REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo
Dott. DE RENZIS Alessandro
Dott. AMOROSO Giovanni
Dott. DI CERBO Vincenzo
Dott. MORCAVALLO Ulpiano

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19610-2006 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
T.V., C. S.R.L.;

- intimati -

e sul ricorso 23212-2006 proposto da:
T.V., in proprio, R.A., quale legale rappresentante della C. s.r.l., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DON G. MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato MARTUCELLI CARLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEUZZI GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1412/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/09/2005 R.G.N. 589/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, provvedendo in camera di consiglio, accolga il ricorso principale per manifesta fondatezza e rigetti per manifesta infondatezza il ricorso incidentale.

Svolgimento del processo


1. Con sentenza del 29 settembre 2005 la Corte d'appello di Torino respingeva il gravame proposto da T.V., in proprio e in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Cauda, avverso la decisione del Tribunale di Asti con cui gli appellanti erano stati condannati in solido a rimborsare all'INAIL la somma di Euro 65.691,96, corrispondente alle somme erogate in favore dell'assicurato M.M. per l'infortunio sul lavoro occorso in data ***.

La Corte di merito rilevava, in particolare, che la responsabilità del datore di lavoro si identificava nell'ordine impartito al M. di costruire una passerella metallica, effettuando lavori di saldatura, in prossimità di condutture ove passava il materiale combustibile che, fuoriuscendo, aveva causato le lesioni subite dal lavoratore; e ciò valeva ad escludere ogni rilevanza alle deduzioni datoriali circa una qualche corresponsabilità del prestatore e circa i compiti di "preposto" attribuiti al medesimo.

I giudici d'appello, peraltro, ritenevano inammissibile la richiesta dell'INAIL di ampliamento dell'importo liquidato dal primo giudice, in quanto non proposta con appello incidentale.

2. Di questa sentenza l'Istituto domanda la cassazione con un unico motivo. Resistono con controricorso il T. e la società, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui l'INAIL resiste a sua volta.

3. Il ricorso viene deciso con il rito camerale ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Motivi della decisione

1. I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché proposti avverso la stessa sentenza.

2. Il ricorso incidentale, da esaminare per primo in ordine logico, consta di due motivi con i quali si deduce la estraneità della società datrice di lavoro rispetto ad un'imprevedibile e abnorme comportamento del lavoratore in occasione dell'infortunio occorsogli, anche in relazione alla qualità di preposto all'impianto.

2.1. Le censure sono manifestamente infondate, atteso che la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. discende, nella specie, dall'accertamento compiuto dai giudici di merito secondo cui la costruzione pericolosa - da cui ebbe origine l'infortunio - fu disposta dal datore di lavoro; e ciò vale ad escludere anche una corresponsabilità del prestatore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., a prescindere dai compiti a lui generalmente assegnati, alla stregua dei principi affermati da questa Corte nella materia in esame (cfr. Cass. n. 4980 del 2006); né rileva la contraria ricostruzione dei fatti che in questa sede, inammissibilmente, propongono i ricorrenti.

3. Per contro, è manifestamente fondato il ricorso principale proposto dall'INAIL, poiché la richiesta del maggior importo non derivava da un diverso petitum, ma si ricollegava alla rivalutazione di un credito di valore, ed era perciò ammissibile in appello senza necessità di proposizione dell'impugnazione incidentale (cfr. Cass. n. 4193 del 2003).

4. Pertanto, va accolto il ricorso principale e va respinto quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010