Interpello n. 02 del 18 aprile 2024 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - NOTE |
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Numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati". |
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Università degli Studi di Napoli “Federico II. |
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Se è conforme all’Accordo Stato Regioni del 21.12.11 un accordo "aziendale" che preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 previste nell'Accordo. |
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Non si può prescindere da quanto previsto al punto 12.8 e all’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 che stabiliscono un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità. |
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D.Lgs. 81/08: art. 37; Accordo del 21 dicembre 2011; Accordo del 7 luglio 2016. |
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L’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2, sancisce che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano...”. L’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”; |
Interpello 18 aprile 2024, n. 2 - Numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati"
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