T.A.R. Sardegna-Cagliari, Sez. 1, 16 aprile 2024, n. 296 - Ricorso del Primo Caporale Maggiore Capo dell'Esercito per due infortuni: nessuna responsabilità dell'Amministrazione



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 519 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;

per l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla violazione, da parte dell'amministrazione militare, dell'obbligo di garantire al proprio dipendente l'integrità psicofisica nell'ambiente di lavoro;

e per la conseguente condanna della p.a. stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal ricorrente in occasione di due infortuni occorsigli in servizio, ex art. 2087 cod. civ.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FattoDiritto


1. Il ricorrente, Primo Caporale Maggiore Capo dell'Esercito italiano dichiarato nel 2019 "permanentemente non idoneo al servizio militare, ma idoneo parzialmente al SM ai sensi della L. n. 73 del 1981 e L. n. 68 del 1999" in conseguenza di due infortuni occorsigli rispettivamente nel 2015 e nel 2017, agisce per ottenere la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni a suo dire derivanti dalla violazione degli obblighi gravanti sull'Amministrazione quale datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

1.1. Quanto al primo infortunio, il ricorrente espone che in data 19 maggio 2015 veniva comandato dal suo superiore gerarchico per dare supporto ad una squadra che stava effettuando lavori di "Minuto Mantenimento" (squadra addetta ai lavori di manutenzione) negli edifici presenti all'interno della Caserma. In particolare, la squadra aveva effettuato lavori di pittura delle pareti di una palazzina e al ricorrente veniva ordinato di provvedere allo sgombero dei residui di lavorazione e del materiale utilizzato.

Nell'occasione il ricorrente, mentre procedeva alla movimentazione di un tirante del trabattello modulare utilizzato per la tinteggiatura, accusava improvvisamente un forte dolore alla spalla sinistra e veniva condotto dapprima presso l'infermeria di Corpo e poi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale -OMISSIS-, dal quale veniva dimesso con la diagnosi di "lussazione erecta della spalla sinistra, autoridotta", con prognosi iniziale di 20 giorni.

Dopo vari trattamenti fisioterapici il ricorrente, nel dicembre 2015, veniva sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla sinistra ("reinserzione del cercine glenoideo e capsular shift anteriore con due ancorette"), cui seguiva un lungo periodo di convalescenza ad esito del quale sono residuati importanti deficit funzionali.

Il ricorrente, nel mese di maggio 2016, veniva poi dichiarato idoneo al servizio e riammesso con esenzione dall'attività fisica.

La predetta infermità "postumi di lussazione alla spalla sinistra" è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio con Determinazione del Direttore del -OMISSIS-

1.2. Quanto al secondo infortunio, il ricorrente rappresenta che nella mattina del 17 febbraio 2017, subito dopo aver preso servizio, mentre scendeva le scale esterne dell'edificio per recarsi presso la toilette della palazzina 2S (ubicata all'interno della Caserma) in compagnia di un collega, metteva un piede in fallo a causa di un gradino sconnesso non segnalato e non visibile e, scivolando su di esso, cadeva rovinosamente a terra procurandosi varie lesioni, soprattutto alla spalla destra.

Nella circostanza veniva immediatamente soccorso dal collega e condotto prima all'infermeria del Reggimento e successivamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale -OMISSIS-, dal quale veniva dimesso con la diagnosi di "trauma distorsivo scapolo-omerale con sospetta rottura del tendine sovraspinato destra" e una prognosi iniziale di 15 giorni.

Anche in questo caso, all'esito di successivi accertamenti strumentali e diagnostici seguiva in data 20.6.2017 un intervento chirurgico alla spalla destra ("Riparazione di Bankart in artroscopia") ed un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione, ad esito del quale sono rimasti postumi invalidanti. Il ricorrente lamenta infatti la limitazione dei movimenti di entrambe le spalle e dolore con il minimo carico e con movimenti ripetuti, che gli impediscono di praticare attività sportive cui era dedito in precedenza.

La predetta infermità "esiti di sub-lussazione gleno omerale spalla destra trattata con capsuloplastica con residuo deficit funzionale", derivante dal secondo infortunio, è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio con parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

1.3. Nelle more del predetto procedimento la -OMISSIS-, con verbale dell'8.3.2019, in forza delle due infermità e della complessiva invalidità riportata dall'interessato, lo ha dichiarato "permanentemente non idoneo al servizio militare, ma idoneo parzialmente al SM ai sensi della L. n. 73 del 1981 e L. n. 68 del 1999", specificando che "sono controindicati i servizi che comportano sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e gravoso impegno fisico".

Indi, la Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa, con decreto del -OMISSIS-, ha riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità riportata nel secondo infortunio e, in ragione del fatto che le infermità "esiti stabilizzati di lussazione spalla sinistra trattata chirurgicamente con tendinopatia del clb e persistenti disturbi funzionali, a titolo di prima concessione e per constatato aggravamento" ed "esiti di sub lussazione gleno omerale spalla destra trattata con capsuloplastica, residuo deficit funzionale, a titolo di prima concessione" sono state ascritte (con verbale della -OMISSIS-del 18.3.2019) alla 8ª categoria con menomazione complessiva di 7ª categoria, ha liquidato a favore del ricorrente l'equo indennizzo nella misura complessiva di €. 4.621,45.

1.4. Con l'odierno ricorso, quindi, l'esponente chiede che l'Amministrazione venga condannata al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dei due predetti infortuni, sulla base dell'assunto secondo cui anche il Ministero della Difesa, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, ha l'obbligo di tutelare i propri dipendenti adottando tutte le misure idonee a garantirne l'integrità psico-fisica nell'ambiente di lavoro, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c.., applicabile anche nell'ambito del rapporto di pubblico impiego.

1.4.1. Con riguardo al primo infortunio il ricorrente deduce che:

- sussiste il nesso causale tra le lesioni subite e l'adempimento di compiti di servizio, atteso il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità denunciata;

- sussiste inoltre la responsabilità del Ministero nella verificazione dell'evento dannoso, avendo il superiore gerarchico ordinato al ricorrente di svolgere attività di movimentazione manuale di carichi e altro materiale in supporto alla squadra addetta alla manutenzione degli edifici, ossia mansioni ben diverse da quelle proprie del ricorrente che, in qualità di operatore informatico, era privo di qualsivoglia professionalità di tipo manuale;

- l'Amministrazione ha dunque agito in violazione delle norme (anche infortunistiche) poste a tutela del lavoratore, in quanto quest'ultimo, senza alcuna protezione individuale né professionalità, è stato adibito allo svolgimento di mansioni che non gli competevano, ponendo così a rischio la sua integrità psicofisica.

1.4.2. Quanto al secondo infortunio il ricorrente lamenta che:

- anche in tal caso sussiste il nesso causale, atteso l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità in questione;

- sul piano della responsabilità datoriale, l'Amministrazione è venuta meno al suo obbligo di tutelare e garantire il lavoratore anche nell'ambiente lavorativo, in quanto il gradino che ha provocato la rovinosa caduta si trovava in pessimo stato manutentivo, risultando persino sbrecciato, e non era né segnalato né visibile da chi scendeva la scalinata.

1.4.3. Il ricorrente chiede quindi che gli venga risarcito il danno biologico, il danno patrimoniale (permanente inidoneità al servizio militare parziale e perdita di chance, in relazione alla possibilità di progredire nella carriera militare) ed il danno morale.

1.5. Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

1.6. In vista dell'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.

1.7. Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2023 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Anzitutto, va chiarito che la responsabilità ex art. 2087 c.c. (o anche ex art. 2043 c.c.) non può essere desunta automaticamente e acriticamente dalla dipendenza dell'infermità dalla causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, trattandosi di istituti differenti per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva.

Il risarcimento del danno, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l'equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall'evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisio-psichica, mentre l'equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell'integrità fisica è, invece, assimilabile a una delle molteplici indennità che l'Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio (Cons. Stato, Sez. II, 17 maggio 2022, n. 3877).

Ne discende che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2087 c.c. non può sottrarsi all'onere probatorio su di esso gravante ma, invocando la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, è tenuto a provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia dimostrato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cons. Stato, Sez. II, n. 3877/2022, cit.; id., 7 ottobre 2021, n. 6679; 9 agosto 2021, n. 5816; Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418; Cass., Sez. lavoro, n. 3788 del 17 febbraio 2009).

Inoltre, è onere del lavoratore che agisce per il risarcimento indicare anche quali sono le violazioni delle regole precauzionali che avrebbe posto in essere la pubblica Amministrazione, ovverosia quali sarebbero, anche dal punto di vista del nesso causale, le specifiche inosservanze degli obblighi di tutela della sua salute che hanno comportato l'incidente occorsogli o ne hanno aggravato le conseguenze (C.d.S., n. 661/2023).

Il mero fatto, dunque, che il lavoratore abbia riportato lesioni in occasione dello svolgimento della propria attività non determina di per sé l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, essendo necessaria la prova, tra l'altro, della nocività dell'ambiente di lavoro (tra le tante, Cass. 8 ottobre 2018, n. 24742).

La responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2038).

Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia o l'infortunio non siano ricollegabili alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24742).

Diversamente, il datore di lavoro sarebbe responsabile per qualunque evento lesivo patito dal dipendente, anche se imprevedibile e inevitabile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 novembre 2020, n. 6963).

2.2. Ciò chiarito, osserva il Collegio che nessuno dei due infortuni occorsi al ricorrente può ritenersi ascrivibile alla violazione da parte dell'Amministrazione delle norme poste a tutela della salute dell'interessato nel luogo di lavoro.

2.2.1. Quanto al primo infortunio, occorre considerare che può ben accadere, nel contesto lavorativo di un reparto militare, che un soggetto ordinariamente adibito ad altri incarichi venga saltuariamente impiegato in supporto al personale tecnico nelle operazioni di riordino del materiale da questo impiegato, come accaduto nella fattispecie, senza che ciò si traduca ex se nella violazione degli obblighi di salvaguardia della salute dei lavoratori gravanti sull'Amministrazione.

Oltretutto, non può nemmeno dirsi che il ricorrente fosse del tutto privo di professionalità di tipo manuale, in quanto lo stesso, come rilevato dalla difesa erariale, nel 2008 aveva frequentato il "corso per operatori track e tracing" ed era stato giudicato idoneo; nel 2010 aveva frequentato il 7 "corso per addetti ai Trasporti strategici" ed era stato giudicato idoneo; nello stesso anno aveva frequentato il "corso per addetti al caricamento ferroviario" e nel 2011 aveva conseguito l'abilitazione speciale per "sollevatori carrelli elevatori".

In occasione dell'infortunio in discorso, inoltre, risultano essere stati forniti al ricorrente abbigliamento ed equipaggiamento adeguati (v. doc. 13 del Ministero) ed era a disposizione anche il "Manuale d'uso e manutenzione" del trabattello (v. doc. 14 del Ministero).

In ragione di ciò non può che concludersi che l'infortunio è avvenuto per causa non imputabile all'Amministrazione.

2.2.2. Quanto al secondo infortunio, è sufficiente osservare che lo stato dei luoghi in cui il ricorrente è caduto, e in particolare il "gradino sbeccato" e la "pessima manutenzione dello stesso", erano ben visibili - essendo l'incidente avvenuto di mattina - dall'interessato, che peraltro aveva già percorso in precedenza quella scala.

La caduta, quindi, poteva essere agevolmente evitata con l'ordinaria prudenza nel discendere lungo i gradini della scala.

Anche per l'infortunio in questione, pertanto, non può ritenersi responsabile l'Amministrazione.

2.3. In conclusione, il ricorso va respinto siccome infondato.

2.4. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore