Esame del Disegno di Legge n. 1532-bis
“Disposizioni in materia di lavoro”
XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato
Camera dei Deputati


Audizione ProfessionItaliane
Roma, 31 gennaio 2024 
 

PREMESSA

L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONITALIANE intende offrire il proprio contributo nell’ambito della discussione in merito al Disegno di Legge n. 1532-bis, “Disposizioni in materia di lavoro”, presentato l’8 novembre 2023. In particolare si sono analizzati gli articoli, ritenuti di primaria importanza, in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro, di integrazione salariale e pensionistica.
Ulteriormente, si è posta l’attenzione sulle nuove normative sia in materia di dimissioni sia sul periodo di prova, che avranno grande rilievo nel mondo lavoristico.
Infine, si sono valutate le conseguenze giuridiche per quanto concerne le nuove declinazioni in materia di accertamento e recupero dei contributi previdenziali.
 

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OSSERVAZIONI PRELIMINARI
L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONITALIANE comprende 23 Consigli Nazionali Ordinistici, con oltre 2 MLN di professionisti iscritti, rappresentanti delle varie arre scientifiche e culturali (socio-sanitaria, giuridico-economica e tecnico-scientifica). È fortemente impegnata, con numerose iniziative sul tema della sicurezza dei lavoratori.
ProfessionItaliane sta inoltre attivamente contribuendo al Tavolo Tecnico del Ministero del Lavoro sulla sicurezza dei luoghi di lavoro predisponendo, tra l’altro, una ampia proposta di modifiche operative e concrete al D.lgs. 81/2008, più volte richiamato nel DDL oggetto dell’audizione.
L’associazione si riserva di trasmettere il documento elaborato, d’intesa con il Ministero, e di integrarlo con un ulteriore lavoro, in corso di condivisione, sugli aspetti innovativi circa la problematica della formazione degli addetti al settore, anch’essa particolarmente importante, al fine di ridurre al massimo i rischi per i lavoratori.
Le proposte contenute riguardano, tra l’altro:
 

1. COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 6 DEL D.LGS 81/2008)
Modifica dell’articolo 6 del Dlgs 81/2008 con l’inserimento nella commissione consultiva di rappresentanti del mondo delle professioni ordinistiche per un riconoscimento dovuto ed opportuno nei confronti del mondo delle professioni, certamente uno dei pilastri a tutela e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

2. LA PROBLEMATICA DEI CONTROLLI IN CANTIERE. UNICITA’ DELL’AZIONE
Al fine di garantire un costante e continuo controllo nei cantieri sull’adempimento dei dettami previsti dall’81/2008, è necessario, e sicuramente ormai maturo, intervenire unificando in unico ente le suddette attività di controllo oggi esercitate da più soggetti (ASL, carabinieri, ispettorati). Infatti le attività esercitate dai suddetti enti sono poco coordinate e condivise. Ricondurre tale attività di controllo, sicuramente importante al pari dell’attività di prevenzione, ad un unico ente nazionale, con ovvie diramazioni territoriali permetterebbe al contempo sia un’azione efficace ma anche un non indifferente risparmio di risorse economiche ed umane. Si ritiene in tal senso indispensabile garantire l’univocità dell’attività di controllo.
 

3. PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE SULLE LINEE VITA A TUTELA DEL RISCHIO PER LE CADUTE DALL’ALTO
Il GdL Sicurezza e Prevenzione Incendi della RPT ha sviluppato una puntuale proposta di legge in materia. L’iniziativa nasce dal fatto che l’emissione di tale importante strumento è di competenza delle Regioni; in Italia, in atto, solo 12 tra Regioni e Province Autonome si sono dotate di una legge specifica. La proposta raccoglie il meglio delle 12 norme locali vigenti e ne elabora una a valenza nazionale che andrebbe ripresa.
 

