Tipologia: CIA
Data firma: 9 maggio 2014
Validità: 31.12.2015
Parti: Itas (gruppo) e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Itas
Fonte: snfia.it


Sommario:

 

Art. 1 - Sfera di applicazione e durata
Art. 2 - Etica sociale
Art. 3 - Informazione
Art. 4 - Formazione
Art. 5 - Pari opportunità
Art. 6 - Mobbing
Art. 7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 8 - Famiglia di fatto
Parte normativa
Art. 9 - Innovazioni tecnologiche
Art. 10 - Agevolazioni alle lavoratrici ed ai lavoratori
Art. 11 - Permessi, straordinari retribuiti
Art. 12 - Festività cadenti di domenica
Art. 13 - Orario flessibile
Art. 14 - Orario a tempo parziale
Art. 15 - Turni
Art. 16 - Reperibilità
Art. 17 - Lavoratori studenti
Art. 18 - Trasferimenti, mobilità professionale e rotazione delle mansioni
Art. 19 - Lavoratori Itas Vita spa, Itas Assicurazioni spa e Itas Patrimonio spa
Art. 20 - Assunzioni

 

Parte welfare
Art. 21 - Sportello assicurativo e previdenziale
Art. 22 - Terminali video
Art. 23 - Controlli medici
Art. 24 - Garanzia infortuni (con effetto 01/05/2014)
Art. 25 - Assistenza sanitaria impiegati (con effetto 01/05/2014)
Art. 26 - Assistenza malattia funzionari (con effetto 01/05/2014)
Art. 27 - Polizza invalidità malattia - funzionari (con effetto 01/05/2014)
Art. 28 - Funzionari in quescienza
Art. 29 - Locazione alloggi
Art. 30 - Trattamento previdenziale
Art. 31 - Polizza vita
Parte economica
Art. 32 - Trattamento per missioni e trasferte
Art. 33 - Prestito casa
Art. 34 - Prestiti al personale
Art. 35 - Buono pasto
Art. 36 - Indennità di bilancio 
Art. 37 - Premio aziendale di produttività (con effetto 01/01/2014)
Art. 38 - Anticipazione trattamento fine rapporto
Allegati


Il giorno 9 maggio 2014, in Trento, tra Itas Mutua, Itas Assicurazioni spa e Itas Vita spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Fiba/Cisl […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Fisac/Cgil […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Uilca/Uil […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Snfia […], si è convenuto quanto segue:

Art. 1 - Sfera di applicazione e durata
Il presente Contratto Integrativo aziendale CIA, siglato in relazione a quanto previsto dall'art.84 del vigente CCNL, si applica al Personale di Itas Mutua, Itas Assicurazioni spa, Itas Vita spa e della costituenda società Itas Patrimonio spa (Provvedimento protocollo n. 51-14-000574 del 15 aprile 2014) di seguito denominate Società, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.
Fatta eccezione per l'istituto dell'indennità di Bilancio (Art. 36), il contratto integrativo aziendale prosegue nella disciplina degli istituti previsti dal contratto scaduto 31 dicembre 2011.
Salvo diversa indicazione espressamente prevista, le modifiche degli istituti decorrono dalla data odierna e si applicano al personale in servizio a tale data e a quello assunto successivamente. Il contratto scadrà alla data del 31 dicembre 2015.
Se non disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza, il CIA continuerà a produrre gli effetti fino al successivo rinnovo.
Qualora materia ed istituti regolati in questo accordo, ad eccezione dell'istituto dell'indennità di Bilancio (Art. 36), fossero successivamente disciplinati dal CCNL e tale regolamentazione fosse diversa rispetto a quella prevista dal presente accordo, le Parti si incontreranno per uniformare le due discipline, salvo le acquisite condizioni di maggior favore.
Per quanto riguarda il Personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione si precisa quanto segue:
a) non spetta né l'indennità di Bilancio, né il Premio Aziendale di Produttività;
b) l'articolo 32) Trattamento per missioni e trasferte, troverà applicazione solo ed esclusivamente per trasferte espressamente autorizzate di volta in volta dalla Direzione Generale.
Se per tali trasferte il Produttore percorrerà più di 55.000 Km nell'arco di 3 anni potrà accedere a quanto previsto dal punto 10) dell'articolo 32.

