Denuncia di violazione diritto europeo per omesso corretto recepimento in Italia della Direttiva 89/391 CEE e ridotta tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei settori, porti, navigazione, pesca e ferrovie, con richiesta di avvio della procedura di infrazione.
 

Premesso che:
non trattasi di alcuna questione personale;
non è richiesto alcun risarcimento dei danni;
si denuncia lo Stato italiano per la violazione degli obblighi connessi all’appartenenza all’Unione Europea, con particolare riferimento all’omesso completo recepimento della Direttiva 89/391 CEE e seguenti, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
 

VIOLAZIONE

In Italia i cittadini impiegati nelle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca e del settore ferroviario non sono tutelati adeguatamente secondo i principi e le norme contenute nella Direttiva 89/391 CEE del 12 giugno 1989 poiché questa non è stata ancora completamente recepita dallo Stato italiano nelle norme nazionali.
Infatti, l’Italia, a distanza di oltre 24 anni dall’adozione della Direttiva del Consiglio, 89/391 CEE del 12 giugno 1989 e oltre 14 anni dall’adozione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, non ha ancora inserito correttamente in modo completo ed efficace nel proprio diritto interno i principi, le norme e le regole di tutela derivanti da quelle comunitarie, contenute nella stessa Direttiva per i lavoratori dei settori sopra citati.
Le attività lavorative interessate alla presente denuncia, data la loro natura e la loro complessità, presentano numerosi e specifici fattori di rischio, nonché indicatori infortunistici elevati e non trascurabili, tali da richiedere un intervento urgente della Commissione Europea.
SI chiede l’intervento di codesta Spett.le Commissione europea, al fine di verificare se gli atti, le omissioni e il comportamento posto in essere dall’Italia riguardo i provvedimenti di recepimento della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nei porti, sulle navi, nella pesca e nelle ferrovie, non abbia violato gli obblighi di appartenenza all’Unione.
In caso affermativo si chiede – ai sensi della Comunicazione della Commissione, (2017/C 18/02) – di intervenire applicando la legislazione UE per risolvere i problemi sorti con gli Stati membri in modo da porre rimedio ad eventuali violazioni delle norme e avviare procedure di infrazione se necessario e deferire il caso alla Corte di giustizia europea qualora ne ricorressero le condizioni.

ELENCO PROVVEDIMENTI di legge nazionali che, a nostro avviso, violano il diritto dell’UE
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Prevenzione infortuni)
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; (Costruzioni)
Legge 26 aprile 1974, n. 191, (Ferrovie)
Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 469; (attuazione L.191/74)
Decreto Ministeriale 4 febbraio 1980; (Vigilanza infortuni nelle ferrovie)
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; (navi)
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272; (porti)
Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, (pesca)
Norme di legge adottate in precedenza all’approvazione della Direttiva 89/391 CEE, e tutt’ora rimaste vigenti, le quali prevedono tutele ridotte per i lavoratori poiché contengono misure superate dalla tecnica, dalle innovazioni tecnologiche sopraggiunte e dai principi giuridici introdotti con il diritto comunitario, oggi ormai inadeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 nelle parti in cui, agli articoli 2 e 3, fa salve le norme preesistenti rinviando praticamente a tempo indeterminato, ovvero fino “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2”, non ancora avvenuta dopo oltre 14 anni, l’adozione delle “disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione”.

MOTIVAZIONI
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123), quale fonte primaria del diritto interno, attuativo del diritto comunitario in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non è ancora completamente applicabile a “tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).” così come dettato dall’art. 1 della Direttiva 89/391 poiché a distanza di oltre 14 anni, contiene ancora una esclusione dal proprio campo di applicazione per questi settori lavorativi.
Nessuno dei settori lavorativi sopra citati presenta le caratteristiche per una legittima esclusione dal campo di applicazione della stessa Direttiva 89/391, la quale al comma 2, specifica infatti che “La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo”. Condizioni che evidentemente non sussistono per le attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca e del settore ferroviario per le quali anche il legislatore italiano ne ha previsto l’applicabilità.
Lo dimostra il medesimo D.Lgs. 81/08 agli articoli, 2 e 3, dove prevedeva per dette attività lavorative, a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca e del settore ferroviario, la piena applicabilità delle norme in esso contenute previa adozione di appositi decreti interministeriali, di coordinamento e armonizzazione da approvare, secondo la stesura originaria dell’atto, entro 12 mesi.
Ciò è confermato ulteriormente dalla previsione contenuta nell’atto originario del D.Lgs. 81/08, (Art. 3, comma 3, ultimo capoverso), seconda la quale per i quattro settori interessati, “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto”, disposizioni ritenute dal Parlamento italiano evidentemente applicabili e compatibili sia con la disciplina nazionale che di derivazione comunitaria.
Per facilità di lettura si riporta lo stralcio dell’art. 3 del D.Lgs 81/08, vigente alla data odierna, che contiene la norma di esclusione dal suo campo di applicazione e quindi – a causa dei continui rinvii – ancora oggi non vi è il pieno recepimento della Direttiva 89/391 CEE nei settori oggetto della presente denuncia.

