Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, l’articolo 6 che, tra l’altro:
- al comma 1 condiziona l’erogazione del beneficio all’adesione da parte dei nuclei familiari, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti;
- al comma 5-bis, stabilisce che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Stabilisce, altresì, che equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell’ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d’intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.
RILEVATO che il medesimo articolo 6, comma 5-bis, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, la definizione delle modalità ed i termini di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);
VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, in base al quale tra le misure del Supporto per la formazione ed il lavoro rientrano anche i progetti utili alla collettività, così come definiti ai sensi del citato articolo 6, comma 5 bis;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 in materia di sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, in attuazione dell’articolo 5 comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 che definisce le forme e le caratteristiche nonché le modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività;
VISTO in particolare l’articolo 4, comma 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, concernente “Obblighi in materia di salute e sicurezza” che dispone: “Ai beneficiari dell’Adi o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”;
VISTO in particolare l’articolo 4, comma 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, concernente “Obblighi in materia di salute e sicurezza” che dispone: “I Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei Comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi”;
VISTO inoltre, l’articolo 4, comma 4 del citato DM 156/2023 secondo il quale “Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell’INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”;
VISTO l’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che recita: “Per quelle lavorazioni rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione (...) sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell’articolo 39”;
ATTESA l’esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa nei confronti dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) e dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che partecipino ai Progetti utili alla collettività (PUC), mediante il pagamento di un premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 42 del citato Testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;
CONSIDERATE la relazione del Direttore generale dell’INAIL in data 8 marzo 2024 e la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto;
CONSIDERATA la Determina del Commissario straordinario dell’INAIL n. 73 del 26 marzo 2024, concernente la “Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) e relative modalità di applicazione. Articolo 4, comma 4 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156” che ha stabilito il premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, per l’anno 2024, nella misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale;
VISTA la nota prot. n. 67767 del 3 aprile 2024 del Ministero economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la spesa sociale, Ufficio IX, con la quale per quanto di competenza, esaminata anche la nota tecnica predisposta dall’Istituto, si comunica di non avere osservazioni da formulare sull’ulteriore corso dei successivi adempimenti in riferimento alla deliberazione adottata dal Commissario straordinario INAIL n. 73 del 26 marzo 2024 - relativa al premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) ai sensi dell’articolo 4 del DM n. 156 del 15 dicembre 2023 - ai fini dell’emanazione del decreto di approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 

Decreta


Articolo 1

E’ approvata la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL, parte integrante del presente decreto, che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965, fissato per il 2024, nella misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché per le persone in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC).
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it sezione pubblicità legale.

Roma, 24 aprile 2024

Marina Elvira Calderone

 

Allegato

INAIL, prot. 26 marzo 2024, n. 73 - Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e relative modalità di applicazione. Articolo 4, comma 4, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156