Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 aprile 2024, n. 9951 - Malattia del manutentore degli impianti termici con esposizione alle polveri di asbesto e richiesta di risarcimento del danno


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA TRIA - Presidente

Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere

Dott. ZULIANI Federico Vincenzo Andrea – Consigliere REL

Dott. ROLFI Amedeo - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1737-2019 proposto da:

A.A., B.B.Lu, nella qualità di eredi di C.C. e D.D., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NICO PARISE, ROBERTO ZIBETTI, che li rappresentano e difendono;

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA RAVA;

- ricorrenti - principali -

contro

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonché contro

A.A., B.B.LU;

- ricorrenti principali - controricorrenti incide.

avverso la sentenza n. 229/2018 della CORTE D'APPELLO dD TORINO, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 744/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto


che, con sentenza del 3 luglio 2018, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Verbania e rigettava la domanda proposta da A.A. e B.B.Lu nella loro qualità di eredi dei Sig.ri C.C.e D.D. nei confronti della Regione Piemonte per la condanna della Regione al risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio subiti per avere il de cuius D.D. operato alle dipendenze degli Ospedali Riuniti di Verbania dal 20.10.1975 al 31.12.1980 e successivamente dall'1.1.1981 sino al 1990, anno del decesso, quale manutentore degli impianti termici con esposizione alle polveri di asbesto da ritenersi causa della contratta patologia con effetto letale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis, per essersi i fatti costitutivi del diritto azionato esauriti antecedentemente al 30.6.1998 e prescritta la domanda risarcitoria proposta iure proprio ex art. 2043 c.c. per la perdita del congiunto, dovendo individuarsi il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno a fronte di una malattia che si assume contratta per fatto doloso o colposo di un terzo nel momento in cui la malattia può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, parametri oggettivi cui va ancorata tale conoscibilità ed in base ai quali, nella specie, si impone la conclusione circa la ricorrenza di elementi obiettivamente accessibili per far valere il diritto in anticipo rispetto al 2006, anno in cui gli istanti riconducono l'avvenuta acquisizione della consapevolezza dell'eziologia professionale della malattia del congiunto, di decorso della prescrizione e da attribuirsi all'inerzia degli istanti;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi E.E., affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Piemonte, la quale a sua volta propone un ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, cui resistono con controricorso gli odierni ricorrenti, ricorso incidentale cui poi la Regione ha rinunciato;

 

Diritto


con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c., sostengono, tenuto conto degli elementi di fatto acquisiti agli atti, l'incongruità logica e giuridica del processo valutativo sotteso al giudizio della Corte territoriale in ordine alla tempestiva conoscibilità dell'eziologia professionale della malattia del congiunto;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova per aver posto a carico dei ricorrenti e non della Regione che aveva sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto la prova del momento dell'acquisita conoscibilità dell'eziologia professionale della malattia del congiunto;

che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione al disconosciuto rilievo che in ordine al dato della conoscibilità dell'eziologia professionale della malattia del congiunto rivestiva la dichiarazione di una teste risultata decisiva ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione nella pregressa vertenza contro l'INAIL;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia escluso la riconducibilità all'ipotesi contemplata dalla norma invocata del doloso occultamento dell'esistenza della responsabilità per danni da parte del datore di lavoro e dell'omessa comunicazione da parte dei medici che avevano in cura il de cuius dipendenti dallo stesso ospedale di Verbania che del medesimo era stato il datore di lavoro;

che con il quinto motivo si deduce, con riferimento alla domanda proposta iure hereditatis dai ricorrenti l'erroneo diniego di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo non potendo ritenersi i fatti costitutivi della domanda esauriti entro la data del 30.6.1998 per rivestire rilevanza a tali fini la concreta possibilità di esercizio dell'azione nella specie collocabile a detta dei ricorrenti nell'anno 2006;

che, tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, ruotando ciascuno di essi intorno alla circostanza dell'effettività di quanto dedotto dai ricorrenti circa il verificarsi in capo ai medesimi della situazione di "conoscibilità" dell'eziologia professionale della malattia del congiunto solo nell'anno 2006, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati essendosi la Corte territoriale attenuta all'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4996/2017, Cass. n. 8645/2016 e Cass. n. 28464/2016) secondo cui, ai fini della relativa indagine, rilevano parametri obiettivi un interno dato dall'ordinaria diligenza ed uno esterno dato dal livello delle conoscenze scientifiche dell'epoca, così che, se quei parametri ed in particolare quello esterno devono apprezzarsi sulla base dell'accertamento della circostanza per cui l'interessato sia stato messo in condizione di ottenere informazioni atte a consentire il collegamento con la causa della patologia, non può riconoscersi rilevanza alcuna alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, che nella specie correttamente la Corte territoriale ha ritenuto venire in rilievo in ragione della notorietà all'epoca dei fatti dell'eziologia della patologia data dall'esposizione all'amianto, dell'essere la stessa una malattia professionale tabellata in relazione alla quale sono specificate le lavorazioni da cui può derivare, della comunicazione già all'atto della diagnosi del possibile esito letale, della possibilità di attingere informazioni dai molti medici che, oltre ai dipendenti dell'ospedale di Verbania, hanno avuto in cura il de cuius, della consapevolezza mostrata dalla coniuge, anch'ella poi deceduta, della condizione di rischio cui sul lavoro era esposto il marito nonché ritenuto rilevante al fine di valutare come già esauriti alla data del 30.6.1998 i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti iure hereditatis;

che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione avendo, per effetto della rinuncia al ricorso incidentale da parte della Regione controricorrente;

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2024.