Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 18 dicembre 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Fondazione Edmund Mach e Fai-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Fondazione Edmund Mach, Operai agricoli
Fonte: fmach.it


Sommario:

 

Premessa
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Titolo II Rapporto di lavoro
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Ferie e festività
Art. 5 Permessi retribuiti
Art. 6 Banca ore
Art. 7 Accesso alla mensa
Art. 8 Reperibilità
Art. 9 Integrazione indennità di malattia o infortunio
Art. 10 Sicurezza
Art. 11 Assunzioni a tempo indeterminato
Art. 12 Contingente stabile di personale assunto a tempo determinato
Art. 13 Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato
Titolo III Trattamento economico
Art. 14 Trattamento economico integrativo per il personale a tempo indeterminato

 

Art. 15 Compenso orario integrativo per il personale a tempo determinato
Art. 15 bis Premio continuità di servizio personale assunto a tempo determinato
Art. 16 Premio di risultato per il personale a tempo indeterminato
Art. 17 Premio di risultato per il personale a tempo determinato

Art. 18 Indennità per l’utilizzo di mezzi speciali
Art. 19 Indennità immediato intervento o inizio orario prima delle ore 6:00
Art. 20 Indennizzo per avverse condizioni atmosferiche
Titolo IV Diritto di informazione
Art. 21 Diritto di informazione
Art. 22 Informazione dei lavoratori
Art. 23 Informazione delle Organizzazioni sindacali
Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 24 Operai agricoli assunti a tempo indeterminato dal soppresso Istituto Agrario di San Michele all’Adige
Art. 25 Applicazione trattamenti economici
Art. 26 Temporanea integrazione mensa
Art. 27 Norma transitoria
Art. 28 Una tantum e impegni


Accordo aziendale per gli operai agricoli

Il giorno 18 dicembre 2023, tra la Fondazione E. Mach, […] e l’organizzazione sindacale Fai-Cisl […], l’organizzazione sindacale Flai-Cgil […], di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

Premesso che
l’Accordo Aziendale per gli Operai Agricoli è stato sottoscritto in data 19 aprile 2019;
in tale accordo sono previsti specifici istituti che tengono conto della peculiarità dell’attività lavorativa presso l’Azienda agricola della Fondazione E. Mach;
in data 27 giugno 2019 le OO.SS. firmatarie hanno comunicato formale disdetta di tale accordo;
nelle difficoltà del quadro economico/finanziario e pur a fronte degli aggiornamenti economici stabiliti dalla contrattazione nazionale e provinciale, le parti riconoscono la necessità di dare comunque un segnale di attenzione a livello aziendale;
dalla data di sottoscrizione dell’Accordo al mese di giugno del corrente anno 2023 si è registrato un incremento dello stipendio tabellare pari complessivamente al 6,41 % e si condivide di aggiornare il trattamento economico aziendale integrativo per il personale a tempo indeterminato di cui all’art. 14 e di prevedere un adeguamento economico anche per il personale a tempo determinato;
si ritiene di dover riconoscere la professionalità acquisita anche al personale a tempo determinato che opera significativamente da lungo periodo,
in data 7 settembre 2023 è stato sottoscritto il protocollo di intesa per il personale operaio agricolo della Fondazione Edmund Mach tra la Provincia autonoma di Trento e le OO.SS. firmatarie del presente contratto,
Convengono e sottoscrivono il seguente accordo aziendale per gli operai agricoli:

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo aziendale, salvo diversamente previsto dai singoli articoli, si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti della Fondazione E. Mach.
2. Il presente Accordo aziendale integra il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dall’Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento.

Titolo II Rapporto di lavoro
Art. 3 Orario di lavoro

1. L’orario normale di lavoro è distribuito su 5 giornate settimanali dal lunedì al venerdì. La durata della pausa pranzo non può essere inferiore a un’ora.
2. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la distribuzione dell’orario di lavoro prevede 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì.
3. Per gli operai agricoli a tempo determinato il lavoro straordinario viene calcolato su base settimanale e durante la raccolta le giornate non lavorate per il maltempo nel corso della settimana possono essere recuperate il sabato.

Art. 5 Permessi retribuiti
1. In aggiunta a quanto previsto dalla legge, al fine di agevolare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, agli operai agricoli a tempo indeterminato è concessa la fruizione di permessi retribuiti pari a 24 ore annue per visite specialistiche documentate o per giustificati motivi familiari riferiti al coniuge o a parenti entro il II grado.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano proporzionalmente anche agli operai agricoli assunti a tempo determinato per un periodo superiore a tre mesi.
3. Nel caso di contratto di assunzione per un periodo inferiore ai 3 mesi i permessi di cui al comma 2 vengono riconosciuti al raggiungimento delle 51 giornate contributive.

