Cassazione Penale, Sez. 4, 30 aprile 2024, n. 17447 - Lesioni colpose grave occorse all'alunno. Cortile scolastico equiparato a luogo di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere - Relatore
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
E' presente l'avvocato SCHIARITI PASQUALE del foro di VARESE in difesa di A.A., che chiede l'accoglimento del ricorso.
FattoDiritto
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 29 marzo 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Como che aveva riconosciuto A.A. , dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo di F Di C , responsabile del reato di lesioni colpose gravi con inosservanza della disciplina antinfortunistica nei confronti dell'alunno B.B. , il quale, in data 15/02/2016, nel corso della "ricreazione" si era procurato , giocando con i compagni;, un grave trauma oculare in quanto cadeva in terra durante il gioco e un chiodo gli si era conficcato nella palpebra con rilevanti postumi invalidanti e con l'indebolimento permanente della vista.
In particolare all'imputato veniva contestata la colpa per negligenza, imperizia ed inosservanza della disciplina sulla prevenzione degli infortuni lavorativi e, in particolare per inosservanza degli artt.63 e 64 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 per avere consentito che nel cortile del suddetto istituto scolastico permanessero pessime condizioni di manutenzione, con buche, asperità del terreno, cordoli sconnessi con spigoli sporgenti, chiodi arrugginiti, cosi che l'alunno si era procurato le lesioni personali sopra evidenziati mentre era intento a correre e a giocare all'interno del cortile.
All'imputato venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio e veniva condannato alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e con sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 L.689/81 in ragione del ragguaglio di euro 250 per ciascun giorno di pena detentiva.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato il quale ha avanzato sei motivi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo di ricorso assume violazione di legge in quanto l'uso del cortile scolastico era stato equiparato a luogo di lavoro, con falsa applicazione dell'art.2 D.Lgs. n.81/2008, art.2 DM n.382 del 1998 in relazione all'art.14 delle preleggi e con riferimento all'art.590 cod. pen. . Rileva che nella specie non era applicabile la disciplina antinfortunistica a carico del dirigente scolastico in quanto l'infortunio dell'allievo si era verificato al di fuori delle ipotesi per cui questi potesse essere qualificato come lavoratore secondo la disciplina richiamata. Ne conseguiva che doveva essere esclusa la ipotesi di reato aggravata dalla inosservanza della disciplina antinfortunistica e i fatti avrebbero dovuto essere sussunti ai sensi dell'art.590 comma 1 cod. pen, dal che sarebbe derivata la estinzione del reato per rimessione della querela, implicita nella transazione giudiziale intervenuta in sede civile e nella mancata costituzione di parte civile nel processo penale a seguito dell'intervenuto integrale risarcimento, quantomeno ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen.
3.2 Con una seconda articolazione deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione a quanto riferito in motivazione rispetto a quanto dichiarato dai testimoni, assumendo il travisamento della prova o, quantomeno, la mancanza di riscontri delle dichiarazioni della persona offesa come veicolate nel giudizio dai genitori, rispetto a quanto affermato da uno dei testimoni (C.C.) sulla posizione di quiete assunta dal bambino dopo essere caduto in terra.
3.3 Con una terza articolazione si duole di violazione di legge e di vizio motivazionale, per assenza, illogicità e contraddittorietà, in relazione al mancato riconoscimento della interruzione del rapporto di causalità tra condotta ed evento e i profili di colpa contestati all'imputato (art.63 e 64 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008). Pure a fronte di una asserita grave carenza di manutenzione del piazzale adibito a cortile della scuola, la presenza di chiodi od altri materiali arrugginiti doveva ritenersi evenienza che aveva determinato un rischio del tutto eccentrico ed estraneo alla sfera di prevedibilità dell'imputato, dovendosi escludere la prevedibilità in concreto di eventi invalidanti della specie di quello occorso al minore, laddove, secondo quanto desumibile dalle massime di esperienza,, non era lecito attendersi conseguenze più gravi di quelle che normalmente occorrono ai bambini che giocano nei cortili in caso di caduta e che comunque le condizioni generali del piazzale andavano valutate nel suo complesso e nella situazione di fatto presente al momento dell'accaduto.
