Provincia autonoma di Trento
Legge provinciale 15 aprile 2024, n. 4
Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relative alla residenzialità lavorativa, e dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo agli oneri della contrattazione collettiva provinciale
B.U.R. 15 aprile 2024 – S. n. 1

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:
 

Art. 1
Integrazione dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo la lettera n bis) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:
"n ter) le opere stagionali dirette a soddisfare esigenze temporanee e contingenti di alloggiamento dei lavoratori stagionali del settore agricolo, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di agibilità previsti dalla normativa vigente, incluso l'allacciamento ai servizi o altri presidi analoghi, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto; il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in ripristino dei luoghi; resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e delta sicurezza nei luoghi di lavoro."
 

Art. 2
Integrazione dell'articolo 88 della legge provinciale perii governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:
"4 ter. In caso di riutilizzo e recupero degli alberghi dismessi ai sensi dell’articolo 119. comma 2 quater, il contributo di costruzione è commisurato al solo costo di costruzione."
 

Art. 3
Integrazione dell'articolo 90 della legge provinciale perii governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:
"n bis) per il riutilizzo e il recupero degli alberghi dismessi ai sensi dell'articolo 119, comma 2 ter."
 

Art. 4
Integrazioni dell'articolo 119 della legge provinciale perii governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:
"2 ter. A seguito della pronuncia di decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività alberghiera ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), le strutture alberghiere possono essere utilizzate temporaneamente da parte di uno o più datori di lavoro privati o pubblici per l'ospitalità dei propri lavoratori e collaboratori, con qualsiasi contratto di lavoro, nonché da parte di persone che svolgono un lavoro autonomo in convenzione o in qualità di socio o associato. L'utilizzazione temporanea ai sensi di questo comma non costituisce cambio di destinazione d’uso ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione al comune in cui viene attestata la sussistenza dei requisiti previsti da questo comma e l'indicazione della durata dell'utilizzo temporaneo, comunque non superiore a cinque anni. Per le finalità di questo comma sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 78, comma 2. Resta fermo il rispetto del vincolo di non frazionabilità e del divieto di divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.
2 quater. Il comune, anche su richiesta degli interessati, può consentire che gli alberghi dismessi siano destinati all'ospitalità, da parte di uno o più datori di lavoro privati o pubblici dei propri lavoratori e collaboratori, con qualsiasi contratto di lavoro, o all'ospitalità di persone che svolgono un lavoro autonomo in convenzione o una professione turistica in qualità di socio o associato, mediante l'approvazione di una variante semplificata al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 1. Alla riqualificazione degli edifici effettuata per le finalità di questo comma si applicano l'articolo 109, anche se sono stati realizzati da meno di quindici anni, e l'articolo 111; non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni.
2 quinquies. Se l'attività alberghiera è cessata da almeno dieci anni, la variante semplificata al PRG prevista dal comma 2 quater può imprimere all'area altre destinazioni urbanistiche." 
 

Art. 5
Integrazione dell'articolo 4 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva perii triennio contrattuale 2022-2024 e peri nuovi ordinamenti professionali) della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2024 dopo le parole: "Per le finalità dell'articolo 66, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge sul personale della Provincia 1997," sono inserite le seguenti: "nonché per il finanziamento del trattamento economico accessorio,".
 

Art. 6
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti