Cassazione Penale, Sez. 4, 30 aprile 2024, n. 17454 - Difetto assoluto di procedimentalizzazione della congiunta attività di recupero di un camion dal fondo di una scarpata



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere - Relatore

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a F il (Omissis)

avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnati; udito l'avvocato BETTI ALESSANDRO, del foro di Siena, in difesa della parte civile B.B., che ha concluso per il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata;

udito l'avvocato BORSELLI FRANCO, del foro di Firenze, in difesa di A.A., che insiste nell'accoglimento del ricorso;

 

Fatto


1. La Corte d'appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, all'esito di giudizio ordinario celebrato in forza di opposizione a decreto penale di condanna, ha confermato la responsabilità di A.A. , legale rappresentante di "C A & C. Snc ", in merito alle lesioni personali colpose in offesa di un lavoratore dipendente di "Nuova M. Soccorso Stradale Srl", per colpa generica oltre che per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorse nell'esecuzione, in maniera congiunta da parte di entrambe le società, impieganti, ciascuna e simultaneamente, una gru, di un'attività volta al recupero di un camion dal fondo di una scarpata. All'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, in termini di cooperazione colposa con il legale rappresentante di "Nuova M. Soccorso Stradale Srl" (la cui posizione è stata definita con decreto penale non opposto), è seguita la conferma della condanna generica (con provvisionale) al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza d'appello, nell'interesse dell'imputato, che, come emerge dal provvedimento impugnato e dalla stessa impugnazione, ha rinunciato alla prescrizione ed art. 157 cod. pen. , è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce l'assente e comunque erronea valutazione del compendio probatorio emergente dall'istruttoria dibattimentale quanto alla ritenuta assenza di programmazione, da parte dei due legali rappresentanti delle società cooperanti, dell'attività di recupero nel corso della cui esecuzione si è verificato il sinistro. La Corte territoriale, nonostante specifiche doglianze in punto di valutazione probatoria, avrebbe semplicemente fatto proprio, peraltro in termini apodittici, il giudizio del giudice di primo grado. A detta del ricorrente, invece, lo stesso compendio probatorio, diversamente valutato, avrebbe condotto all'accertamento di intervenuti accordi esecutivi tra i legali rappresentanti, gestori del rischio, come dimostrerebbe la presenza dell'imputato, in più frangenti, sul luogo di lavoro, volta a chiarire agli esecutori materiali le concrete modalità di espletamento dell'attività. Valutabile in tal senso, quindi conducente rispetto alla sussistenza di un coordinamento tra i due legali rappresentanti, sarebbe altresì la discussione, emersa dall'istruttoria dibattimentale, tra i manovratori delle due gru in quanto sorta proprio a seguito del mancato rispetto da parte della persona offesa delle previste modalità operative frutto di cooperazione e coordinamento tre le due società coesecutrici dell'attività di recupero in oggetto, invece ritenuto erroneamente insussistente dai giudici di merito. Ne conseguirebbe quindi l'insussistenza della violazione dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).

3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe (con deposito di memoria dalla difesa di parte civile).

 

Diritto


1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato, al netto dell'inammissibile tentativo del ricorrente di sostituire, nei termini già evidenziati (nel paragrafo n. 2 del precedente "Ritenuto in fatto"), proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito.

2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione dei fatti processuali, la Corte d'appello ha confermato la responsabilità di A.A., legale rappresentante di "C A & C. Snc", in merito alle lesioni personali colpose in offesa di un lavoratore dipendente di "Nuova M. Soccorso Stradale Srl", per colpa generica oltre che per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorse nell'esecuzione, in maniera congiunta da parte di entrambe le società, impieganti, ciascuna e simultaneamente, una gru, di un'attività volta al recupero di un camion dal fondo di una scarpata.

3. Premesso quanto innanzi, nonostante l'errore di prospettiva nel quale è incorso il giudice d'appello nel fare riferimento al Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i conformi giudizi di merito hanno accertato la responsabilità dell'imputato, in termini di cooperazione colposa con il legale rappresentante di "Nuova M. Soccorso Stradale Srl", per difetto assoluto di procedimentalizzazione della congiunta attività di recupero del camion, e, quindi, dei relativi rischi da gestire, tra cui quello concretizzatosi e causa delle lesioni in offesa del lavoratore.

Quanto alla situazione di contesto caratterizzante l'infortunio, difatti, la mancata procedimentalizzazione dell'attività congiunta di recupero del camion, accertata anche in considerazione dell'intervento in loco dell'imputato al fine di risolvere diatribe tra i lavoratori in merito alla relativa esecuzione, è stata considerata tale da determinare l'omessa gestione del rischio, del quale l'evento è stato ritenuto, con valutazione ex ante, effettiva concretizzazione, connesso all'intervento di recupero attuato in termini inidonei (per la responsabilità da difetto di procedimentalizzazione dell'attività si veda, ex plurimis: Sez. 4, n, 9175 del 11/01/2024, Tavecchio, Rv. 285872, in motivazione). Trattasi di intervento valutato inidoneo non solo in ragione dell'utilizzo di attrezzature non appropriate rispetto alle modalità esecutive dell'attività espletata ("braca" e "verricello") ma anche e principalmente per l'utilizzo simultaneo di due differenti gru in assenza di una preventiva necessaria attività di preparazione del cantiere operativo, mediante adeguato spianamento del terreno tale da consentire il corretto utilizzo degli stabilizzatori della gru di "Nuova M. Soccorso Stradale Srl", il cui conseguente ribaltamento ha causato le lesioni personali in offesa del manovratore.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.B. in questo giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
 


P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.B. in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 20 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2024.