Art. 2 - Etica sociale
La disciplina contrattuale e dei rapporti all'interno delle Società vuole porsi in continuità con gli accordi aziendali sino ad ora succedutisi nel tempo, facendo propri i valori mutualistici della capogruppo Itas Mutua.
Le Parti confermano la centralità delle risorse umane, riconoscono e rispettano i reciproci ruoli e promuovono la diffusione di un corretto sistema di relazioni, nel rispetto delle pari opportunità. Le mutate esigenze del mercato e le sfide ad esse collegate, richiedono una politica aziendale che confermi i lavoratori quale nodo focale dell'attività, e quali soggetti su cui puntare per migliorare l'organizzazione e la produzione delle nostre Società.
Concretamente questo significa mettere al centro dei nuovi rapporti aziendali la valorizzazione delle risorse umane, orientata da un lato alla crescita della professionalità dei lavoratori, e dall'altro a garantire facilitazioni per coniugare il mondo lavorativo con quello personale e familiare.
Secondo tali principi, il nuovo CIA, intende favorire le esigenze derivanti dalla crescita delle Società sia nella quantità che nella qualità delle proposte assicurative; tiene conto del nuovo contesto produttivo anche attraverso una rinnovata flessibilità di conoscenze e di organizzazione, al fine di garantire quelle capacità polivalenti e polifunzionali idonee a seguire e creare miglioramento e innovazione.
Nello specifico le Parti ribadiscono l'impegno per un miglioramento delle relazioni, orientato alla crescita quantitativa e qualitativa delle Società.
Tale reciproco impegno si svolgerà nell'ambito delle norme di Legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di quanto pattuito nel presente Contratto Integrativo Aziendale.
La convinzione che la crescita responsabile rappresenti l’unica alternativa possibile per garantire creazione di valore costante nel tempo, trova fondamento nella volontà delle Società del Gruppo Itas e delle Rappresentanza Sindacali Aziendali.
Pertanto, con lo scopo di ricercare significativi interventi sul tema della sostenibilità, le parti si impegnano a promuovere soluzioni migliorative in materia di politiche per l'ambiente, uso sostenibile delle risorse, sicurezza, prevenzione e benessere del Personale.

Art. 3 - Informazione
Le Parti confermano l'aspetto dell'informazione come valore fondamentale nella vita delle Società.
Le Parti, nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, si impegnano a favorire la circolazione delle informazioni e delle conoscenze all'interno delle Società, tese a sviluppare le competenze, elevare la qualità del servizio, migliorare la qualità del lavoro e la professionalità, per la realizzazione delle strategie e il conseguimento degli obiettivi aziendali.
A tal fine si richiama la piena applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tema di informazione anche con l'incontro annuale per fornire ai lavoratori le più importanti informazioni sul bilancio, nonché su eventuali programmi futuri.
Con riferimento peraltro a quanto stabilito al punto c) all’art. 15 del CCNL le Parti precisano che l’informazione preventiva alle OO.SS. cui sono tenute le Imprese, riguarda anche l’eventuale caso di introduzione di procedure automatizzate che possano incidere concretamente sul livello occupazionale aziendale, ovvero comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di Personale.
Le Società si impegnano a fornire alle OO.SS. alla fine di ogni anno:
Art. 4 Formazione spiegazioni su come sono state impiegate le ore di formazione
Art. 10 Agevolazioni alle lavoratrici e ai lavoratori numero domande presentate, numero domande accolte e periodi usufruiti
Art. 14 Orario a tempo parziale numero domande presentate, accolte, dati per profilo di Part Time e motivazioni di mancato accoglimento
Art. 17 Lavoratori studenti numero lavoratori studenti, giorni di permesso, importo tasse rimborsate
Art. 18 Trasferimenti numero domande presentate e numero domande accolte con informazione alle RSA delle motivazione dei mancati accoglimenti
Art. 24 Garanzia infortuni prospetto entrate, uscite e numero persone che ne hanno usufruito ed importi erogati
Art. 25 Assistenza sanitaria impiegati prospetto entrate, uscite e numero persone che ne hanno usufruito e riferito agli art. 26, 27 e 28
Art. 29 Locazione alloggi numero domande presentate e numero domande accolte
Art. 31 Polizze vita numero lavoratori iscritti ed importo erogato dalle Società
Art. 32 Trattamento per missioni e trasferte numero domande prestiti presentate e numero domande accolte
Art. 33 Prestito casa numero domande presentate, accolte, non accolte e importi erogati suddivisi per massimali
Art. 34 Prestiti al personale. numero domande presentate e numero domande accolte
Art. 37 Premio aziendale di produttività numero delle riduzioni suddiviso per percentuale
Art. 38 Anticipazioni di fine rapporto numero domande presentate e numero domande accolte
Le Società si impegnano a pubblicare con ordine interno i provvedimenti dì merito deliberati.
Le Società dichiarano la propria disponibilità a comunicare alle RSA le date delle riunioni del personale degli uffici esterni, al fine di permettere alle RSA l'organizzazione dì incontri con detto Personale usufruendo di 2 ore, con massimo di 10 ore annue, fissate dalle Società, in orario di lavoro.