4. ANAGRAFE NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA (ANPS).
Alla stregua dell’obbligo previsto per legge dell’elenco dei professionisti antincendio, oggi gestiti dall’ANPA (Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio), l’istituzione per legge di tale obbligo garantirebbe una possibilità adeguata di controllo sull’aggiornamento e sulla formazione in materia di sicurezza. Requisito per l’iscrizione al suddetto elenco nazionale è l’iscrizione agli Ordini/Collegio professionali di riferimento, a cui spetta, altresì, la sorveglianza relativa al conseguimento e al relativo mantenimento dei requisiti specifici nonché il requisito fondamentale della garanzia della deontologia professionale; Sarebbe opportuna una norma specifica come è stato per i professionisti antincendio (DM 5 agosto 2011, articolo 4).
 

5. PROPOSTE DI MODIFICA AL D.lgs. 81/2008
Sulla base dell’esperienza derivata da quasi 14 anni di attività con il testo unico, si ritiene opportuno analizzare approfonditamente l’articolato normativo individuando le criticità, le incongruenze, le lacune, proponendo migliorie ed ipotesi di modifiche. Pur considerando che il D.lgs. 81/2008, complessivamente, è un documento condiviso dagli operatori del settore, oltre che conforme alla normativa europea, ed è ormai testato anche a livello giurisprudenziale, è necessario compiere una sua revisione, aggiornandolo con quelle che sono le normative di settore eliminando pertanto le incongruenze e mettendo invece in evidenza le criticità riscontrate in questi anni di applicazione. In tal senso è stato sviluppato l’allegato 1 che rappresenta esclusivamente quelle che possono essere alcune delle “Prime proposte di modifica al D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81”.
 

6. AMBIENTI CONFINATI ED ISTITUZIONE DI UN NUOVO TITOLO DEL D.LGS.81/2008
Dopo ben oltre 12 anni dall’emanazione del DPR 177/2011 e considerato il contenuto in alcuni articoli del D.Lgs.81/08 circa le attività negli ambienti confinati, sarebbe opportuno e doveroso unificare tale tipologia di attività lavorative in un nuovo Titolo, dove si effettua una trattazione completa di tutti gli aspetti. Tra questi si dovranno trattare anche gli aspetti legati sia alla sorveglianza sanitaria spesso disattesa che al rapporto tra il CSE e il rappresentate del datore di lavoro in ambienti confinati (rif. DPR.177/2011)
 

7. PROPOSTA DI VISIONE GESTIONALE RELATIVA ALLA MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
L'applicazione del D.lgs. 81 in ambito sanitario e soprattutto comparto sanitario pone due ordini di problemi sulle figure dirigenziali responsabili, da una parte, quali delegati dal direttore generale, responsabili per i lavoratori a loro diretto riporto, dall’altra garanti dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) “dovuti” al cittadino. In ambito sanitario il dipendente per poter esercitare la propria professione, in armonia con l'ambiente di lavoro, ogni anno esegue una visita medico competente (in base al rischio lavorativo o protocollo di sorveglianza sanitaria). Tale visita pone, purtroppo sempre più frequentemente, visto l’aumento dell’età media dei lavoratori, limitazioni o prescrizioni all’esercizio professionale. Questo genera il problema gestionale sopra indicato in quanto, dando seguito alle indicazioni del medico competente, si riduce la “forza lavoro” che si riverbera sulle esigenze assistenziali trasformandosi in maniera silente in danno per il cittadino bisognoso di cure.
 

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ESAME DEL DDL N1532 bis
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OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO


ART. 2 - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
L’art. 2 opera delle modifiche al D. Lgs. n.81/08. In particolare:
• art. 6, Commissione consultiva permanente
• art. 12, Commissione per gli interpelli
• art. 38, requisiti del medico competente
• art. 41, sorveglianza sanitaria
• art.65, locali sotterranei e semi sotterranei
Analizzando nel dettaglio le modifiche più significative, la composizione della Commissione per gli interpelli viene integrata all’art. 12 in due parti. Per la parte dedicata alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si elimina la definizione di “comparativamente più rappresentative”, in favore delle “maggiormente rappresentative”. Si vede in questa riformulazione un ritorno al passato, discostandosi dagli orientamenti legislativi e dottrinali degli ultimi anni.
Molto positivo aver previsto l’integrazione all’art. 41 in cui la sorveglianza sanitaria si attua nel caso ne sia evidenziata la necessità in valutazione dei rischi, documento redatto in collaborazione con il medico competente. Tale previsione si riallaccia a quanto già stabilito dalle modifiche del D.L.
04.05.23 n. 48, sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Emerge, infatti, lo scopo tutelante della salute dei lavoratori di rimarcare sia che la valutazione dei rischi della singola azienda venga svolta in collaborazione con il medico competente, sia che tale valutazione possa prevedere la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria al di là dei casi previsti dalla normativa e su richiesta del lavoratore.
La modifica apportata al medesimo art. 41 con “spostamento” delle visite mediche preassuntive alla lettera a) del secondo comma comporta l’apprezzata e condivisa specifica che tali visite vengano svolte esclusivamente allo scopo di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro per il rilascio dell’idoneità alla mansione.
Si accolgono positivamente anche l’integrazione sulle visite mediche successive all’assenza per oltre 60 giorni continuativi che si svolgeranno, a seguito delle modifiche, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente e la tenuta della validità in sede di visita preventiva di esami ed indagini effettati dal lavoratore e presenti nella copia della cartella sanitaria (del precedente datore di lavoro). Tali previsioni risultano infatti coerenti al fine di evitare meri adempimenti formali.
osservazioni e proposte
Appare invece meno calibrata la modifica che intende variare la data entro in cui la Conferenza Stato- Regioni adotterà l’atteso accordo sulle condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, passando dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2023. Sarebbe auspicabile prevedere una data successiva al fine di individuare e suggerire una timeline effettivamente realizzabile da parte della Conferenza Stato-Regioni.
Le modifiche all’art.65 sui locali sotterranei o semi sotterranei, eliminano il requisito di particolari esigenze tecniche, indicando il divieto che vi possano essere emissioni di agenti nocivi, nel rispetto sempre dei requisiti essenziali dei luoghi di lavoro. A tal proposito sarebbe opportuno che venisse posta la massima attenzione sull’importanza della tutela dei lavoratori cercando ove possibile di evitare lo svolgimento di attività in tali luoghi di lavoro.
 

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OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

 

Articolo 3 (Sospensione della cassa integrazione guadagni)
L’articolo 3 del disegno di legge lavoro interviene sulla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni, in particolare sul tema della compatibilità delle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, con eventuali rapporti di lavoro, sia subordinati sia autonomi. Sul medesimo tema il decreto legislativo n. 148 del 2015, all’articolo 8, era già stato novellato dalla legge n. 234 del 2021, all’art. 1 c. 197: con tale intervento era stata disciplinata una esclusione del trattamento per ogni giornata di lavoro nel caso di rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a 6 mesi e di lavoro autonomo; nei soli casi di rapporto di lavoro a termine inferiore a sei mesi, l’integrazione salariale per la medesima norma viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro. La modifica della normativa vigente qui in analisi, in materia di compatibilità fra integrazioni salariali e rapporti di lavoro, elimina la distinzione, maggiormente rigida, incentrata sulla durata del rapporto di lavoro subordinato eleggendo un criterio generale di sospensione giornaliera della integrazione salariale. La norma contenuta nel disegno di legge modifica anche il comma 3 della norma del 2015, all’articolo 8, eliminando il riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione in quanto la relativa comunicazione obbligatoria dalle stesse non riveste un carattere preventivo dato che l’invio è consentito entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Si valuta positivamente la modifica normativa in quanto consente di osservare di un unico criterio applicativo incentrato sulla alternatività fra integrazione salariale e lavoro sulla base della misura giornaliera. Tale principio appare inoltre supportato da un orientamento giurisprudenziale che aveva già codificato e legittimato la riduzione dell'integrazione salariale in misura proporzionale ai redditi maturati in forza della ulteriore attività lavorativa del lavoratore beneficiario della integrazione salariale in luogo della completa sospensione della prestazione.
 