3.4 Con una quarta articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione emergenti dall'analisi del DVR e dalle dichiarazioni del teste D.D. e dell'imputato per la riconosciuta integrazione dell'elemento psicologico del reato in relazione agli art.43 e 590 cod. pen. e art.63 e 64 comma 1 D.Lgs. n.81/2008. Assume che la stessa disciplina volta a intercettare i rischi da prevenire all'interno del plesso scolastico e dei suoi spazi esterni, così come interpretati alla luce della testimonianza D.D., era tesa a segnalare i pericoli derivanti dalla irregolarità della pavimentazione non certamente in relazione al tipo di infortunio occorso al minore, mentre i pericoli per eventuali urti, tagli e lesioni non risultava affatto collegato alla natura dell'infortunio occorso al giovane, ma a situazioni concernenti la presenza di sporgenze e non certamente la pavimentazione. Rileva pertanto che la motivazione risultava del tutto carente sia nella valutazione di una situazione di prevedibilità da parte del dirigente scolastico dell'evento in concreto verificatosi, sia della ricorrenza di una relazione causale tra l'addebito di colpa specifica formulato nei suoi confronti e lo specifico rischio che si era concretizzato a carico dell'alunno.
3.5 Con una quinta articolazione si duole di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. senza adeguatamente valutare tutti gli elementi su cui si sarebbe dovuta fondare la valutazione richiesta, tra cui anche i comportamenti riparatori susseguenti al fatto reato, mentre il giudizio espresso dai giudici di merito si era risolto in un generico richiamo alla gravità della condotta e dell'offesa in spregio di quanto previsto dall'art.131 bis comma 2 cod. pen. laddove il divieto di applicazione era circoscritto a ipotesi di lesioni gravissime,, anche se non volutela carico dell'infortunato.
3.6 Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione in ragione della misura del trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento al ragguaglio operato tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva in violazione della pronuncia della corte costituzionale che aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.53 D.Lgs. 81/2008 nonché della disciplina della riforma sulle pene sostitutive contenuta nel D.Lgs. 150/2022, degli artt.53, 56 quater e 58 L.689/81 e dell'art.545 bis cod. proc. pen. Assume la illegalità della pena in quanto la stessa, in base ai criteri di ragguaglio applicati, superava il massimo della pena pecuniaria prevista per il reato contestato, era stata applicata secondo valori massimi di ragguaglio (euro 250 per giorno di reclusione) e senza considerare le condizioni economiche del condannato come invece previsto dall'art.56 quater del D.Lgs. 150/2022 e pertanto senza una motivazione puntuale al riguardo, che non aveva neppure tenuto conto della sopravvenuta incompatibilità tra la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e il mantenimento del beneficio della sospensione condizionale e della illogicità dell'iter motivazionale che, sotto un primo profilo aveva applicato una pena detentiva, pur in presenza della previsione di una pena alternativa, ma poi l'aveva sostituita con quella pecuniaria in una prospettiva di favorire un percorso di riabilitazione e di rivisitazione critica, funzione che avrebbe assolto anche la pena alternativa pecuniaria prevista dall'art.590 comma tre cod. pen.
4 Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 19 ottobre 2023 ,ai sensi dell'art. 157 c.p. che prevede un termine massimo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato ad anni sette mesi sei ai sensi dell'art. 161, 2 comma cod. pen. , tenuto altresì conto della sospensione dei termini determinata dall'emergenza Covid, nella misura di 64 giorni, a fronte di reato commesso in data 15 febbraio 20Ì6.
4.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di qualificazione giuridica della fattispecie ascritta, con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante della ritenuta inosservanza della disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla misura della pena applicata, in relazione ai criteri di ragguaglio della pena detentiva breve.
5 Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
5.1 Va disposto l'oscuramento dei dati identificativi a norma dell'art.52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione della minore età della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2024.