Regione Toscana
Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15
Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007.
B.U.R. 8 maggio 2024, n. 23

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:
 

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 15 (Responsabile unico del progetto “RUP”);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 2022, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);
Considerato che:
1. Il d.lgs 36/2023 ha introdotto importanti novità in materia di appalti, tra cui il responsabile unico di progetto (RUP); l’articolo 15, comma 4, del d.lgs. 36/2023, infatti, nel disciplinare le attività di competenza del RUP dispone che le stazioni appaltanti possono dotarsi di modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase affidamento;
2. L’allegato I.2 al d.lgs. 36/2023 “Attività del RUP”, che disciplina i compiti del RUP, distinti tra quelli comuni per tutte le fasi e quelli per la fase di affidamento e per la fase di esecuzione, all’articolo 7, comma 1, lettera a), nell’ambito dei compiti relativi alla fase dell’affidamento tiene conto della possibile presenza di uffici o servizi dedicati alla verifica della documentazione amministrativa sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;
3. A seguito dell’emanazione del d.lgs 36/2023, è stata innovata profondamente la normativa in materia di appalti e si rende necessaria una generale revisione della l.r. 38/2007 e dei relativi atti attuativi;
4. Nelle more della suddetta revisione, allo scopo di fornire indicazioni agli uffici regionali occorre intanto procedere:
- a disciplinare il modello organizzativo regionale che prevede la nomina del RUP e dei responsabili del procedimento di fase di cui al d.lgs. 36/2023 e al relativo allegato I.2;
- a dettare le disposizioni organizzative per la verifica della documentazione amministrativa, per la funzione di presidente di gara, nonché per l’approvazione degli atti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici della Giunta regionale.
5. Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti del territorio regionale nella verifica dei progetti per gli aspetti strutturali e sismici, la cui competenza resta in capo alla Regione, occorre inserire la possibilità per gli stessi di richiedere, nei soli casi in cui la verifica sia eseguita al loro interno, un parere non vincolante al settore regionale competente in materia di sismica sul progetto esecutivo con riferimento alle categorie di opere di cui all’allegato A del d.p.g.r. 1/R/2022;
6. La presente legge non comporta oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, se ne dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
 

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito oggettivo e finalità

1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e dell’allegato I.2 allo stesso d.lgs 36/2023, detta le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di gara e, in particolare, per l’individuazione del responsabile unico del progetto (RUP) e per la nomina dei responsabili di procedimento di fase, nonché per la verifica della documentazione amministrativa nelle procedure di gara aperta per lavori pubblici, servizi e forniture e nelle procedure negoziate di lavori pubblici. La presente legge detta, altresì, la disciplina per il rilascio di un parere tecnico finalizzato all’accertamento di conformità alle norme tecniche in materia sismica nell’ambito della verifica di cui all’articolo 42 del medesimo d.lgs 36/2023.
2. Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge, si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs 36/2023.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.
 

Art. 2
Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’attività contrattuale:
a) della Giunta regionale;
b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale e agli enti parco regionali, salvo diversa disposizione della legge istitutiva.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle aziende unità sanitarie locali (USL), all’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) ed agli altri soggetti del servizio sanitario regionale (SSR) che osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nell’ambito della propria autonomia di cui alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
4. Le disposizioni relative al rilascio del parere tecnico di cui all’articolo 9 si applicano a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti del territorio regionale.
 

CAPO II
Disposizioni organizzative per l’individuazione del RUP, per la nomina dei responsabili di procedimento di fase, per la verifica della documentazione amministrativa e per il rilascio del parere tecnico nell’ambito della verifica di cui all’articolo 42 del d.lgs 36/2023
Art. 3
Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il dirigente competente per materia è qualificato come dirigente responsabile del contratto (DRC), è individuato come RUP e adotta tutti i provvedimenti della procedura contrattuale.
2. Il DRC, nel rispetto della l.r. 1/2009, può nominare RUP, con proprio decreto o con altro atto individuato nella delibera di cui all’articolo 7, comma 1, un dipendente appartenente alla struttura di cui è titolare, inquadrato nell’area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione, oppure, in assenza, un dipendente scelto a seguito di specifico avviso tra i dipendenti in servizio con analogo inquadramento e incarico all’interno dell’amministrazione regionale. Il RUP, nominato dal DRC, propone allo stesso l’adozione di tutti gli atti a rilevanza esterna.
3. Nell’ipotesi in cui il DRC, ai sensi del comma 2, nomina RUP un dipendente con incarico di elevata qualificazione appartenente alla struttura di cui lo stesso DRC è titolare, può delegare al medesimo l'adozione degli atti a rilevanza esterna con le modalità definite all'articolo 8.
 