Articolo 4 (Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali)
Il quarto articolo del disegno di legge dispone per i Fondi di solidarietà bilaterali che si costituiscono successivamente al 1° maggio 2023 un meccanismo di trasferimento delle risorse che saranno trasferite dal fondo di integrazione salariale ex art. 29 d.lgs. 148/2015 gestito da Inps al singolo fondo di solidarietà di nuova costituzione, con modalità disciplinate da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concertato con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in analisi. Le risorse distribuite al singolo fondo saranno individuate dal decreto attuativo con riguardo al patrimonio del fondo di integrazione salariale dell’anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale e tenendo conto della proporzione fra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del Fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale neocostituito rispetto all’ammontare totale dei contributi versati nell’anno precedente al fondo di integrazione salariale.
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Si valuta positivamente la modifica normativa in esame. Infatti questa prevede un sistema di sostegno finanziario che consente fin dalle prime fasi del Fondo bilaterale neocostituite, di erogare le forme di integrazione salariale altrimenti erogate dal fondo di integrazione salariale, residuale rispetto alla CIGO e alla CIGS. Tale nuovo sistema di destinazione delle risorse non prevede alcuno sbilanciamento della logica di solidarietà propria di tutti i fondi bilaterali e del medesimo Fondo di Integrazione Salariale, limitandosi a mutuare parte degli accantonamenti già consolidati nel FIS nel fondo neocostituito. In questo modo i datori di lavoro eviteranno dispersione fra più forme di integrazione salariale con una maggiore efficienza gestionale e potranno altresì utilizzare con maggiore tempestività gli strumenti di tutela reddituale per i lavoratori appositamente designati su base collettiva, anche con maggiore attenzione alle peculiarità di ciascun comparto. Va da ultimo apprezzato come la norma in questione non mini in alcun modo la stabilità finanziaria dei singoli fondi o del FIS.
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MATERIA DI PREVIDENZA
 

Articolo 20 (Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)
L’articolo 20 del disegno di legge dispone l’omologazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’indennità dell’Anticipo pensionistico a carico dello stato (cd. Ape sociale) e di pensione anticipata per lavoratori precoci, superando l’attuale disciplina. Si intendono precoci quei lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi da lavoro accantonati prima dei 19 anni di età. La modifica normativa prevede che le domande di certificazione delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale e di pensiona anticipata per precoci (introdotte entrambe dalla L. 232/2016) siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, in via residuale, entro il 30 novembre di ogni anno. Il secondo comma prevede che le domande ricevute dall’Inps potranno essere accolte esclusivamente se, a valle del monitoraggio già previsto dai due DPCM regolatori, sussisteranno le relative risorse finanziarie.
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
La modifica normativa in questione si occupa di parificare le annuali scadenze per i lavoratori che intendano richiedere l’Ape Sociale e la pensione per lavoratori precoci. Va a oggi rilevato, infatti, che per la pensione per lavoratori precoci, stabile nel nostro ordinamento, per accedere al beneficio pensionistico è necessario presentare una domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo presentare la domanda di pensione anticipata con 41 anni di contributi. Le domande di riconoscimento del beneficio presentate dopo il 1° marzo di ogni anno, vanno in ogni caso inviate a Inps entro il 30 novembre, in caso di risorse finanziarie residue sufficienti. A valle della proroga della legge di bilancio del 2024, invece, i soggetti che entro il 31 dicembre 2024 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni per accedere ad Ape sciale, prima della domanda di anticipo pensionistico, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre del 2024. La modifica normativa semplifica le scadenze annuali cui sono tenuti gli assicurati che intendono ad accedere a tali anticipi, omologandole e concedendo più tempo per la prima finestra per i lavoratori precoci incrementando anche da 2 a 3 le relative scadenze annuali per la domanda di certificazione. Si auspica infine la stabilizzazione dell’Ape sociale che costituisce uno strumento di tutela dei lavoratori più fragili sul mercato del lavoro: va infatti ricordato che, ad oggi, questo scadrà nel 2024, secondo le previsioni della legge di bilancio per il 2024.
 

