la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante di cui all’Allegato 1 dello schema di Convenzione, che dovrà attestare l’inesistenza delle cause di esclusione nella stessa riportate.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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