Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (G.U. 2 marzo 2024, n. 52), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 (G.U. 30 aprile 2024, n. 100 - S.O. n. 19), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».
G.U. 30 aprile 2024, n. 100 - S.O. n. 19
 

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato é stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

 

Titolo I
GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

Art. 1
Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, é incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, é autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante é raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa é assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante é raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma é acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni. É, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui le risorse di cui al primo periodo risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, é destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Servizi digitali e esperienza dei cittadini»;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento «Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà»; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate»;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate», alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento «Piani urbani integrati - progetti generali»;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità»;
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie».
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 é incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.
7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte», unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;
8) (Soppresso);
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;
g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020.
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale é quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo.
12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-bis é abrogato.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, é incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità», di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, é trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti. La regione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.
 

Art. 2
Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.
2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.
3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 é superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. É fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.
4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto- legge n. 13 del 2023, i cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali é stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.
 

Art. 3
Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede, in particolare, a:
a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;
b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 é così integrata:
a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;
h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
i) un rappresentante della Corte dei conti;
l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
p) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.
4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.
7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
9. All'articolo 512-bis del codice penale é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».
10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
 

Art. 4
Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;
b) dopo il comma 2, é inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
c) al comma 3, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento é autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione é autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».
 

Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, é nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto é assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto é riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto é corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto é riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo é reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario é determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
 

Art. 6
Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto é assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto é riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto é corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto é riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo é reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario é determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 , si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
 

Art. 7
Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, é nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto é assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto é riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto é corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto é riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo é reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario é determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 

Art. 8
Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le seguenti: «le regioni,».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate»;
a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» e, al terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) le parole: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» é inserita la seguente: «anche»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter,»;
c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 290, sono inseriti i seguenti:
«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, é regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Il Commissario é tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
5. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 520 é abrogato.
6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il terzo periodo é aggiunto, in fine, il seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
7. All'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 2 é inserito il seguente:
«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 é integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.».
7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità.
8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, é istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione.
10. Per le finalità di cui al comma 8, é autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, é incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procede all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.
13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021 é ridotto a un anno.
14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato é incrementata di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, é incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa in materia sanitaria.
15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dell'investimento 1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione al PSN - PAC pilota» del PNRR, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. «Tourism Digital Hub» e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.
17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 é abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «delle competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza di almeno una lingua straniera» ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera f) é sostituita dalla seguente:
«f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento»;
2.2) la lettera g) é abrogata;
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle specializzazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,» e le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),» sono soppresse;
2) al comma 3, dopo le parole: «le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento» sono inserite le seguenti: «, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «previa» é inserita la seguente: «eventuale» e dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «, a scelta del richiedente,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «della durata» é inserita la seguente: «massima»;
3) il comma 4 é sostituito dal seguente:
«4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, é indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1»;
4) i commi 5 e 6 sono abrogati;
5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «una dichiarazione preventiva dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «efficace per dodici mesi,» e le parole: «di volta in volta» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della prima prestazione»;
e) all'articolo 7, comma 4, le parole: «, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3» sono soppresse;
f) all'articolo 12, comma 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: «intermediario» sono inserite le seguenti: «di servizi turistici»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici».
18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno otto anni»; al medesimo fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.
18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «identificazione degli interessati,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,». L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.
21. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 é incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto.
23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto 2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.
 

Art. 9
Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali

1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo é istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina é prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.
2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, é autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 é incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.
 

Art. 10
Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR

1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,».
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena attuazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse;
b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonché con enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici,».
3. Al fine di concorrere al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:
a) la dotazione organica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, é incrementata di una unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione é consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nel limite massimo di una unità;
b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro é autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) é aggiunta la seguente:
«f-septies) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».
4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 

Titolo II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC
Capo I
Misure di semplificazione amministrativa

Art. 11
Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori é di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
2. La Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.
3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria é effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.
 

Art. 12
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture.
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali é stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»;
b-bis) dopo la lettera b) é aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale».
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».
12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 é inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana). - 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.
3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;
2) dopo il comma 2, é aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».
c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'istanza di cui al secondo periodo é presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.».
14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 é inserito il seguente:
«4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui é disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo é presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga».
14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo é sostituito dai seguenti: «Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica».
15. Fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC e assunti in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.
16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.
16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater é inserito il seguente:
«9-quater. 1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali é stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid", del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri».
16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale é autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
 

Art. 12 bis
Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR

1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:
a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.
2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:
a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;
b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:
a) per «interventi di lieve entità» si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;
b) per «interventi di media entità» si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, é sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.
5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non é richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 é attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che é trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.
7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 

Art. 12 ter
Disposizioni in materia di usi civici

1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.
 

Capo II
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Art. 13
Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca-Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «é stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».
 

Art. 14
Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,»;
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 4-bis:
1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» é sostituita dalla seguente: «decreto»;
1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» é sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;
2) al comma 9:
2.1) il primo periodo é sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.»;
2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» é sostituita dalla seguente: «decreto».
c) all'articolo 18, dopo il comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 é sostituito dal seguente:
«5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 é abrogato;
b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.
b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati.
3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «é definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».
4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» é sostituita dalla seguente: «annuale».
5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito é adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4-Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì» e le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
7. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.
8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, é individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2-Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR».
10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico».
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».
10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, é possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.
1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.
1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, é accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si é conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».
12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».
 

Art. 15
Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) l'alinea é sostituito dal seguente:
«a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;
1.2) il numero 1) é sostituito dal seguente:
«1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;
1.3) dopo il numero 1, é inserito il seguente:
«1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;
1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;
2) alla lettera d), il secondo periodo é soppresso;
b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della loro utilizzabilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».
 

Art. 15 bis
Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.
 

Art. 16
Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, l'alinea é sostituito dal seguente: «É istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»;
2) al comma 2, le parole: «, é dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;
3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola é composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, é sostituita dalla seguente: «dal»;
4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;
5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;
6) al comma 6:
6.1) il primo periodo é soppresso;
6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale é» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola é posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse;
6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»
6.4) dopo il quarto periodo, é aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
7) il comma 8 é sostituito dal seguente:
«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito é incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia é conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;
8) al comma 9:
8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
b) all'articolo 16-ter, comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;
2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» é sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;
c) l'allegato A é abrogato.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
 

Capo III
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 17
Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis:
1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse;
2) al comma 2, il primo periodo é sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;
3) al comma 4, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «É possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;
4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;
b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 1-ter é inserito il seguente:
«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, é sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica é presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui é consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».
d) dopo l'articolo 2, é aggiunto, in fine, il seguente:
Art. 2-bis (Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità é rilevabile d'ufficio.».
1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter é aggiunto il seguente:
«3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa é altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041».
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
c) al comma 4, il secondo periodo é sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.».
 

Art. 18
Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».
2. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti» sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skodowska-Curie (MSCA).»;
c) dopo il comma 2, é inserito il seguente:
2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».
3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, é riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, é riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.
3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» é sostituita dalla seguente: «trenta».
 

Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di sport

Art. 19
Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, é autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
 

Capo V
Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione

Art. 20
Modifiche al codice dell'amministrazione digitale

1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo é aggiunto il seguente: «É fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.»;
b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;
c) all'articolo 62:
1) dopo il comma 2-ter é inserito il seguente:
«2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «, integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3,»;
d) l'articolo 64-ter é sostituito dal seguente:
«Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). - 1. Il cittadino iscritto nell'ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica a non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
2. Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega é revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5 dell'esercizio della delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile nella piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe conferite al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.».
e) dopo l'articolo 64-ter é inserito il seguente:
Art. 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet). - 1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, é istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet é costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e periodicamente aggiornate, definiscono:
a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;
d) gli standard tecnici adottati per garantire l'interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;
f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.
4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono affidate la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio nonché la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui al secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;
b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico é reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, quanto a 69 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del PNRR e, quanto a 33 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT-Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali é consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM é disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del presente codice. Salvo gli utilizzi previsti della TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La patente di guida mobile é la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, é titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed é equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.».
2. Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, della valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo é determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.
3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:
a) l'amministratore unico o l'organo delegato é designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;
b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri é designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.
3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al primo periodo, le parole: «interamente partecipata dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «controllata, anche indirettamente, dallo Stato».
5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano «Italia a 1 Giga», inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)», del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano «Italia a 1 Giga». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 20 bis
Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci

1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 «Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci» della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo é dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 21
Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.
 