Art. 5 - Pari opportunità
La Commissione Aziendale Paritetica per le pari opportunità, costituita ai sensi dell'art. 49 del CCNL, è composta da sei membri di cui tre nominati dalle Aziende e tre eletti dai lavoratori.
I compiti previsti all'art. 49 del CCNL si intendono integrati con le seguenti attività:
a) Rilevare l'esistenza o meno di comportamenti, abitudini, atteggiamenti che nei fatti producano discriminazioni dirette od indirette nei confronti di determinate categorie di dipendenti, indagando come questi si presentano - con quale tipologia e consistenza - e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale.
b) Così come previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia, promuovere la parità di trattamento sul luogo di lavoro, per l'eliminazione delle differenze e delle discriminazioni basate, oltre che sul genere, anche sull'età e la disabilità nonché su ogni altra condizione personale e sociale.
c) Verificare che siano assicurate pari opportunità formative e di crescita professionale a tutto il personale senza distinzioni di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, abilità fisica, eventuali ulteriori condizioni personali e sociali.
Le società del gruppo valuteranno con attenzione ogni richiesta elaborata ed avanzata dalla commissione relativamente al tema delle pari opportunità.

Art. 6 - Mobbing
Le società e le Rappresentanze Sindacali Aziendali affermano che la salvaguardia dell'integrità morale e fisica del dipendente è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa e che una cultura del lavoro, che ponga al centro il rispetto della personalità di ogni collaboratore, rappresenta la base per un positivo clima aziendale.
Le Parti, in attesa di una specifica disciplina legislativa e contrattuale suggeriranno idonee iniziative volte a prevenire casi di molestie e mobbing.

Art. 7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel rispetto della normativa prevista dal Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 denominato "Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, verranno nominati con le modalità previste dall'allegato 14 del CCNL il numero dei rappresentanti viene fissato in tre e per l’espletamento delle loro funzioni verrà fatto riferimento alla normativa di Legge ed al sopra citato accordo.

Parte normativa
Art. 13 - Orario flessibile

Nell'ambito del rispetto dell'orario di lavoro previsto dal CCNL, le Società e le RSA concordano di istituire l'orario flessibile, avente lo scopo di venire incontro alle esigenze del Personale, compatibilmente con l'esigenza delle Società di raggiungere massima produttività ed efficienza dei servizi.
1) Generalità
Per orario flessibile si intende un orario che permette al dipendente di scegliere, nell'ambito di intervalli di tempo prefissati, le ore di inizio e dì termine lavoro. Egli è tenuto a rispettare l'orario previsto dalle fasce rigide ed a coprire quello contrattualmente stabilito. È diviso in:
- fasce flessibili: in corrispondenza dell'inizio o del termine dei turni lavorativi, per i quali il dipendente può liberamente stabilire l’ora d'entrata e di uscita;
- fasce rigide: in cui il dipendente deve essere presente in Azienda, ovvero è tenuto a giustificare la propria assenza;
- intervallo: in cui il dipendente interrompe la propria attività per almeno un’ora.
2) Limitazione
L'orario flessibile si applica ai dipendenti di Sede di Trento, con le seguenti esclusioni:
a) lavoratori che usufruiscono dei riposi (allattamenti);
b) personale adibito a turni;
c) personale addetto al centralino;
d) tutti i dipendenti che svolgono anche temporaneamente attività esterna.
3) Orario contrattuale ufficiale
Poiché l'orario di lavoro nazionale attualmente in vigore di 37,00 ore settimanali costituisce comunque la base per il computo della retribuzione, risulta evidente la necessità di definire un orario di riferimento, coincidente quanto a durata con quello contrattuale e cioè:
di 8 ore con inizio dalle ore 08,00 e termine alle ore 17,30 per i giorni dal lunedì al giovedì, con intervallo di ore 1,30 dalle 12,30 alle 14,00;
di 5 ore con inizio dalle ore 08,00 e termine alle ore 13,00 il venerdì;
di 4 ore con inizio dalle ore 08,00 e termine alle ore 12,00 nelle giornate semifestive.
Sommando quindi le ore dell'orario di riferimento di tutte le giornate lavorative di un mese si ottiene il numero di ore contrattualmente previste che devono essere lavorate.
4) Orario flessibile
a) Fasce orario flessibile