Articolo 21 (Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia)
Al ventunesimo articolo del Disegno di legge in esame vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina della costituzione di rendita vitalizia come disciplinata dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Questo strumento costituisce una forma di tutela a protezione di tutti i lavoratori che non hanno la responsabilità del proprio versamento contributivo e possono, pertanto, subire un mancato versamento della contribuzione ai fini pensionistici con conseguente danno pensionistico. A valle della modifica normativa viene riconosciuto al lavoratore che non sia responsabile del versamento contributivo un diritto non soggetto a prescrizione di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia. I restanti commi oltre ad incrementare il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, demandano al Ministero dell’economia e delle finanze corrispondenti riduzioni di bilancio.
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
La norma in esame è da valutarsi in modo molto positivo; questa introduce infatti il principio dell’imprescrittibilità del diritto del lavoratore a chiedere il riconoscimento, ai fini pensionistici con proprio onere, dei periodi di lavoro durante i quali il datore di lavoro abbia evaso i contributi pensionistici e per i quali sia intervenuta la prescrizione, a norma della L. 335/1995. Va segnalato come le pronunce della giurisprudenza (Cassazione, Sezioni unite, n. 21302/2017) abbiano di fatto codificato una prescrizione decennale che si attiva in seguito a quella di durata quinquennale della contribuzione vera e propria; tale combinato rendeva dunque irrecuperabile la contribuzione collocata anteriormente agli ultimi quindici anni pur in presenza di documenti di data certa che attestavano la prestazione lavorativa priva di relativa copertura contributiva. La lettura espressa dalla Corte di Cassazione, pur se mai ufficializzata nelle istruzioni di prassi dell’Istituto, ha di fatto generato incertezza interpretativa e paralizzato la lavorazione delle istanze di rendita vitalizia in modo generalizzato, impedendo, in alcuni casi, la maturazione dei requisiti contributivi per l’accesso a pensione. La modifica normativa consentirà di superare il contenzioso venutosi a creare sul tema e fornirà uno strumento di forte utilità a favore degli assicurati che hanno patito un danno pensionistico. Si specifica inoltre che potrebbe essere opportuno dotare tale previsione normativa di una disciplina cd. transitoria, relativa alle domande di costituzione di rendita vitalizia rimaste inevase negli ultimi anni per l’incertezza applicativa generata dalle pronunce giurisprudenziali, in modo da consentirne la lavorazione da parte dell’Istituto.
 

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OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
 

Articolo 14 (regolarizzazione spontanea)
Possibilità per il contribuente (datore di lavoro o altro soggetto all’obbligo contributivo) di regolarizzare spontaneamente le anomalie, errori o omissioni in cui è incorso evitando che l’istituto proceda alle ordinarie attività di recupero nei casi di inadempimento.
In caso di adesione non si applicano le ordinarie sanzioni civili e gli interessi di mora ma quelle ridotte. Nel caso di regolarizzazione spontanea nei termini indicati il contribuente sarà infatti soggetto alla sanzione civile in misura annua pari al 2,75 per cento dell’importo della contribuzione dovuta in luogo di quelle previste dal citato articolo 116 della legge n. 388/2000.
L’adesione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla notificazione della comunicazione dell’Inps nella quale viene formulato l’invito alla eliminazione delle eventuali anomalie, correzione degli errori e omissioni rilevate dall’istituto.
La regolarizzazione si perfeziona attraverso due fasi: l’adempimento spontaneo nei novanta giorni cui deve seguire, nei successivi trenta giorni, il versamento dei contributi dovuti.
L’eventuale mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate comporta l’applicazione della sanzione civile prevista per le omissioni contributive prevista dall’articolo 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000.
La finalità di tale disciplina è quella di valorizzazione delle forme di comunicazione tra l’istituto ed il contribuente e di semplificazione degli adempimenti del contribuente ed è collegata al potenziamento dell’attività di accertamento di eluzioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione previsto invece dall’articolo 16.
Va ricordato che attualmente le sanzioni civili applicabili, in ragione d’anno, sono pari al 30 per cento e non possono essere superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti. Una volta raggiunto il tetto massimo maturano gli interessi di mora.
La denuncia spontanea del contribuente della situazione debitoria è attualmente possibile solo prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
In tali ipotesi, la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Se il contribuente che regolarizza la propria posizione aderendo all’adempimento spontaneo previsto dall’articolo 14 potrà essere richiesta la dilazione delle somme dovute, con perfezionamento a seguito del pagamento della prima rata.
Si applicano le disposizioni già previste dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Il comma 1 dell’articolo 14 prevede che l’istituto metta a disposizione del contribuente, ovvero dell’intermediario, gli elementi e le informazioni ai fini della eliminazione delle anomalie.
Il successivo comma 2 prevede che la trasmissione della comunicazione sia effettuata al contribuente.
Si ritiene utile specificare che la suddetta comunicazione, ai fini dell’adempimento spontaneo, debba sempre essere inviata al contribuente e solo eventualmente, per conoscenza, anche all’intermediario.
Si propone altresì di estendere i benefici di cui al comma 3 anche nel caso in cui l’adempimento spontaneo venga effettuato dal contribuente prima di ricevere la comunicazione dell’Inps.
 