Capo VI
Disposizioni urgenti in materia di giustizia

Art. 22
Disposizioni urgenti in materia di personale

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;
2) al comma 4:
2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» é sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) é aggiunta la seguente:
«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o più sedi dei distretti»;
2) dopo il comma 12-ter é inserito il seguente:
«12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;
c) dopo l'articolo 16 é inserito il seguente:
«Articolo 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia é autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa é autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 - 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, é destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.
5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» é inserita la seguente: «, trascrizione,»;
b) dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.
7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
 

Art. 23
Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 - 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri é versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
 

Art. 23 bis
Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.
2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR é inferiore al valore medio nazionale.
3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:
a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;
b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.
4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non é rinnovabile né prorogabile.
5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto é comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.
8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, a un'indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria. L'effettivo servizio non comprende i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non é cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.
10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, é versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
 

Art. 24
Norme in materia di giustizia tributaria

1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente comma é articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, é realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva é effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta é ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 é nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.
10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545».
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «di almeno sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna»;
2) dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio é assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o da altri enti pubblici»;
c) all'articolo 6, comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari»;
2) il secondo periodo é soppresso;
d) all'articolo 24, comma 1:
1) dopo la lettera g) é inserita la seguente:
«g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari»;
2) alla lettera m-bis), le parole: «di componenti» sono sostituite dalle seguenti: «di magistrati e di giudici tributari».
 

Art. 25
Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi

1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo é sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli é notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo é soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
b) dopo l'articolo 551 é inserito il seguente:
«Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale é pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse é notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse é depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento é eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non é notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo é liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione é sospesa.»;
c) all'articolo 553:
1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione é accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.»;
2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non é notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non é notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione é comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle parti,» e dopo le parole: «fuori dall'udienza», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.»;
b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II, dopo la parola: «mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;
c) dopo l'articolo 169-sexies é inserito il seguente:
«Art. 169-septies (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati). - La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.».
3. L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non é notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed é stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non é notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo é liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.
 

Art. 25 bis
Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati

1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 é inserito il seguente:
«2-bis. É consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto é sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».
 

Art. 26
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera a) é sostituita dalla seguente:
«a) "casellario giudiziale" é la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;
2) alle lettere a-bis), b), c) e d), le parole: «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i»;
3) la lettera p) é sostituita dalla seguente:
«p) "ufficio centrale" é l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;»;
4) dopo la lettera p-bis) é inserita la seguente:
«p-ter) «DGSIA» é la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;»;
5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» é sostituito dal seguente: «;»;
6) dopo la lettera q) é aggiunta la seguente:
«q-bis) «PDND» é la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.»;
b) all'articolo 28:
1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;
2) al comma 7, le parole: «Nei certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati»;
3) dopo il comma 7 é aggiunto il seguente:
«7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7».
c) all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;
d) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
e) dopo l'articolo 42 é aggiunto il seguente:
Art. 42-bis (Gestione del sistema informatico). - 1. Il sistema informatico é gestito dalla DGSIA.
2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;
f) all'articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale».
 

Art. 27
Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
2) al comma 2, le parole: «nell'ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
b) all'articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
 

Capo VII
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Art. 28
Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR

1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte investimenti.
 

Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Art. 29
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché»;
b) dopo il comma 1175 é inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, é aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di
appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) é sostituito dal seguente:
«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo é sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), é punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo é sostituito dal seguente: «Se non vi é scopo di lucro, la pena é dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo é sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), é punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo é sostituito dal seguente: «Se non vi é scopo di lucro, la pena é dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo é sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo é sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro é posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445».
5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, é abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 é sostituito dal seguente:
«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo é effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui é stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, é considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo é comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, é riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 é riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 27 é sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea é sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente é rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 é autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente é comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente é revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente é dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione é ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso é consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»;
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) é inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) é sostituita dalla seguente:
«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
c-bis) dopo l'allegato I é inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 

Art. 30
Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo

1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi é effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;
b) la lettera b) é sostituita dalla seguente:
«b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria é effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento é maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi é effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo é subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;
c) dopo la lettera b) é aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi é effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo é subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».
2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, le parole: «si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.».
3. All'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;
c) la lettera b) é sostituita dalla seguente:
«b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.
7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 é subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo.
9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:
a) in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.
11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.
12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.
13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo. L'INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
 

Art. 31
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro é autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro é, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:
a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;
b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;
c) quanto a 6.077.968 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, é incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale.
6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «710 unità»;
b) la lettera d) é sostituita dalla seguente:
«d) ispettori: 271;»;
c) la lettera f) é sostituita dalla seguente:
«f) appuntati e carabinieri: 254;».
7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri é autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e buoni pasto, é autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.
11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera d) é sostituita dalla seguente:
«d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.».
12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.
 

Capo IX
Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Art. 31 bis
Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare», del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata é consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.
 