Le fasce di orario flessibile sono le seguenti:
dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e dalle ore 13,45 alle ore 14,15 in entrata;
dalle ore 12,15 alle ore 12,45 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30 in uscita;
per la sola giornata di venerdì si consente di utilizzare la flessibilità di orario dalle ore 08,00 alle ore 09,00 in entrata e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 in uscita;
semifestivi entrata dalle ore 08,00 alle 09,00 ed uscita alle ore 12,00.
Il tempo di lavoro decorre dalla registrazione di presenza effettuata nel sistema di gestione delle presenze, conteggiato solo nelle fasce sopra riportate.
Le ore effettivamente lavorate dal dipendente devono coprire in presenza tutti i giorni lavorativi e compensarsi mensilmente con quelle contrattualmente previste, salvo quanto stabilito al punto successivo c).
b) Fasce orario rigide
lunedì - giovedì 09,00 -12,15; 14,15 -17,00
venerdì 09,00 - 12,30
semifestività 09,00 -12,00
c) Saldo orario flessibile
La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire nell'ambito del mese, con la possibilità di riportare, sia in difetto che in eccesso, non più di nove ore nel mese successivo.
Le ore in debito devono essere recuperate nella fascia flessibile; il saldo negativo eccedente le nove ore è violazione contrattuale ai sensi dell'articolo relativo all'orario di lavoro del CCNL
Le ore eccedenti il saldo positivo di nove ore, non saranno retribuite e non potranno essere considerate lavoro straordinario.
In caso di lavoro straordinario per picchi di lavoro o scadenze, il limite mensile di nove ore può venir raddoppiato con informativa alle RSA
d) Straordinari
L'effettuazione di ore straordinarie da parte dei dipendenti che usufruiscono dell'orario flessibile, fatte salve le norme di Legge e di contratto che disciplinano la materia, è possibile solo dopo le:
ore 18,30 dal lunedì al giovedì;
ore 13,30 del venerdì;
ore 12,00 dei giorni semifestivi;
nelle giornate festive e non lavorative.
Le prestazioni di cui sopra sono gestite al di fuori dell'erario flessibile e pertanto non danno luogo ad accrediti sul monte ore del dipendente.
e) Ferie, permessi compensativi di festività soppresse, malattie
In tali occasioni viene convenzionalmente ripristinato l'orario normale: 08,00 -12,30; 14,00 -17,30 e, in caso di sciopero viene ripristinato l'orario contrattuale ufficiale per le giornate (se lo sciopero è superiore a mezza giornata) o per le mezze giornate in cui lo sciopero viene a cadere.
g) Permessi personali
Durante le fasce rigide possono venire concessi, in via eccezionale e per cause importanti, permessi per motivi personali. Gli stessi devono venire recuperati entro le fasce di flessibilità. Solo coloro che nel mese hanno effettuato lavoro straordinario ed hanno un saldo negativo possono optare per il recupero del saldo negativo con tutte o parte delle ore straordinarie.
È data facoltà di rientro in flessibilità.
Es.: Uscita ore 16,30, rientro ore 17,15, il dipendente può lavorare dalle ore 17,15 alle ore 18,30.
h) Permessi sindacali
Sia in entrata che in uscita è ripristinato l'orario ufficiale.
Es.:
a) uscita senza rientro alle ore 17,00: si accredita dalle ore 17,00 alle ore 17,30;
b) uscita alle ore 17,30: nessun accredito;
c) riunione sindacale fatta in Sede dalle ore 15,00 alle ore 18,30 con timbratura in uscita alle 18,30: si conteggia fino alle 17,30;
d) riunione sindacale fatta fuori Sede dalle ore 15,00 senza rientro: si accredita dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
e) riunione sindacale fatta in Sede dalle ore 08,00 alle ore 10,00: si accreditano due ore;
f) riunione sindacale fatta in Sede dalle ore 17,15 alle ore 17,45 con timbratura alle ore 18,00: si addebitano 15' (17,30-17,45).
i) Turni
Nei periodi in cui i turnisti effettuano l'orario flessibile, viene tenuta contabilità del monte ore con riporto al mese successivo.
l) Permessi per visita medica
Per ogni fascia di orario verranno concessi permessi, senza obbligo di recupero, per visite mediche del dipendente o dei figli fino ai dieci anni di età, purché documentati da certificato medico.
In caso di visite mediche effettuate fuori dalla città sede di lavoro verrà riconosciuto a presentazione del giustificativo il tempo della sola visita medica e non del viaggio, salvo che per visite prenotate con le rispettive A.S.L.
Viene inoltre ammesso il recupero nelle fasce di flessibilità con le modalità concordate per i permessi sindacali di cui al punto h).
È inoltre concessa la possibilità di rientro in flessibilità.
(Es.: uscita ore 16,30, rientro 17,15, uscita 18,00: si accreditano 45' -16,30/17,15).
5) Ritardi ed anticipate uscite
I ritardi in entrata e le uscite anticipate, senza giustificazione, rispetto alle fasce orario rigide, salvo casi di forza maggiore, costituiscono inosservanza dell'articolo relativo all'orario di lavoro del CCNL
6) Interpretazioni dell'accordo
Qualora dovessero insorgere problemi di interpretazione del presente Accordo o disfunzioni inerenti al sistema di funzionamento della rilevazione delle presenze, le Parti concordano di ritrovarsi per cercare una soluzione comune.
7) Chiusura per ferie […]

