T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. 3, 16 aprile 2024, n. 711 - Giudizio del medico sulla inidoneità alla mansione e recesso da parte del datore di lavoro. Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 


ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 360 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adalberto Perulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda U. n. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Corona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento -OMISSIS-, di data 28.12.2023, emanato dall'Azienda U.-OMISSIS-- Servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di Lavoro e notificato in data 28.12.2023;

- di ogni altro atto ad esso comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda U. n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

FattoDiritto


Considerato che parte ricorrente impugna la decisione in epigrafe, resa dall'Azienda U.-OMISSIS-- Servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di Lavoro, di riesame della pregressa determinazione assunta su ricorso promosso dal dipendente -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D.Lgs. n. 81 del 2008, avverso il precedente giudizio espresso dal Medico competente;

Considerato che la difesa dell'Azienda U.-OMISSIS- ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, la quale risulta fondata e da accogliere (per cui può prescindersi dall'esaminare le ulteriori eccezioni pure nell'occasione sollevate);

Considerato che, nel caso di specie, infatti, venendo in rilievo un rapporto di lavoro subordinato privato, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione di parte sia rivolta alla impugnazione di atti dell'Azienda S.L. di cui si contesti la legittimità per vizi peculiari ai provvedimenti amministrativi, posto che in ogni caso l'oggetto della domanda verte sulla idoneità o meno del ricorrente alle mansioni affidategli nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura privatistica;

che, più nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che L'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ammettere il ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente avverso il giudizio del medico sulla idoneità del lavoratore alla mansione specifica non è norma di azione ma di relazione poiché definisce il contenuto della prestazione del lavoratore subordinato condizionando, al contempo, il potere organizzativo del datore di lavoro ed, eventualmente, la sua facoltà di recesso dal rapporto in caso di accertata incollocabilità del dipendente nell'organico aziendale alla luce del giudizio medico espresso sulla idoneità specifica alle mansioni. La contestazione dell'accertamento in questa sede proposta non concerne la relazione di potestà-soggezione con la pubblica amministrazione, ma esclusivamente gli effetti che dall'accertamento medico precipitano sul rapporto lavorativo privatistico all'interno del quale non si danno che situazioni rilevanti sotto il profilo civilistico (T.A.R. Lazio - Latina I, 1 dicembre 2010, n. 1916; T.A.R. Molise I, 29 gennaio 2010, n. 125; T.A.R. Lombardia - Milano III, 15 settembre 2009 n. 4654) (Tar Toscana, sez. II, 15 aprile 2022, n. 523);

che, pertanto, poiché la valutazione del medico del lavoro, assume natura meramente paritetica, gli atti in contestazione, ancorché posti in essere in via di "autotutela", non possono che rivestire identica natura, non essendo in alcun modo espressione di esercizio di potere da parte dell'Amministrazione resistente;

Considerato, peraltro, che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001 anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", perché in tal caso il giudice li disapplica se illegittimi, di tal che, anche sotto tale profilo, non residuano margini di cognizione soggetti alla giurisdizione di questo Tribunale.

Considerato che la cognizione del presente giudizio, inammissibile in questa sede, va quindi ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 1, del codice di procedura civile (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 11 dicembre 2017, n. 1135), e che presso tale plesso giurisdizionale il processo potrà essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 c.p.a.;

Considerato che sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese della svolta fase del giudizio;
 


P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il controinteressato.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Nasini, Presidente FF

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

Andrea Gana, Referendario