Cassazione Penale, Sez. 3, 08 maggio 2024, n. 18028 - Violazioni in materia di sicurezza. Mancato pagamento dell'oblazione



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta da

Dott. GALTERIO Donatella - Presidente

Dott. GENTILI Andrea - Giudice

Dott. PAZIENZA Vittorio - Giudice

Dott. DI STASI Antonella - Relatore

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nata a B. (...)

avverso la sentenza del 19/07/2023 del Tribunale di Patti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

 

Fatto


1. Con sentenza del 19/07/2023, il Tribunale di Patti dichiarava A.A. responsabile dei reati di cui agli art. 64, comma 1 (capo a) e 82, comma 1 lett. a) (capo b) del D.Lgs. 81/2008 e la condannava alla pena di euro 2.200,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 581, comma 1 lett. b) e vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove testimoniali a difesa assunte all'udienza del 16/02/2022.

Lamenta l'omessa valutazione delle dichiarazioni reste dai testi B.B., C.C. e D.D., dalle quali emergeva che con riferimento al reato contestato al capo a) non vi era prova che lo stesso fosse stato commesso e con riferimento al reato di cui al capo b) il fatto non sussisteva.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 581, comma 1 lett. b) e d) e vizio di motivazione per omessa valutazione di prove orali e documenti.

Lamenta l'omessa valutazione del primo verbale di accesso del 19/6/2019 e del secondo verbale di consegna della documentazione del 1/7/2019; l'affermazione di responsabilità era stata basata solo sul verbale del 10/07/2019, con riferimento alle prescrizioni in esse contenute ed al mancato pagamento dell'oblazione, profilandosi, conseguentemente, una motivazione illogica e solo apparente.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 581, comma 1 lett. c) e vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. avanzata dalla difesa della ricorrente all'udienza del 19/07/2023, anche in considerazione della nuova formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto


1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità.

La ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Rv. 234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv. 253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Né la novella codicistica introdotta con la L. n. 46/2006, ammettendo l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della Corte Suprema, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche dopo la legge 46/2006 occorre, invece, che gli elementi probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508): decisività che deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena l'immediata "contaminazione" del rilievo in termini di preclusa censura di merito.

La ricorrente, pur lamentando anche la mancata valutazione di prove testimoniali e di documentazione in atti, non ne spiega la decisività rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla teste E.E. e sul verbale di accertamento delle irregolarità contestate (artt. 64 e 82 D.Lgs. 81/2008) nonché sul rilievo che il verbale di prescrizioni notificato il 10/07/2019 aveva verificato l'eliminazione delle violazioni riscontrate ed ammesso il contravventore al pagamento di un'oblazione per l'estinzione dei reati nel termine di giorni trenta dalla notifica del verbale, pagamento non avvenuto.

Va ricordato che, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Cfr. Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Rv.267105 - 01, nonché Sez. 3, n. 46462 del 17/09/2019, Rv. 277278 - 01).

2. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Pur avendo la difesa dell'imputata formulato, in sede di conclusioni, richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., il Tribunale ometteva il giudizio sulla tenuità dell'offesa, da effettuarsi con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non giustificava con adeguata e congrua motivazione le ragioni del relativo diniego.

Risulta, quindi, integrata la dedotta carenza motivazionale che vizia parzialmente l'atto decisorio e ne impone l'annullamento cori rinvio sul punto, investendo il rilievo un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.

Appare opportuno rimarcare, inoltre, che secondo l'orientamento di questa Corte, il nuovo art. 131-bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 (è stata prevista l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena detentiva minima pari o inferiore a due anni e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, è consentito al giudice di considerare anche la condotta susseguente al reato), avendo l'istituto natura sostanziale, è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133 - 01; Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, Rv.284606 - 01). Di tale principio terrà conto il Giudice del rinvio.

3. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con la precisazione che l'annullamento con rinvio della sentenza di

condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis cod. pen., essendosi determinato il giudicato sull'accertamento del "fatto-reato" e sulla responsabilità dell'imputato, impedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Rv.265434).

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Patti, in diversa persona fisica; dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Cosi deciso il 7 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2024.