Art. 14 - Orario a tempo parziale
1) Tempo parziale speciale per lavoratrici madri/lavoratori padri
Viene istituito un part-time speciale per lavoratrici madri e lavoratori padri a tempo pieno con la diminuzione dell'orario lavorativo dell'ultima ora giornaliera.
A tale istituto potranno accedere, per un periodo continuativo massimo di cinque anni, le lavoratrici madri o i lavoratori padri a tempo pieno, esclusi funzionari e turnisti, con figli che frequentano le scuole elementari, il cui coniuge o convivente sia lavoratore a tempo pieno.
Si applicano le disposizioni sul tempo parziale con fascia in uscita pomeridiana flessibile dalle ore 16:00. Fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e produttive, le Società concederanno un prolungamento di ulteriori due anni in presenza di un secondo figlio con i requisiti del presente punto.
2) Lavoro a tempo parziale
[…]
2) Il criterio di accesso al part-time verrà articolato con le seguenti priorità
a) Comprovati e gravi motivi
b) Lavoratrici madri/lavoratori padri 
c) necessità di assistere famigliari con grave disabilità
d) Esigenze di ordine familiare
e) Motivi di studio
f) Scelta di carattere personale con l'esclusione dello svolgimento di altra attività lavorativa remunerata.
A parità di condizione la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggior anzianità aziendale.
3) Non potranno accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale i lavoratori con le seguenti caratteristiche:
a) non abbiano maturato almeno 3 anni di servizio con contratto a tempo indeterminato (compreso periodo di apprendistato);
b) siano inquadrati nei 7° Livello. Per quanto riguarda il 5“ e il 6° livello con grado si valuterà con particolare attenzione la motivazione della richiesta e la compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
c) siano turnisti;
d) siano addetti alla organizzazione produttiva ed alla produzione.
4) Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma dei punto precedente, non potrà superare il 14% di tutto il Personale (Dirigenti esclusi).
5) Per i dipendenti degli uffici periferici, ovvero quelli aventi la Sede fuori dal Comune di Trento, l'accoglimento delle richieste, come motivate al punto 2), sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle mansioni svolte.
6) La trasformazione verrà attuata entro sei mesi dalla richiesta, purché il dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento dell'ufficio e/o delle mansioni per quanto equivalenti, nell'ambito della Sede di lavoro.
7) La durata del rapporto a tempo parziale non potrà essere inferiore a due anni. Trascorso tale termine il lavoratore potrà richiedere il rientro al tempo pieno purché dichiari la propria disponibilità al cambiamento dell'ufficio e/o delle mansioni come specificato al punto precedente. Le Società provvederanno a soddisfare le richieste entro sei mesi. Qualora tali richieste fossero in numero elevato saranno accettate compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e comunque, a parità di inquadramento e/o di mansioni, varrà il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni.
8) Il termine di sei mesi previsto ai punti 6) e 7) potrà venire ridotto fino ad un massimo di tre mesi, a meno che non sussistano difficoltà di ordine tecnico-organizzativo.
9) I lavoratori di cui al punto 5) potranno richiedere il rientro a tempo pieno, fermi restando i 2 anni di durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Società provvederanno a soddisfare dette richieste compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive e comunque varrà il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni presso l'ufficio di appartenenza, a parità di inquadramento e di mansioni.
11) Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista dalla legge e dal vigente CCNL per il Personale a tempo pieno […]
14) Qualora i part-time esistenti alla data di stipula del presente contratto si trasformassero in modo da garantire il principio della complementarità, potranno essere soddisfatte richieste oltre la percentuale prevista.
3) Tempo parziale a termine
1) Le Società, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e produttive, potranno concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a "tempo parziale a termine" ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, ove dimostrino di trovarsi in una delle condizioni previste al punto 2 - lavoro a tempo parziale - criterio di accesso al part time, lettera a), b), c), d).
2) Non è comunque consentito, di norma, richiedere il passaggio a "tempo parziale a termine" da parte del dipendente per il quale ricorra anche una soltanto delle seguenti condizioni:
a) risulti inquadrato in un livello superiore al 5° (con possibilità tuttavia di deroghe in relazione a situazioni che le parti si riservano di valutare caso per caso);
b) sia tenuto ad osservare un orario articolato in turni;
c) sia addetto all'attività di centralinista o a quella di commesso;
d) abbia un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni compiuti;
e) svolga una mansione che comporti il diritto al trattamento previsto per i lavoratori addetti ad attività esterna.
3) Per le trasformazioni di rapporti a "tempo parziale a termine" valgono le forme di orario del lavoro a tempo parziale di cui al punto "2) Lavoro a tempo parziale", o altre forme di orario proposte dall'azienda o richieste dal lavoratore.
4) La durata della prestazione a tempo parziale non potrà essere inferiore ad un anno e superiore a due e dovrà essere definita all'atto della presentazione della richiesta. Per il ritorno al tempo pieno, la richiesta deve essere presentata con almeno 4 mesi di anticipo se diversa da quanto concordato nella domanda iniziale. È ammessa la proroga fino ad ulteriori due anni sempreché continuino a ricorrere le condizioni previste.
5) Al dipendente a "tempo parziale a termine" è fatto divieto di svolgere una seconda attività.
6) Il numero complessivo dei lavoratori a "tempo parziale a termine” non può superare il 5% calcolato sui dipendenti fino al 5° livello con contratto a tempo pieno.
7) Per quanto non citato nel presente punto "3) Tempo parziale a termine”, valgono le disposizioni sul lavoro a tempo parziale, di cui al punto "2) Lavoro a tempo parziale" del presente articolo, se compatibili.
8) A parità di condizioni, verrà data precedenza alle richieste presentate negli anni scorsi.
4) Part-time occupazionale
Al personale, cui rimangano meno di tre anni alla maturazione del diritto al pensionamento, potrà essere concessa la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.
La trasformazione potrà avvenire su richiesta sia del lavoratore sia dell’Azienda, ma potrà avverarsi solo con il necessario consenso di entrambi formalizzato in un apposito accordo individuale.
In particolare, nella valutazione della concessione le Società terranno conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, nonché della possibilità di assunzione di una risorsa.
Il lavoratore che godrà della trasformazione in tempo parziale sarà adibito anche alla formazione delle risorse neo-assunte nelle mansioni rientranti nella sua qualifica o nel suo profilo professionale.
Il part-time occupazionale sarà di norma al 50%, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 15 - Turni
Qualora particolari esigenze organizzative rendessero necessario stabilire dei turni di lavoro per taluni servizi, le parti si incontreranno per definire i criteri e le modalità di attuazione.
[…]
L'effettuazione del turno dovrà essere alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
[…]
c) Il Personale addetto ai turni conserverà il diritto, se spettante, all'indennità di mensa ed all'orario flessibile.
d) L'inizio dei turni deve essere richiesto ai lavoratori con almeno 24 ore di preavviso.
e) Nei giorni in cui si effettueranno i turni, il Personale addetto non sarà tenuto, di norma, alla prestazione di lavoro straordinario, che dovrà pertanto avere carattere di eccezionalità.
f) Il lavoratore in turno al venerdì pomeriggio potrà concordare con le Società, ad esclusione del venerdì, una diversa collocazione giornaliera dell'orario del lunedì.
Il turno previsto per l'assistenza tecnico assuntiva non viene attivato alla data del presente rinnovo del CIA. Prima dell'attivazione di tale turno, che sarà inizialmente in via sperimentale, verrà programmato un apposito incontro con le RSA per definire le aree interessate, i tempi, le indennità e le modalità.
Comunque, a distanza di un anno dall'attivazione delle nuove turnistiche, verrà fissato un incontro tra le Parti per valutare eventuali criticità.