Art. 3
Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
(…) Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 15.08.2008, ndr), ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. (6) (9)
Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

DETTAGLI DI TUTTI I RINVII
Si specifica che in fase di prima approvazione del D.Lgs 81/08, il termine per l’adozione dei decreti di coordinamento e armonizzazione di cui al comma 3, per la piena applicabilità delle norme ai settori esclusi era di dodici mesi.
Poi, con Legge 27 febbraio 2009, n. 1 è stata prevista una prima proroga da 12 a 24 mesi.
Una seconda proroga è stata disposta con la Legge 26 febbraio 2010, n. 25 da 24 a 36 mesi.
Una terza proroga è stata adottata con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 la quale ha differito ancora il termine di 12 mesi spostandolo da 36 a 48 mesi.
Con l’ultima proroga adottata con la Legge 12 luglio 2012, n. 101, il termine per l’adozione dei decreti è stato spostato apparentemente a 55 mesi, ma in realtà il rinvio risulta essere a tempo indeterminato, poiché la stessa legge, nonostante l’indicazione della scadenza temporale a 55 mesi, contiene la formula “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2” con la quale di fatto lo Stato italiano ha rinviato sine die la completa applicabilità del D.Lgs. 81/08 e la sopravvivenza delle norme precedenti.
Tale approccio dilatorio nell’attuazione del diritto comunitario – a distanza di oltre 14 anni dall’adozione del D.Lgs 81/08 e di 35 anni dall’adozione della Direttiva 89/391 CEE – appare come una sistematica volontà dello Stato italiano di eludere gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, non rilevandosi ostacoli tecnico giuridici nell’approvazione dei decreti ministeriali previsti.

LA DIRETTIVA EUROPEA VIOLATA
E’ quella del 12 giugno 1989 (89 /391 / CEE) concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Articolo 2
Campo di applicazione
1 . “La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali , ricreative, ecc.)
La violazione è particolarmente grave nel trasporto ferroviario, poiché in Italia ancora oggi si applicano le vecchie disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai decreti attuativi della stessa, quali il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 469, il Decreto Ministeriale 4 febbraio 1980; tutte norme precedenti all’adozione della Direttiva 89/391 CEE.
Esse risultano oggi in evidente contrasto con il diritto comunitario, oltreché obsolete sul piano tecnico, superate sul piano giuridico e organizzativo, oltre che di difficile interpretazione ed attuazione in quanto disorganiche rispetto al nuovo quadro giuridico nazionale seguito alla liberalizzazione del settore.
A seguito dell’infortunio multiplo, (anche conosciuto come la strage di Brandizzo), avvenuto in Italia nella notte del 31 agosto 2023 in provincia di Torino, durante la manutenzione dei binari, nel quale hanno perso la vita cinque operai, è venuto tragicamente alla luce che le norme di protezione dei lavoratori addetti all’infrastruttura ferroviaria in Italia – sulla base della legge 191/74 – sono ancora stabilite dalla stessa impresa datrice di lavoro, mediante proprie “Istruzioni” e non dalle norme generali di tutela di derivazione comunitaria, valide per il resto dei cantieri.
Tale grave ritardo nel pieno recepimento della Direttiva 89/391 in Italia, concretizzatosi con la mancata adozione dei suddetti decreti di coordinamento e armonizzazione, ha determinato la sopravvivenza nel diritto nazionale di un ventaglio di norme previgenti alla Direttiva 89/391, certamente in contrasto con essa, inadeguate e non conformi per le motivazioni sopra sinteticamente esposte.
In sintesi, i cittadini lavoratori impiegati in dette attività a causa del ritardo nell’adozione dei provvedimenti governativi sopra citati restano privi di alcune importanti tutele previste dal diritto comunitario in materia di sicurezza sul lavoro; ritardo che si è concretizzato dapprima con ripetuti interventi legislativi di proroga dei termini e poi con un provvedimento di rinvio, rivelatosi nei fatti a tempo indeterminato.

VIOLAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (2000/C 364/01), Condizioni di lavoro giuste ed eque, la quale recita, all’Articolo 31, che “ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”.

Mentre i lavoratori dei settori produttivi e industriali, (ferrovie, porti, navigazione e pesca) esclusi dalla piena applicazione della Direttiva 89/391 CEE e seguenti, subiscono una ingiusta riduzione delle tutele riconosciute dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, con particolare riferimento all’art. 31, comma 1, per la salvaguardia della loro salute, sicurezza e dignità durante il lavoro e una discriminazione rispetto a tutti i cittadini lavoratori impiegati negli altri settori.

IL NOSTRO CONTRIBUTO SEMPRE RIFIUTATO DAL MINISTERO.
Negli anni scorsi sono state presentate numerose richieste di partecipazione e confronto presso il Ministero dei trasporti, capofila tra il Ministero della Sanità e il Ministero del lavoro, per l’approvazione dei decreti interministeriali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 8108, indispensabili per la piena applicazione dello stesso Decreto anche nei settori navigazione, porti, pesca e ferrovie e per dare concreta attuazione alla Direttiva 89/391 CEE e seguenti. Tutte le iniziative, alcune delle quali indicate di seguito, sono risultate vani.
Nel 2012 la collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza con gli Organismi di rappresentanza delle Regioni italiane per la stesura della bozza di decreto di armonizzazione in ambito ferroviario, aveva dato buoni frutti ma non è mai stata recepita dal governo.


fonte: inmarcia.org