Articolo 15 (Dilazione debiti contributivi)
Dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti all’Inps e all’Inail in via amministrativa, cioè quelli non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, può essere consentito fino ad un massimo di 60 rate mensili.
È previsto l’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi, sentiti l’INPS e l’INAIL.
 

Articolo 16 (Potenziamento dell’attività di accertamento)
Previsto un rafforzamento delle attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali.
Gli accertamenti Inps possono fondarsi sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione delle banche dati dell’istituto e delle altre P.A. mediante comparazione con i dati dichiarati dai soggetti obbligati.
Sono previsti inviti ai contribuenti per chiarire le anomalie rilevate dall’istituto anche a seguito di obbligazione solidale.
A tal fine l’INPS può invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti a fornire notizie o dati rilevanti ai fini dell’accertamento o esibire o trasmettere dati o documenti, inviare questionari.
Nel caso di accertamento a seguito dell’attività di controllo dell’istituto il contribuente potrà eseguire il pagamento integrale dei contributi dovuti con applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 116, comma 8 e seguenti della legge n. 388/2000 sono ridotte del 50%.
È possibile presentare domanda di dilazione.
In assenza di pagamento l’INPS procede alla riscossione mediante emissione dell’avviso di addebito ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010.
La mancata comparizione all’invito o l’omessa comunicazione dei dati costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, della decisione.


OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Il comma 3 prevede che i termini per gli inviti alle richieste non possono essere inferiori a 15 giorni. Si propone di prevedere un termine non inferiore a 30 giorni in considerazione della necessità di poter predisporre la documentazione e le notizie necessari.
Inoltre, considerato che in assenza di pagamento l’INPS procede alla riscossione mediante emissione dell’avviso di addebito ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, che come noto costituisce atto esecutivo ai fini della riscossione delle somme dovute, si propone di sopprimere l’ultimo periodo del comma 5 in cui è previsto che la mancata comparizione all’invito o l’omessa comunicazione dei dati costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, della decisione.
La previsione appare limitativa del diritto di difesa in giudizio del contribuente.
 

Articolo 17 (Controversie in materia contributiva)
Novità in materia di notificazione dei ricorsi relativi alle controversie in materia contributiva mediante modifica degli articoli 24 e 29 del d.lgs. n. 46/1999.
La notifica, in caso di ricorso avverso gli avvisi di addebito, va effettuata all'ente impositore presso la sede territoriale di residenza dei soggetti privati interessati.
La modifica viene valutata positivamente.
 

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OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

 

Articolo 5 (Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro) L’articolo 5 del DDL prevede che una precisa modifica in materia di somministrazione di lavoro. In particolate, all’articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “...di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,” sono inserite le seguenti: “di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.


OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Come noto, vi sono precise limitazioni in materia di somministrazione di lavoro. In particolare, l’articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23 del medesimo d.lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In tal senso, pertanto, si condivide la previsione finalizzata ad ampliare ulteriormente il campo di esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie. Infatti, la novella prevede che sono in ogni caso esenti da limiti quantitativi i soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
 

Articolo 6 (Durata del periodo di prova)
L’articolo 6 del DDL dispone precise modifiche all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104. Più precisamente, viene previsto che “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.


OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Fermo restando che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2096 del Codice civile “l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto e che l'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del predetto periodo di prova”, si ricorda che tale disciplina è stata oggetto di specifico intervento da parte del legislatore tramite le recenti disposizioni di cui al d.lgs. n. 104/2022.
In tal senso, pertanto, si condivide la volontà legislativa di semplificare, attraverso l’individuazione di parametri oggettivi, la gestione della tempistica riferita alla durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
Tuttavia, si ritengono opportuni taluni chiarimenti in riferimento alla disposizione “fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva...”. In particolare, sebbene il principio di favorevolezza promuova la protezione del lavoratore, non può essere privo di limiti. Esso riflette un equilibrio tra le norme legislative e la contrattazione collettiva, sottolineando l'importanza di quest'ultima come strumento di protezione e promozione dei diritti dei lavoratori. La sua applicazione pratica, però, richiede un'attenta analisi delle disposizioni in vigore ed è subordinata a specifici contesti giuridici e giurisprudenziali. Pertanto, in tal senso, sarebbe auspicabile riformulare tale previsione con maggior dettaglio al fine di prevenire eventuali dispute e contenziosi.
Inoltre, poiché è esplicitato che le predette disposizioni favorevoli devono essere quelle eventualmente individuate dalla “contrattazione collettiva”, sarebbe auspicabile un richiamo alla disciplina di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015 "... per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
 

Articolo 7 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)
Attraverso le disposizioni di cui all’articolo 7 del DDL in commento, si riscontrano modifiche alla disciplina contenuta all’articolo 23 della Legge n. 81/2017 in materia di obblighi di comunicazione in merito a prestazioni di lavoro in modalità agile. In particolare, viene previsto che i datori di lavoro comunichino i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile “entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.


OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Si valuta positivamente la novella che si rendeva necessaria in virtù delle disposizioni introdotte con la conversione in legge della Legge n. 122/2022 - attraverso cui il legislatore ha reso strutturale la procedura semplificata di comunicazione relativa al lavoro agile modificando integralmente l’articolo 23 della Legge n. 81/2017 - e del successivo Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022 tramite cui ha fornito le regole di compilazione della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.
Tale previsione, peraltro, risulta coerente con il comunicato del 26 agosto 2022 pubblicato sul dal Ministero del Lavoro attraverso cui era stato precisato che per quanto riguardava il termine entro cui effettuare l’adempimenti in commento, considerando che lo stesso si riferisce ad una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andava effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
 

Articolo 9 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)
L’articolo 9 del DDL interviene prevedendo un’aggiunta all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, che, come noto, disciplina la normativa in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. Più nel dettaglio, dopo il comma 7, è previsto l’inserimento del comma 7-bis, tramite cui viene disposto che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal predetto articolo 26.


OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Attraverso la misura contenuta all’articolo 9 del Disegno di Legge si riscontra la volontà di colmare un vuoto nella normativa relativo alla garanzia di autenticità delle dimissioni, che ha permesso ai lavoratori di abusare del sistema per ottenere la NASpI, assentandosi in modo illegittimo senza che tale comportamento potesse essere considerato una forma tacita di dimissioni volontarie.
Inoltre, si ricorda che attualmente, in tali casi, il datore di lavoro ricade nell’obbligo di versare il c.d. ticket di licenziamento, introdotto dalle disposizioni di cui alla legge n. 92/2012 secondo cui “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, a prescindere dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Fermo restando che la disciplina delle dimissioni si fonda sugli artt. 2118 e 2119 cod. civ., i quali sanciscono la regola generale della libera recedibilità da parte del lavoratore, fatto salvo il periodo di preavviso, attraverso la novella disposizione appare evidente e condivisibile la volontà legislativa di contenere il fenomeno dell’assenza strategica del lavoratore volta all’ottenimento della NASpI.
Tale previsione, infatti, è diretta conseguenza della necessità di limitare determinate situazioni che si traducono nel comportamento concretamente tenuto dal lavoratore assente ingiustificato e per cui non si riscontra la corretta formalizzazione delle dimissioni attraverso la convalida delle stesse in via telematica così come previsto dalla normativa vigente.
Pertanto, in virtù dell’esigenza di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente, è essenziale tenere in considerazione l’ipotesi di risoluzione tacita del rapporto lavorativo. In tal senso, appare evidente l'impegno del legislatore teso a garantire la genuinità e la volontarietà delle dimissioni del lavoratore, considerando, tuttavia, la necessità di assicurare la sicurezza nella terminazione del rapporto nell’eventualità di un comportamento esplicitamente orientato in quella direzione.


fonte: consulentidellavoro.it