PROTOCOLLO D’INTESA
tra
L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE, con sede ad Ancona in via Piave n. 25. rappresentato dal Direttore regionale pro tempore, Dott. Piero Iacono, ***
e
L’OPRAM - Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche, con sede ad Ancona, in via Primo Maggio n. 142/C, rappresentato dai Coordinatori regionali pro-tempore, Dott.ssa Loredana Longhin, *** e Dott.ssa Martina Focanti ***
Di seguito dette anche “parti”
PREMESSO CHE
- L’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche ed i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’Inail persegue il sostegno per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo sinergie con quei soggetti individuati dall’art. 10 del d.lgs.81/2008 e s.m.i. tra cui gli Organismi Paritetici di cui all’art. 51 del d.lgs.81/2008 e s.m.i. nei confronti delle imprese artigiane;
- in data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali, l’Accordo Nazionale Applicativo del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.;
- in data 25 novembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali a livello regionale il Protocollo di Attuazione del citato Accordo Applicativo del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. del 13/09/2011;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2024-2026 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inal CIV n. 12 del 3 agosto 2023), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l’Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail con Delibera n.15 del 28 dicembre 2022 è strumento di riferimento per l’attuazione delle politiche di prevenzione;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 approvato con DGR 1640/21 prevede l’attuazione di specifici piani mirati di prevenzione (PMP) che perseguono obiettivi strategici per la prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in data 10/11/2014 e 09/05/2017 sono stati siglati da OPNA (Organismo Paritetico Nazionale Artigianato) ed INAIL (Direzione Centrale Prevenzione) rispettivamente l’Accordo Quadro di Collaborazione ed il Protocollo d’Intesa, cui è seguito l’Accordo Attuativo del 12/09/2018 quale scenario di sostegno condiviso e di determinazioni operative;
- l’OPRAM rappresenta ai sensi e in attuazione dell'art.2 c.1 lett.EE) e dell’art.51 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per il settore Artigianato delle Marche soggetto formatore abilitato a livello nazionale di cui all'art.32 c.4 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - conforme al Punto 2 e Nota lett. L) dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 e alla DGR n.1428/2006 Regione Marche;
- l’OPRAM (OPRA Marche) è iscritto al n. 12 del REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI del MLPS di cui al D.D. N.79 del 07/07/2023 ai sensi del D.M n.171/2022 insieme alla Rete OPNA-OPRA-OPTA;
- l’OPRAM ha specifici compiti e persegue determinate finalità: promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, programmazione delle attività formative, raccolta di buone prassi e sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro; promozione e realizzazione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni ed Enti Locali, di progetti e programmi di prevenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro, individuando anche sinergie professionali ed economiche; monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale; promozione, monitoraggio e coordinamento delle rete regionale degli OPTA e supporto all’attività ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST); raccolta e gestione dei dati relativi alle aziende aderenti al Sistema (sia quelle con RLST che quelle con RLSA) e delle informazioni che le stesse debbono inviare, adempiendo agli obblighi di informazione e consultazione previsti degli artt. 48 e 50 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; promozione dell’attività formativa in materia di salute e sicurezza nei confronti dei RLS, RLST, Lavoratori, Datori di lavoro, RSPP, ASPP, Dirigenti e Preposti; promozione e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza;
CONSIDERATO CHE
- l’Inail Marche e l’Opram, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- le sinergie tra l’Inail Marche e l’Opram costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- le Parti sono soggetti partecipi ed attivi nell’ambito del Comitato Regionale di Coordinamento (ex art. 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e si pongono l’obiettivo di sostenere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese artigiane;
- Inail Marche ed Opram vantano una lunga esperienza di collaborazione tale che ha permesso la realizzazione di diversi progetti ed iniziative, in applicazione ai precedenti Protocolli di Intesa siglati fra le Parti il 31/01/2001, il 26/03/2007, il 08/10/2013, il 30/09/2016 ed il 15/01/2020.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 2
Finalità
Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3
Ambiti di collaborazione
Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo, finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- attività di informazione rivolta a RLST, RSPP, tecnici ed operatori del Sistema della Bilateralità e Pariteticità Artigiana delle Marche allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie che saranno espresse nell’ambito del presente Protocollo di intesa;
- iniziative informative nel campo della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promozione di progetti ed iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni;
- sostegno ed ampliamento di efficaci sistemi e modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL-MOG) nelle aziende artigiane di piccole dimensioni;
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
Articolo 4
Comitato di coordinamento
Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail e tre individuati dall’Opram. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.
Articolo 5
Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze ed a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
Articolo 6
Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 7
Durata
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
Articolo 8
Trattamento dei dati
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
Articolo 9
Proprietà intellettuale e tutela dell’immagine
Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
L’Inail Marche e l’OPRAM, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, il logo di INAIL e di OPRAM saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo di Intesa e dei conseguenti Accordi Attuativi.
Articolo 10
Copertura assicurativa
Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
Art. 11
Sicurezza sul lavoro
In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
Articolo 12
Recesso unilaterale
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Articolo 13
Tutela della riservatezza
Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possano essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 14
Controversie
Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Ancona.
Articolo 15
Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Ancona, lì 16/04/2024
F.to PER L’OPRAM |
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F.to PER L’INAIL |