Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 maggio 2024, n. 12408 - Il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 17241-2023 proposto da:

MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO & SOCI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;

- ricorrente -

contro

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA MONTELLA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 646-2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20-02-2023 R.G.N. 1296-2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-03-2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli, confermando la pronuncia di prime cure, ha accolto la domanda di A.A. diretta al pagamento delle differenze retributive dovute per il tempo necessario ad indossare e, poi, dismettere, gli indumenti per svolgere l'attività lavorativa di movimentazione dei carri ferroviari.

2. La Corte distrettuale, rilevato che il lavoratore era obbligato ad indossare determinati indumenti quali dispositivi di protezione individuale e che subiva il controllo del datore di lavoro concernente il relativo corretto utilizzo (anche al fine di evitare responsabilità datoriali ex art. 2087 cod. civ.), ha ritenuto irrilevante il luogo ove avveniva la vestizione e inevitabile l'inclusione di tale adempimento nell'orario di lavoro straordinario (pari a 25 minuti, arco temporale non contestato dalla società).

3. Avverso l'anzidetta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
 

Diritto


1. Con il primo e unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del R.D.L. n. 662 del 1923, 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003, 2104 cod. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - il c.d. tempo tuta rientra nella nozione di orario di lavoro (con conseguente diritto alla retribuzione) ove l'operazione di vestizione ricada nell'ambito del controllo del datore di lavoro: dirimente, ai fini della qualificazione come orario di lavoro, è l'eterodirezione nello svolgimento di tale operazione cioè l'assoggettamento dei lavoratori all'esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, con annesso potere disciplinare in caso di inosservanza di tali modalità, restando irrilevante che si tratti di indumenti obbligatori ex lege costituenti dispositivi individuali di protezione (nel caso di specie giubbetto, pettorina, pantaloni, elmetto, guanti e scarpe).

2. Il ricorso è fondato.

3. Questa Corte ha più volte affermato che "Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento" (Cass. n. 1352-2016; conforme Cass. n. 7738-2018; Cass. 25479-2023). E' stato recentemente precisato che "la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere" (Cass. 32477-21, Cass. n.33258-2021), e non è stata ritenuta decisiva la circostanza che gli indumenti costituissero dispositivo di protezione individuale (Cass. n. 9871-2021; la specifica funzione degli indumenti - consistenti in una divisa di guardia fuoco fornita dal datore di lavoro, di colore arancione con barre catarifrangenti, conservata negli armadietti all'interno degli spogliatoi aziendali - è stata ritenuta rilevante da Cass. n. 34072-2021).

4. La Corte territoriale non si è conformata a questi consolidati principi avendo ritenuto determinante esclusivamente la natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti indossati dal lavoratore, senza valutare l'esercizio del potere conformativo del datore di lavoro ossia le modalità di tempo e di luogo richieste dalla società per indossare detti indumenti oppure la peculiarità e la diversità degli stessi rispetto al criterio di normalità sociale dell'abbigliamento in considerazione della specifica funzione assolta.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronunzierà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 20 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2024