Art. 16 - Reperibilità
Fermo quanto previsto dall'articolo 108 del CCNL in materia di reperibilità, si stabilisce quanto segue:
a) reperibilità strutturale:
dovrà garantire nella fascia oraria dalle 7:00 alle 20:00 - dal lunedì al venerdì - interventi che potranno essere:
- intervento telefonico;
- rientro in azienda entro i tempi strettamente necessari e comunque entro 1 ora dalla chiamata. Per la reperibilità strutturale spetta un'indennità di euro 55,00. mensili da non computarsi per alcun Istituto contrattuale o di legge e per l'intervento in azienda sarà rimborsata una somma forfettaria di euro 22,00.
La durata dell'intervento al di fuori dell'orario di lavoro determinerà, a scelta del lavoratore, compenso per lavoro straordinario o riposo compensativo o banca ore.
La reperibilità strutturale dovrà essere alternata settimanalmente o per periodi di una settimana
b) reperibilità occasionale:
dovrà garantire nella fascia oraria in cui verrà chiesta interventi che potranno essere:
- intervento telefonico;
- rientro in azienda entro i tempi strettamente necessari e comunque entro 1 ora dalla chiamata.
Per la reperibilità occasionale spetta un'indennità […]
La durata dell'intervento al di fuori dell'orario di lavoro determinerà, a scelta del lavoratore, compenso per lavoro straordinario o riposo compensativo o banca ore.
Oltre alle figure stabilite a livello nazionale si concorda che l'istituto della reperibilità potrà riguardare anche i responsabili della sicurezza.

Parte welfare
Art. 22 - Terminali video

Le Società si adopereranno inoltre affinché il lavoro ai videoterminali avvenga con quegli accorgimenti, ragionevolmente adottati, per evitare il più possibile i disagi al Personale che vi opera.
Le Società, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche ed organizzative, procureranno di evitare che le donne in stato di gravidanza operino in modo prevalente ai videoterminali.
Il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni due ore di attività al video terminale e personal computer e tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. È esclusa la cumulabilità delle pause all'inizio od al termine dell'orario di lavoro.

Art. 23 - Controlli medici
Vengono concordati per tutti i lavoratori, su presentazione di apposita richiesta, i seguenti controlli medici:
a) ogni anno: visita oculistica al personale che opera ai terminali ed ai personal computer;
b) ogni due anni: esami sangue ed urine, visita cardiologica al personale con età maggiore di 50;
c) ogni quattro anni: esami sangue ed urine, visita cardiologica al personale con età inferiore di 50. Per la prima attivazione delle prestazioni di cui ai punti b) e c) sarà stabilito in accordo tra le Parti un calendario distribuito su 2/3 anni.
Il relativo onere sarà a carico delle Società, come a carico delle Società saranno eventuali esami di laboratorio o più approfonditi esami del sangue e delle urine, richiesti dallo specialista che effettua le visite.
Il tempo necessario per le visite sarà considerato permesso retribuito. Qualora risulti dalla visita specialistica che qualche lavoratore sia colpito da disturbi nocivi dovuti alle macchine, le Società cercheranno di risolvere il problema nell'ambito del livello di appartenenza, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Qualora risulti dai controlli oculistici che il lavoratore ha necessità per la prima volta di usare occhiali per il lavoro ai video terminali, la Cassa Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Itas concorrerà all'acquisto con un importo massimo (una tantum) non ripetibile di euro 230,00 a presentazione della regolare documentazione.
I risultati delle visite specialistiche e degli esami saranno indirizzati direttamente agli interessati.
Le richieste dovranno pervenire ogni anno ad Amministrazione Risorse Umane entro il 30/09 o entro il 31/03.
Qualora Itas attivasse convenzioni con strutture poliambulatoriali o centri medici polispecialistici le Parti si incontreranno per rivedere la materia del presente articolo, armonizzando anche le prestazioni dell'articolo 25 "Garanzie prestazioni specialistiche", punto 3.