Art. 4
Disposizioni per la nomina del responsabile di procedimento di fase

1. Il DRC, anche su proposta del RUP laddove diverso dal DRC, con proprio decreto, può nominare i responsabili di procedimento di fase, prima dell’avvio delle attività affidate agli stessi.
2 Possono essere nominati due responsabili di procedimento di fase, uno per la fase della programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase dell’affidamento Può essere nominato il responsabile di procedimento per una sola fase Non può essere nominato un unico responsabile di procedimento per entrambe le fasi
3 Nel provvedimento di nomina di cui al comma 1, il DRC attribuisce ai responsabili di procedimento di fase i compiti tra quelli previsti dagli articoli 6, 7 e 8, dell’allegato I 2 del d.lgs 36/2023 in relazione alla fase a cui gli stessi afferiscono, salvo quelli che ritenga di riservare al RUP, oppure a sé stesso in qualità di RUP
4 In caso di nomina dei responsabili del procedimento di fase di cui al comma 1, gli stessi propongono al DRC oppure al RUP, laddove diverso dal DRC, l’adozione degli atti relativi alla procedura per la quale sono nominati
5 Il responsabile del procedimento di fase è individuato fra i dipendenti in servizio nella struttura di cui è titolare il DRC di cui all’articolo 3, inquadrato nell’area più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento, oppure è scelto a seguito di specifico avviso tra i dipendenti in servizio con lo stesso inquadramento all’interno dell’amministrazione regionale
 

Art. 5
Struttura competente per la verifica della documentazione amministrativa nelle procedure di gara della Giunta regionale Presidenza delle gare

1 Nelle procedure di gara aperte per lavori, servizi e forniture di competenza della Giunta regionale, il settore competente in materia di attività contrattuale provvede alla verifica della documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate dagli operatori economici
2 Nelle procedure di cui al comma 1, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale assume la qualifica di presidente di gara e procede alla verifica della documentazione amministrativa e approva, con proprio decreto, l’elenco delle offerte ammesse e di quelle escluse
3 Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nelle procedure aperte e ristrette, le funzioni di presidente di gara sono svolte secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione
 

Art. 6
Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di gara della Giunta regionale con il criterio del minor prezzo e per lo svolgimento delle procedure negoziate

1 Nelle procedure aperte per lavori, servizi e forniture della Giunta regionale, in caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale, in qualità di presidente di gara, opera quale seggio di gara monocratico ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del d.lgs 36/2023, e, oltre alla verifica della documentazione amministrativa di cui all’articolo 5, procede all’apertura delle offerte economiche e, con proprio decreto, approva l’elenco delle offerte ammesse ed escluse e la classifica della gara
2 Nelle procedure negoziate della Giunta regionale per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), del d.lgs 36/2023, individuate nella deliberazione di cui all’articolo 7, comma 1, il DRC, in qualità di RUP, nel decreto di avvio della procedura può indicare di avvalersi del settore competente in materia di attività contrattuale per la verifica della documentazione amministrativa di cui all’articolo 5 In caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale, in qualità di presidente di gara, opera anche quale seggio di gara monocratico e svolge le funzioni di cui al comma 1
 

Art. 7
Attuazione da parte della Giunta regionale e programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le disposizioni operative per l’attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva, altresì, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e le relative modifiche, nonché il programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale e le relative modifiche in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs 36/2023. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale dei lavori, e le relative modifiche, approvati dalla Giunta regionale, sono trasmessi al Consiglio regionale.
 

Art. 8
Conferimento della delega al RUP

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2009, con decreto del Direttore generale della Giunta regionale sono definiti le modalità ed i criteri per il conferimento della delega di cui all’articolo 3, comma 3.
 

Art. 9
Parere tecnico nell’ambito della verifica di cui all’articolo 42 del d.lgs 36/2023

1. La struttura regionale competente in materia di sismica, su richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti del territorio regionale, nel caso in cui la verifica di cui all’articolo 42 del d.lgs 36/2023 sia effettuata internamente alla stazione appaltante stessa, fornisce un parere tecnico non vincolante ai fini dell'accertamento di conformità alle norme tecniche, limitatamente alle categorie di opere di cui all’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 2022, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).
2. Il parere di cui al comma 1 può essere richiesto da tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti del territorio regionale.
 

CAPO III
Disposizioni finali
Art. 10
Abrogazioni di articoli della l.r. 38/2007

1. Nella legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), sono abrogati i seguenti articoli:
a) articolo 51 “Programmazione di forniture e servizi”;
b) articolo 54 “Dirigente responsabile del contratto”
c) articolo 55 “Capitolati d'oneri e modulistica per la partecipazione alla gara”;
d) articolo 56 Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento”;
e) articolo 57 “Presidenza delle gare”;
f) articolo 59 “Affidamenti in economia”;
g) articolo 59 bis “Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza”;
h) articolo 60 “Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi”.
 

Art. 11
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
 

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
 

GIANI

Firenze, 30 aprile 2024
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.04.2024.