Art. 32
Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 136, dopo il primo periodo é inserito il seguente:
«Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.»;
b) il comma 139-ter é sostituito dal seguente:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;
c) il comma 139-quater é abrogato;
d) al comma 140:
1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo é fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo é fissato al 15 settembre 2028»;
2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» é sostituita dalla seguente: «triennio»;
e) al comma 141, é aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo é fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo é fissato al 15 novembre 2028»;
f) al comma 143:
1) al primo periodo, la parola: «affidare» é sostituita dalla seguente: «aggiudicare» e le parole: «l'affidamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;
2) dopo il secondo periodo, é inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo é riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;
3) l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: «I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
4) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.»;
g) al comma 144:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e dopo le parole «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono inserite le seguenti: «, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
h) al comma 145:
1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono inserite le seguenti: «, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
i) il comma 146 é sostituito dal seguente:
«146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 é effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
m) al comma 148, il primo periodo é sostituito dai seguenti: «Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, é premesso il seguente:
«01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, le parole: «euro 29 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;
3) al comma 5, dopo il secondo periodo é inserito il seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo é, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;
4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro, a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a 15.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,»;
5) al comma 7:
5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostituite dalle seguenti: «96.126.475 euro»;
5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «1.270.000 euro per l'anno 2024».
 

Art. 32 bis
Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino

1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Linea 2 della metropolitana della città di Torino», é prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, é autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 

Art. 33
Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse;
b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «, o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»;
c) il comma 31-bis é sostituito dal seguente:
«31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»;
d) il comma 31-ter é abrogato;
e) il comma 32 é sostituito dal seguente:
«32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 é tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo é fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori é quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;
f) il comma 33 é sostituito dal seguente:
«33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, nonché l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
g) il comma 34 é sostituito dal seguente:
«34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023, é revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
h) al comma 35, le parole: «previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020"» sono sostituite dalle seguenti: «ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.
 

Art. 33 bis
Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento

1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e alla realizzazione dei lavori» ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fase di realizzazione dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213».
 

Art. 34
Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.»;
b) l'Allegato 1 é sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.
2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.
 

Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite le seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,» e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,»;
b) al comma 42-quater, dopo le parole: «I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti: «unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,».
 

Art. 36
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023

1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025».
2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis é aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 é individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.».
2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 é aggiunto il seguente:
«8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario».
2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali é stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo é sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
 

Art. 36 bis
Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
 

Art. 37
Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) é sostituita dalla seguente:
«b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».
 

Art. 37 bis
Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 

Art. 38
Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15-«Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, é istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, é riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio é comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12;
b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d'imposta é riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 é rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, é calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito é calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni é determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio é subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta é utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data é riportato in avanti ed é utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta é corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione é direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione é rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE é litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;
c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalità con le quali é effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non é cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta é cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma é altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.".
 

Art. 39
Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva

1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
 

Art. 39 bis
Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo é soppresso.
 

Art. 40
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
2. All'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 867 é inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;
b) dopo il comma 870 é inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, é pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.».
4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 é approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed é trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.
7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, é trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale comunicazione é data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo é composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.
 

Art. 41
Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», é pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, é integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.
 

Art. 41 bis
Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili

1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: «coltivatore» é sostituita dalla seguente: «conduttore».
 

Capo X
Disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute

Art. 42
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;
b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici»;
c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo é aggiunto il seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 43
Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione», del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.
2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, é autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, é autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 

Art. 44
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. All'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis é sostituito dal seguente:
«1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»;
b) dopo il comma 1-bis é aggiunto il seguente:
«1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1.».
1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice».
 

Art. 44 bis
Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento dell'organico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale»;
b) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)».
 

Art. 44 ter
Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale»;
b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
 

Art. 44 quater
Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2026,»;
b) il terzo periodo é sostituito dai seguenti: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso é iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
c) dopo il settimo periodo é inserito il seguente: «É sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa»;
d) al decimo periodo, le parole: «di cui all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al nono periodo»;
e) al dodicesimo periodo:
1) dopo le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999» sono inserite le seguenti: «alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma»;
2) dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed é valida ai fini del rilascio del diploma».
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».
 

Art. 44 quinquies
Norme in materia di servizi consultoriali

1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.
 

Art. 44 sexies
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.
 

Art. 45
Abrogazioni

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 é abrogato.
2. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.
 

Art. 46
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Art. 1, comma 8, lett. f))


Allegato 2
(Articolo 12, comma 12, lettera c))


Allegato 3
(Art. 34, comma 1, lettera b))