Art. 6 Banca ore
1. I lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario possono optare fra il pagamento delle ore (quota oraria più maggiorazione prevista dal CCPL in vigore) oppure il percepimento della sola maggiorazione con corrispondente diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dall’art. 18 bis del contratto provinciale vigente.

Art. 7 Accesso alla mensa
2. Agli operai agricoli è consentito l’accesso al servizio mensa o servizio alternativo alle stesse condizioni previste per il personale di cui al CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale n. 14/2005.

Art. 8 Reperibilità
3. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
4. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità giornaliera [….]
5. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata e di rientro nell’abitazione fino ad un tempo massimo di un’ora.
6. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e a condizione che il dipendente venga chiamato in servizio, in aggiunta al compenso spetta il diritto al riposo settimanale in conformità con quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 66/2003, salvo non sia già stato fruito.

Art. 10 Sicurezza
1. La Fondazione considera un valore prioritario la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A tal fine, oltre a quanto previsto dalla normativa specifica anche con riferimento alla formazione, qualora ritenuto di interesse, riconosce ulteriori interventi formativi come attività lavorativa, sostenendo direttamente o rimborsando i relativi costi.

Titolo III Trattamento economico
Art. 18 Indennità per l’utilizzo di mezzi speciali

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato che fanno uso frequente (almeno 200 ore/anno) di autocarro, escavatore, macchine agricole o apparecchiature di cantina complesse (ad es. defogliatrici, potatrici, cimatrici, atomizzatori a tunnel, linea di imbottigliamento), individuati dal responsabile della Ripartizione Azienda agricola, viene corrisposta, un’indennità annua […]
2. Per chi non raggiunge le 200 ore/anno ma comunque in relazione alle necessità aziendali ha fatto uso frequente secondo quanto previsto al comma precedente, in relazione all’impegno assicurato viene attribuita da parte responsabile della Ripartizione Azienda agricola un’indennità proporzionalmente ridotta.

Art. 19 Indennità immediato intervento o inizio orario prima delle ore 6:00
1. Al personale individuato dal responsabile della Ripartizione Azienda agricola, al quale siano affidati compiti che prevedono l’intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario contralttualmente previsto [...]
2. L’indennità di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale chiamato al lavoro prima delle ore 6:00 ancorché rientrante nel normale orario di lavoro.

Titolo IV Diritto di informazione
Art. 22 Informazione dei lavoratori

1. La Fondazione si impegna ad organizzare incontri informativi con cadenza almeno annuale e comunque al verificarsi di eventi di particolare rilevanza ai fini dell’organizzazione del lavoro. Tali incontri possibilmente si svolgono contestualmente o a margine della attività formativa che viene offerta ai lavoratori, organizzata in tempi e modi tali da consentire la partecipazione del maggior numero possibile di essi.

Art. 23 Informazione delle Organizzazioni sindacali
1. La Fondazione, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, riconosce l’importanza di un coinvolgimento attivo delle organizzazioni sindacali alle attività svolte dalla Fondazione stessa, anche attraverso un proficuo confronto. A tal fine si impegna a comunicare le informazioni relative ai processi che hanno impatto sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro, con particolare riferimento a:
- andamento recente e prevedibile dell’attività della Ripartizione Azienda agricola e della Fondazione incluso il quadro economico;
- situazione, struttura, qualità e andamento prevedibile dell’occupazione;
- variazione degli assetti organizzativi connessi anche alle modifiche delle tecnologie impiegate nella produzione;
- composizione del “gruppo storico”, corresponsione di indennità aggiuntive in relazione a particolari modalità di svolgimento della prestazione, esercizio del diritto di precedenza;
- andamento della corresponsione del premio di risultato;
- indirizzi e decisioni strategiche in relazione alle produzioni.
2. La Fondazione convoca riunioni semestrali con le organizzazioni sindacali aventi ad oggetto le tematiche di cui sopra. Resta salva la facoltà delle OO. SS. di richiedere la convocazione di riunioni straordinarie per esigenze specifiche.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 26 Temporanea integrazione mensa

1. In relazione all’attuale servizio erogazione pasti presso la sede di San Michele all’Adige e al fatto che è normale l’utilizzo del pasto completo, per gli operai agricoli aventi sede lavorativa a Rovereto e Castelnuovo, viene temporaneamente integrato il buono pasto di Euro 1,80 fin tanto che vigono le attuali condizioni presso la sede di San Michele all’Adige.